VECO GROUP

VECO GROUP

Individual- und Familiendienstleistungen

LUGANO, Switzerland 2.022 Follower:innen

#boutique #switzerland #familyoffice

Info

VECO Group is an independent swiss global multi-family company, offering fiduciary services, asset protection, asset management, family office services, real estate, M&A and international trade solutions to innovative entrepreneurs and companies. Established in 1973 by Mr. Roberto Verga, Veco has grown to become one of the most recognized and professionally respected names in the international fiduciary services industry. Veco headquarter is based in Lugano (Switzerland) with branches and partners worldwide.

Website
http://www.vecogroup.ch
Branche
Individual- und Familiendienstleistungen
Größe
51–200 Beschäftigte
Hauptsitz
LUGANO, Switzerland
Art
Privatunternehmen
Gegründet
1973
Spezialgebiete
Fiduciary services, Multi Family Office, Asset Protection, Wealth Management, Real Estate, Merger & Acquisitions, Fiscal Optimisation, Asset Management und International Relocation

Orte

Beschäftigte von VECO GROUP

Updates

  • Unternehmensseite von VECO GROUP anzeigen, Grafik

    2.022 Follower:innen

    Telelavoro - Imposizione e normativa di riferimento Il 14 giugno 2024 è stata approvata in Svizzera la “Legge federale sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale” con decorrenza dal 1° gennaio 2025 con tutti i Paesi confinanti. In particolare, gli artt. 127 cpv 3 e 129 cpv 1 lett. e LIFD prevedono, al fine di garantirne la corretta applicazione, una serie di attestazioni a carico del datore di lavoro circa i dati salariali del dipendente (a prescindere dal telelavoro) e anche in ipotesi di cessazione del rapporto di impiego (nel caso esista una convenzione internazionale che richieda i dati dei giorni di telelavoro, attualmente presente solo con la Francia). Il 16 ottobre scorso il Dipartimento federale delle contribuzioni AFC ha pubblicato le “Spiegazioni concernenti la modifica dell’ordinanza del DFF del 11 aprile 2018 sull’imposta alla fonte nel quadro dell’imposta Federale diretta”. Si riporta una breve sintesi del quadro normativo con particolare focus sull’Italia.      Le convenzioni sulla doppia imposizione prevedono, in linea generale, che il reddito da lavoro dipendente sia tassato dallo Stato in cui si è effettivamente svolta l’attività. Nel caso del telelavoro, il diritto di tassazione passa quindi dallo Stato in cui ha sede il datore di lavoro allo Stato in cui è domiciliato il dipendente. Nel caso dei “frontalieri”, il telelavoro ha due implicazioni: · ai fini previdenziali: nel 2023 la Svizzera prima e l’Italia dopo hanno aderito all’Accordo multilaterale in materia di telelavoro per cui una persona residente in Italia che sottoscrive un contratto di lavoro in Svizzera, dal 1° gennaio 2024 poteva lavorare da casa al massimo per il 49,99% del tempo di lavoro previsto dal contratto stesso (valido per tutti i frontalieri), senza avere modifiche nel proprio inquadramento pensionistico e assicurativo. In caso di superamento di tale soglia, l’autorità previdenziale italiana (INPS) potrà richiedere all’azienda svizzera il pagamento dei contributi in Italia; · ai fini fiscali: in base all’Accordo amichevole firmato tra Italia e Svizzera il 28/11/2023 e al protocollo di modifica sulla tassazione dei frontalieri firmato il 6/6/2024, i frontalieri dei Comuni di confine (sia i “vecchi” che i “nuovi”), dal 1° gennaio 2024 potevano lavorare da casa per il 25% del tempo di lavoro senza avere modifiche nel proprio inquadramento fiscale. In caso di superamento di tale soglia, si avranno delle conseguenze circa il regime fiscale applicabile. Sintetizzando: chi lavorerà da casa entro il 25% del tempo di lavoro non avrà impatti di alcun tipo. Chi invece lo farà tra il 25% e il 49,99% non avrà impatti al livello delle assicurazioni sociali (cioè non si pagheranno i contributi all'INPS) ma avrà invece delle ripercussioni sul piano tributario che dipendono dal regime di appartenenza (“vecchi frontalieri”, “nuovi frontalieri” o “frontalieri non fiscali”). #Telelavoro #Smart working #Frontalieri #Fiscalità #AVS #INPS #Italia #Svizzera 

  • Unternehmensseite von VECO GROUP anzeigen, Grafik

    2.022 Follower:innen

    Italia - Registro dei titolari effettivi - Sospensione Il Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 8248 di ieri 15 ottobre ha ulteriormente sospeso il proprio giudizio circa il Registro dei titolari effettivi, rimettendo diverse questioni pregiudiziali alla Corte di Giustizia Europea e al contempo chiedendone la trattazione accelerata. Stay tuned! #Italia # Registro titolari effettivi

  • Unternehmensseite von VECO GROUP anzeigen, Grafik

    2.022 Follower:innen

    Nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 8 ottobre 2024 è stata pubblicata la legge di conversione del DL 113/2024 (c.d. decreto Omnibus). Tra le disposizioni che non hanno subito modifiche si segnalano: ·      l’aumento a 200.000 euro dell’importo dell’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia successivamente al 10 agosto 2024; ·      la proroga dei termini per la rivalutazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (quotate e non) possedute al 1° gennaio 2024: viene rinviato al 30 novembre 2024 il termine per la redazione della perizia giurata di stima e per il versamento, in unica soluzione o, in caso di opzione per il pagamento rateale, della prima rata, dell’imposta sostitutiva; ·      l’opzione per l’applicazione di un’imposta sostitutiva sui redditi di lavoro dipendente percepiti in Svizzera: per i “vecchi” frontalieri residenti in uno dei 72 nuovi comuni riportati nella lista italiana ma non anche in quella svizzera (e anche per i lavoratori residenti nelle provincie di Brescia e Sondrio ma che prestavano/prestano attività in Ticino e nel Vallese e non anche nel vicino Canton Grigioni), viene data la possibilità di optare, sui redditi prodotti a decorrere dal periodo di imposta 2024, ad una imposta sostitutiva pari al 25% delle imposte applicate in Svizzera sullo stesso reddito. Per i lavoratori che optano per la nuova misura di tassazione, rimangono valide le disposizioni relative al versamento di una quota di compartecipazione al Servizio sanitario nazionale. #Decreto Omnibus #Rivalutazione partecipazioni #UHNWI #Neo-residenti #Frontalieri

  • Unternehmensseite von VECO GROUP anzeigen, Grafik

    2.022 Follower:innen

    A seguito all’accettazione dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS, a partire dal 2026, la rendita AVS verrà aumentata dell’8,3%. Per poter finanziare la mensilità AVS aggiuntiva a metà agosto scorso il Governo aveva stabilito che le risorse finanziarie sarebbero scaturite esclusivamente da un aumento dell’IVA. Il 14 settembre scorso, ed in base alle nuove prospettive finanziarie dell’AVS, il Dipartimento federale dell’interno (DFI) ha informato il Consiglio federale che l’incremento necessario per finanziare tale manovra è dello 0,7%; pertanto l’aliquota IVA ordinaria (attualmente pari a 8,1%) sarà aumentata di 0,7 punti percentuali. L’aliquota IVA ridotta (attualmente pari al 2,6%), ad esempio per i prodotti alimentari, aumenterà invece di 0,2 punti percentuali, mentre l’aliquota speciale per il settore alberghiero (attualmente pari al 3,8%) di 0,4 punti percentuali. Le Camere federali dovranno discutere il dossier tra le sessioni di dicembre 2024 e marzo 2025 e le prime rendite dovranno essere versate nel 2026. Il 19 settembre scorso il Consiglio degli Stati ha inviato una mozione alle competenti commissioni nella quale in sostanza viene chiesto più tempo per valutare l’ammontare dell’aumento tenendo conto anche delle spese militari: è stata proposto un aumento dell'1% per cinque anni a partire dal 2026 di cui 0,6% per coprire la 13esima mensilità AVS e 0,4% per il finanziamento militare. Il Consiglio federale si oppone alla mozione: l'esecutivo vuole infatti finanziare la tredicesima AVS con un aumento dell'IVA di 0,7 punti percentuali. Vuole inoltre aumentare le spese militari all'1% del PIL entro il 2035. Stay tuned! #AVS #IVA #13esima mensilità 

  • Unternehmensseite von VECO GROUP anzeigen, Grafik

    2.022 Follower:innen

    Nella seduta del 4 settembre 2024, il Consiglio federale ha stabilito l’entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2025 delle modifiche alla Legge federale sul diritto internazionale privato (LDIP). Tale Legge disciplina la competenza (in materia di successioni) delle autorità svizzere, il diritto applicabile alle successioni transfrontaliere e il riconoscimento di decisioni straniere riguardanti una successione. Il recepimento si inserisce nel quadro dell’attuazione della Convenzione dell’Aja approvata il 22 dicembre 2023 dal Parlamento svizzero: oggi la Convenzione è in vigore nell'Unione europea, nel Regno Unito, in Messico, nella Repubblica di Singapore, in Montenegro nonché in Moldavia e in Ucraina. Altri Stati (tra cui USA e Cina) l'hanno firmata, ma non ancora ratificata. In sintesi, le modifiche che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2025 mirano: - ad armonizzare il diritto internazionale in materia di successioni svizzero con il Regolamento (UE) N. 650/2012; - ad aumentare la certezza del diritto e della pianificazione per i cittadini; - a disciplinare la competenza giurisdizionale dei giudici nelle controversie commerciali internazionali nonché il riconoscimento e l'esecuzione all'estero delle loro decisioni; - ad ampliare il margine di manovra dei cittadini nel disporre della loro successione.    Il tutto si traduce quindi in maggiore certezza del diritto e rafforzamento della piazza economica svizzera. #LDIP #SUCCESSIONI #INTERNAZIONALE #PIANIFICAZIONE 

  • Unternehmensseite von VECO GROUP anzeigen, Grafik

    2.022 Follower:innen

    A seguito dell’abrogazione dell’art. 43 della Legge Federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF) a partire dal 1° gennaio 2025 per i crediti di diritto pubblico e per quelli dovuti a pubbliche casse (Casse di compensazione AVS/AI/IPG, Casse di compensazione per gli assegni familiari, Casse di assicurazione contro la disoccupazione) la procedura non seguirà più la via del pignoramento (vendita dei beni pignorati) ma quella dell’esecuzione per fallimento con la conseguenza che in mancanza di pagamento seguirà il fallimento e in base all’art. 39 LEF la chiusura e cancellazione della società. #LEF #Fallimento #Diritto #Assicurazioni sociali  

  • VECO GROUP hat dies direkt geteilt

    Unternehmensseite von VECO IMMOBILIARE anzeigen, Grafik

    425 Follower:innen

    Citando il buon Remarque, “niente di nuovo sul fronte IMMOBILIARE” dal punto di vista del risanamento (o quasi). Ma è pur sempre bene ricordare e avere in chiaro il “vademecum” delle motivazioni per cui la riqualificazione immobiliare è importante in questo periodo. A tal proposito vi proponiamo l'opinione di Chiara - Maria Barchi. Il contributo lo trovate sulla rivista ▪️ TUTTO IMMOBILIARE ▪️ periodico del gruppo Edimen Marketing. Prendete contatto con noi se auspicate ad una gestione dell’immobile pianificata, lungimirante ed accorta! +4191 923 34 26 -info@vecoimmobiliare.ch - www.vecoimmobiliare.ch

    • Kein Alt-Text für dieses Bild vorhanden
    • Kein Alt-Text für dieses Bild vorhanden

Ähnliche Seiten