ISSN 1977-0707

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 6

European flag  

Edizione in lingua italiana

Legislazione

60° anno
11 gennaio 2017


Sommario

 

II   Atti non legislativi

pagina

 

 

ACCORDI INTERNAZIONALI

 

*

Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1

 

*

Decisione (UE) 2017/43 del Consiglio, del 12 dicembre 2016, relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione Commercio, istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

2

 

 

REGOLAMENTI

 

*

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/44 della Commissione, del 10 gennaio 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

36

 

 

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/45 della Commissione, del 10 gennaio 2017, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

38

 

 

DECISIONI

 

*

Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea

40

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.


II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

11.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/1


Informazione riguardante l'entrata in vigore dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Colombia in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata entrerà in vigore il 1o dicembre 2016, essendo stata espletata, in data 19 ottobre 2016, la procedura prevista all'articolo 8, paragrafo 1, dell'accordo.


11.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/2


DECISIONE (UE) 2017/43 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 2016

relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 486 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte (1), e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), dispone l'applicazione provvisoria dell'accordo nelle parti specificate dall'Unione.

(2)

L'articolo 1 della decisione 2014/668/UE del Consiglio (2) specifica le disposizioni dell'accordo da applicare in via provvisoria, comprese le disposizioni sugli appalti pubblici e l'allegato XXI dell'accordo. L'applicazione provvisoria di tali disposizioni ha efficacia dal 1o gennaio 2016.

(3)

L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina fa in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati modificati o abrogati in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012.

(5)

L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P dell'accordo debbano essere rivedute periodicamente, a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo.

(6)

È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione con la modifica di alcune scadenze.

(7)

È pertanto necessario aggiornare l'allegato XXI per tener conto dell'evoluzione dell'acquis dell'Unione ivi elencato e rivedere le soglie di valore per gli appalti pubblici stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo.

(8)

L'articolo 149 dell'accordo dispone che la revisione delle soglie stabilite nell'allegato XXI-P dell'accordo sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(9)

L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(10)

L'articolo 1 della decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione (3) delega al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo relativi agli scambi, compreso l'allegato XXI relativo al titolo IV (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici).

(11)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(12)

L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo e lo sviluppo di capacità istituzionali. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXI-A dell'accordo.

(13)

L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che è necessario un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.

(14)

È opportuno pertanto stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in relazione a un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata che deve essere adottata dal comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La posizione che che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra («accordo»), in relazione all'aggiornamento dell'allegato XXI dell'accordo si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.

2.   I rappresentanti dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» possono concordare correzioni tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 2

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'articolo 465 dell'accordo, in relazione al parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata si basa sul progetto di decisione di tale comitato di cui all'articolo 1, paragrafo 1.

Articolo 3

Le decisioni del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo la loro adozione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2016

Per il Consiglio

Il presidente

F. MOGHERINI


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

(3)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).


PROGETTO DI

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»

del …

che aggiorna l'allegato XXI dell'accordo di associazione ed esprime un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata in materia di appalti pubblici

IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,

visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (1) («accordo»), in particolare gli articoli 149, 153 e 463,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 486 dell'accordo, alcune parti dell'accordo, tra cui le disposizioni sugli appalti pubblici, sono applicate in via provvisoria dal 1o gennaio 2016.

(2)

L'articolo 149 dell'accordo dispone che le soglie di valore per gli appalti pubblici di cui all'allegato XXI-P debbano essere rivedute periodicamente a decorrere dal primo anno pari successivo all'entrata in vigore dell'accordo e che tale revisione sia adottata con una decisione del comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», come previsto all'articolo 465, paragrafo 4, dell'accordo.

(3)

L'articolo 153 dell'accordo stabilisce che l'Ucraina deve fare in modo che la sua legislazione in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione, nel rispetto del calendario di cui all'allegato XXI dell'accordo.

(4)

Alcuni atti dell'Unione elencati nell'allegato XXI dell'accordo sono stati oggetto di rifusione o abrogati e sostituiti da un nuovo atto dell'Unione in seguito alla sigla dell'accordo in data 30 marzo 2012. In particolare, l'Unione ha adottato e notificato all'Ucraina i seguenti atti:

a)

la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

b)

la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3);

c)

la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(5)

Le direttive sopra menzionate hanno modificato le soglie di valore per gli appalti pubblici indicate nell'allegato XXI-P, che sono state successivamente modificate rispettivamente dai regolamenti delegati della Commissione (UE) 2015/2170 (5), (UE) 2015/2171 (6) e (UE) 2015/2172 (7).

(6)

L'articolo 463, paragrafo 3, dell'accordo stabilisce che il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati dell'accordo.

(7)

È necessario aggiornare l'allegato XXI dell'accordo per tener conto delle modifiche apportate all'acquis dell'Unione elencato in tale allegato, conformemente agli articoli 149, 153 e 463 dell'accordo.

(8)

Il nuovo acquis dell'Unione in materia di appalti pubblici presenta una nuova struttura. È opportuno che tale nuova struttura sia rispecchiata nell'allegato XXI. Per motivi di chiarezza, l'allegato XXI dovrebbe essere interamente aggiornato e sostituito con l'allegato riportato nell'appendice della presente decisione. È inoltre opportuno tener conto dei progressi compiuti dall'Ucraina nel processo di ravvicinamento all'acquis dell'Unione.

(9)

L'articolo 465, paragrafo 2, dell'accordo specifica che il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio».

(10)

Con la decisione n. 3/2014 (8) il Consiglio di associazione UE-Ucraina ha conferito al comitato di associazione nella formazione «Commercio» il potere di aggiornare o modificare determinati allegati relativi agli scambi.

(11)

L'articolo 152, paragrafo 1, dell'accordo dispone che l'Ucraina presenti al comitato di associazione nella formazione «Commercio» una tabella di marcia dettagliata per l'attuazione della legislazione sugli appalti pubblici comprensiva di calendario e tappe principali, con indicazione di tutte le riforme riguardanti il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione.

(12)

L'articolo 152, paragrafo 3, specifica che un parere favorevole del comitato di associazione nella formazione «Commercio» è necessario affinché la tabella di marcia dettagliata diventi un documento di riferimento per il processo di attuazione, vale a dire per il ravvicinamento legislativo all'acquis dell'Unione della legislazione sugli appalti pubblici.

(13)

È opportuno pertanto che il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» adotti una decisione con un parere favorevole riguardo alla tabella di marcia dettagliata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato XXI dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, è sostituito dalla versione aggiornata dell'allegato che è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

Riguardo alla tabella di marcia dettagliata approvata con ordinanza (n. 175-p) del Consiglio dei ministri dell'Ucraina del 24 febbraio 2016, adottata dal governo ucraino il 24 febbraio 2016, si esprime un parere favorevole.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a …, il …

Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»

Il presidente


(1)  GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

(2)  Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

(4)  Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 5).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2015/2171 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 7).

(7)  Regolamento delegato (UE) 2015/2172 della Commissione, del 24 novembre 2015, che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 9).

(8)  Decisione n. 3/2014 del Consiglio di associazione UE-Ucraina, del 15 dicembre 2014, relativa alla delega di determinati poteri da parte del Consiglio di associazione al comitato di associazione nella formazione Commercio [2015/980] (GU L 158 del 24.6.2015, pag. 4).

ALLEGATO XXI-A DEL CAPO 8

CALENDARIO INDICATIVO PER LA RIFORMA ISTITUZIONALE, IL RAVVICINAMENTO NORMATIVO E L'ACCESSO AL MERCATO

Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all'UE dall'Ucraina

Accesso al mercato concesso all'Ucraina dall'UE

 

1.

Attuazione dell'articolo 150, paragrafo 2, e dell'articolo 151 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 152 del presente accordo

6 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2.

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XXI-B e XXI-C

3.

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XXI-D e XXI-E

4.

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE

6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti e concessioni di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXI-F, XXI-G e XXI-H

5.

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Contratti di servizi e lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XXI-I e XXI-J

ALLEGATO XXI-B DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici

(Fase 2)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23), 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1:

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi 2-6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1 e 2, prima variante dei paragrafi 4, 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza pubblicazione preventiva

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichettature

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma, e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Articolo 55

Informazione dei candidati e degli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1:

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 mutatis mutandis, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2:

Riduzione del numero di candidati, offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3:

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione del contratto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO II

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFO 1, PUNTO 6, LETTERA a)

ALLEGATO III

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, LETTERA b), PER QUANTO RIGUARDA GLI APPALTI AGGIUDICATI DALLE AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI NEL SETTORE DELLA DIFESA

ALLEGATO IV

REQUISITI RELATIVI AGLI STRUMENTI E AI DISPOSITIVI DI RICEZIONE ELETTRONICA DELLE OFFERTE E DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE, NONCHÉ DEI PIANI E PROGETTI NEI CONCORSI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte A:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI CHE ANNUNCIANO LA PUBBLICAZIONE NEL PROFILO DI COMMITTENTE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE

Parte B:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE (di cui all'articolo 48)

Parte C:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI E NEI BANDI DI GARA (di cui all'articolo 49)

Parte D:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI RELATIVI AGLI APPALTI AGGIUDICATI (di cui all'articolo 50)

Parte G:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI MODIFICA DI UN CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ DELLO STESSO (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)

Parte H:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI BANDI DI GARA E NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte I:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE PER I SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

Parte J:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE PER I CONTRATTI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

ALLEGATO VII

DEFINIZIONE DI TALUNE SPECIFICHE TECNICHE

ALLEGATO IX

CONTENUTO DEGLI INVITI A PRESENTARE OFFERTE, A PARTECIPARE AL DIALOGO O A CONFERMARE INTERESSE, PREVISTI DALL'ARTICOLO 54

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 18, PARAGRAFO 2

ALLEGATO XII

MEZZI DI PROVA DEI CRITERI DI SELEZIONE

ALLEGATO XIV

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 74

ALLEGATO XXI-C DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori (direttiva 89/665/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (direttiva 2007/66/CE) e dalla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione (direttiva 2014/23/UE)

(Fase 2)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafo 1, lettera b)

paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXI-D DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

(Fase 3)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici (paragrafi 1 e 4)

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas ed energia termica

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 2:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2:

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Contratti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichettature

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazione di coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2:

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

ALLEGATI

ALLEGATO I

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

ALLEGATO V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

ALLEGATO VI A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)

ALLEGATO VI B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

ALLEGATO VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

ALLEGATO IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

ALLEGATO X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

ALLEGATO XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)

ALLEGATO XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

ALLEGATO XIII

Contenuto dell'invito a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74

ALLEGATO XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale, di cui all'articolo 36, paragrafo 2

ALLEGATO XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifiche di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

ALLEGATO XVII

Servizi di cui all'articolo 91

ALLEGATO XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXI-E DEL CAPO 8

ELEMENTI DI BASE DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE DEL CONSIGLIO

del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni (direttiva 92/13/CEE)

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

paragrafi 1, lettera b), 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXI-F DEL CAPO 8

I.   ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punti 14 e 16)

Articolo 20

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi
II.   ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

ALLEGATO XXI-G DEL CAPO 8

I.   ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni (paragrafo 1, punto 21)

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3, seconda variante del paragrafo 4

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l'innovazione

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO V

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI

Parte E:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI DI CONCORSI DI PROGETTAZIONE (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

Parte F:

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEGLI AVVISI SUI RISULTATI DI UN CONCORSO (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI CHE DEVONO FIGURARE NEI DOCUMENTI DI GARA IN RELAZIONE ALLE ASTE ELETTRONICHE (ARTICOLO 35, PARAGRAFO 4)
II.   ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE

(Fase 4)

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera organizzazione dei servizi e delle attività di competenza della pubblica amministrazione

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un'impresa affiliata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Contratti misti

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia attività di cui all'allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni concernenti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Cessazione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

ALLEGATI

ALLEGATO I

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PUNTO 7

ALLEGATO II

ATTIVITÀ SVOLTE DAGLI ENTI AGGIUDICATORI DI CUI ALL'ARTICOLO 7

ALLEGATO III

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, LETTERA B)

ALLEGATO IV

SERVIZI DI CUI ALL'ARTICOLO 19

ALLEGATO V

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEI BANDI DI CONCESSIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 31

ALLEGATO VI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI PREINFORMAZIONE CONCERNENTI LE CONCESSIONI DI SERVIZI SOCIALI E DI ALTRI SERVIZI SPECIFICI, DI CUI ALL'ARTICOLO 31, PARAGRAFO 3

ALLEGATO VII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO VIII

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI AGGIUDICAZIONE DI CONCESSIONI CONCERNENTI SERVIZI SOCIALI E ALTRI SERVIZI SPECIFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 32

ALLEGATO IX

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO X

ELENCO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA SOCIALE E AMBIENTALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XI

INFORMAZIONI DA INSERIRE NEGLI AVVISI DI MODIFICHE DI UNA CONCESSIONE IN VIGENZA DELLA STESSA AI SENSI DELL'ARTICOLO 43

ALLEGATO XXI-H DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 4)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, primo comma, lettera c)

paragrafo 5

ALLEGATO XXI-I DEL CAPO 8

(Fase 5)

I.   ALTRI ELEMENTI OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi 5 e 6

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l'innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Sottosezione 1:

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti: paragrafo 1

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

Articolo 96

Avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisione della commissione giudicatrice

ALLEGATI

ALLEGATO VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara nelle aste elettroniche (di cui all'articolo 53, paragrafo 4)

ALLEGATO XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

II.   ALTRI ELEMENTI NON OBBLIGATORI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE

Il ravvicinamento di ulteriori elementi della direttiva 2014/25/UE indicati nel presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. L'Ucraina può procedere al ravvicinamento di questi elementi entro i termini fissati nell'allegato XXI-B.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti da 10 a 12

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXI-J DEL CAPO 8

ALTRI ELEMENTI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE

modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 5)

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera c),

paragrafo 5

ALLEGATO XXI-K DEL CAPO 8

I.   DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/24/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3, 4 e paragrafo 5, secondo comma e paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Applicazione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 87

Esercizio della delega di poteri

Articolo 88

Procedura d'urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO I

AUTORITÀ GOVERNATIVE CENTRALI

ALLEGATO VIII

CARATTERISTICHE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE

ALLEGATO XI

REGISTRI

ALLEGATO XIII

ELENCO DEGLI ATTI GIURIDICI DELL'UNIONE DI CUI ALL'ARTICOLO 68, PARAGRAFO 3

ALLEGATO XV

TAVOLA DI CONCORDANZA

II.   DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi della direttiva 2014/23/UE elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d'urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

ALLEGATO XXI-L DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 2014/25/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1:

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3:

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4:

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5:

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, e paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione dei contratti

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Applicazione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d'urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

ALLEGATI

ALLEGATO II

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

ALLEGATO III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3

ALLEGATO IV

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35

ALLEGATO XV

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXI-M DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 89/665/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, primo comma, lettera a)

paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttore

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

ALLEGATO XXI-N DEL CAPO 8

DISPOSIZIONI DELLA DIRETTIVA 92/13/CEE MODIFICATA DALLA DIRETTIVA 2007/66/CE E DALLA DIRETTIVA 2014/23/UE AL DI FUORI DELL'AMBITO DEL RAVVICINAMENTO

Gli elementi elencati nel presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo

articolo 2 ter, primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti

articolo 2 quinquies, paragrafo 1, lettera a),

paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttore

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

ALLEGATO XXI-O DEL CAPO 8

UCRAINA: ELENCO INDICATIVO DEI TEMI DI COOPERAZIONE

1.

Formazione, in Ucraina e nei paesi dell'UE, dei funzionari di organismi pubblici ucraini che si occupano di appalti pubblici.

2.

Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3.

Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme di regolamentazione in materia di appalti pubblici.

4.

Miglioramento delle funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e creazione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5.

Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'UE per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche in materia di appalti pubblici.

6.

Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 150, paragrafo 2, del presente accordo).

ALLEGATO XXI-P DEL CAPO 8

SOGLIE

1.

Le soglie di valore menzionate all'articolo 149, paragrafo 3, del presente accordo sono, per entrambe le parti, le seguenti:

a)

135 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

b)

209 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c)

5 225 000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;

d)

5 225 000 EUR per gli appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e)

5 225 000 EUR per le concessioni;

f)

418 000 EUR per gli appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g)

750 000 EUR per gli appalti pubblici di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici;

h)

1 000 000 EUR per gli appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici nel settore dei servizi di pubblica utilità.

2.

Le soglie in EUR di cui al paragrafo 1 vanno adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.


REGOLAMENTI

11.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/44 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2017

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 (1), in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca gli enti pubblici, le entità giuridiche, le agenzie, le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità dell'ex governo iracheno a cui si applica, a norma di detto regolamento, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche situati fuori dell'Iraq il 22 maggio 2003.

(2)

Il 28 dicembre 2016 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di cancellare 2 voci dall'elenco delle persone o delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche.

(3)

Occorre pertanto modificare opportunamente l'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Capo facente funzioni del Servizio degli strumenti di politica estera


(1)  GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6.


ALLEGATO

Le voci seguenti sono cancellate dall'allegato III del regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio:

«78.

MEDICAL CITY ESTABLISHMENT. Indirizzo: Baghdad, Iraq.

115.

STATE COMPANY FOR DRUGS AND MEDICAL APPLIANCES (alias a) GENERAL ESTABLISHMENT FOR DRUGS & MEDICAL APPLICANCES, b) KIMADIA), Indirizzo: Mansour City, P.O. Box 6138, Baghdad, Iraq.»


11.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/38


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/45 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2017

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1),

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati (2), in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

(2)

Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

Per la Commissione,

a nome del presidente

Jerzy PLEWA

Direttore generale

Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

(2)  GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.


ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC

Codice dei paesi terzi (1)

Valore forfettario all'importazione

0702 00 00

IL

261,0

MA

110,4

SN

204,0

TR

102,4

ZZ

169,5

0707 00 05

MA

85,5

TR

213,8

ZZ

149,7

0709 91 00

EG

144,1

ZZ

144,1

0709 93 10

MA

238,8

TR

213,8

ZZ

226,3

0805 10 20

EG

42,5

IL

126,4

MA

55,6

TR

71,5

ZZ

74,0

0805 20 10

IL

166,4

MA

85,6

ZZ

126,0

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

IL

136,2

JM

125,6

TR

96,4

ZZ

119,4

0805 50 10

TR

71,8

ZZ

71,8

0808 10 80

CN

144,5

US

105,5

ZZ

125,0

0808 30 90

CL

282,6

CN

99,5

TR

133,1

ZZ

171,7


(1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal Regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l'aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».


DECISIONI

11.1.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 6/40


DECISIONE (UE, Euratom) 2017/46 DELLA COMMISSIONE

del 10 gennaio 2017

sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

(1)

I sistemi di comunicazione e informazione della Commissione sono parte integrante del funzionamento della Commissione e gli incidenti legati alla sicurezza informatica possono avere un grave impatto sull'attività della Commissione e di terzi, tra cui i cittadini, le imprese e gli Stati membri.

(2)

Sono numerose le minacce che possono danneggiare la riservatezza, l'integrità o la disponibilità dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione e dei dati da essi trattati. Tali minacce includono incidenti, errori, attacchi dolosi ed eventi naturali, e devono essere riconosciute come rischi operativi.

(3)

I sistemi di comunicazione e informazione devono essere dotati di un livello di protezione commisurato alla probabilità, all'impatto e alla natura dei rischi ai quali sono esposti.

(4)

La sicurezza informatica della Commissione dovrebbe assicurare che i sistemi di comunicazione e informazione della Commissione proteggano le informazioni che trattano e che funzionino correttamente e tempestivamente sotto il controllo degli utenti legittimi.

(5)

La politica in materia di sicurezza informatica della Commissione dovrebbe essere attuata in modo coerente con le politiche in materia di sicurezza della Commissione.

(6)

La direzione «Sicurezza» della direzione generale Risorse umane e sicurezza ha la responsabilità generale della sicurezza alla Commissione sotto l'autorità e la responsabilità del membro della Commissione responsabile della sicurezza.

(7)

L'approccio della Commissione dovrebbe prendere in considerazione le iniziative politiche e normative in materia di sicurezza delle reti e dell'informazione nonché le norme e le buone pratiche del settore per conformarsi a tutte le normative pertinenti e consentire l'interoperabilità e la compatibilità.

(8)

I servizi della Commissione responsabili dei sistemi di comunicazione e informazione dovrebbero elaborare e attuare misure adeguate. Le misure di sicurezza informatica per proteggere i sistemi in questione dovrebbero essere coordinate a livello della Commissione per assicurarne l'efficienza e l'efficacia.

(9)

Le norme e procedure per l'accesso alle informazioni in tema di sicurezza informatica, compresa la gestione degli incidenti di sicurezza informatica, dovrebbero essere proporzionate alla minaccia per la Commissione o il suo personale e conformi ai principi di cui al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, e tenuto conto del principio del segreto professionale di cui all'articolo 339 del TFUE.

(10)

Le politiche e le norme per i sistemi di comunicazione e informazione che trattano informazioni classificate dell'UE (ICUE), informazioni sensibili non classificate e informazioni non classificate devono essere pienamente conformi alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 (2) e 2015/444 (3) della Commissione.

(11)

La Commissione deve riesaminare e aggiornare le disposizioni relative alla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione da essa utilizzati.

(12)

È quindi necessario abrogare la decisione C(2006) 3602 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

1.   La presente decisione si applica a tutti i sistemi di comunicazione e informazione (CIS) che sono posseduti, acquistati, gestiti oppure operati da o per conto della Commissione e a ogni utilizzo di tali CIS da parte della Commissione.

2.   La presente decisione stabilisce gli obiettivi, i principi, l'organizzazione e le responsabilità fondamentali in relazione alla sicurezza dei CIS e, in particolare, per i servizi della Commissione che li possiedono, acquistano, gestiscono oppure operano, compresi i CIS forniti da un prestatore di servizi informatici interni. Quando un CIS è fornito, posseduto, gestito oppure operato da una terza parte esterna sulla base di un accordo bilaterale o di un contratto con la Commissione, i termini dell'accordo o del contratto sono conformi alla presente decisione.

3.   La presente decisione si applica a tutti i servizi della Commissione e delle agenzie esecutive. Quando un CIS è utilizzato da altri organi e istituzioni sulla base di un accordo bilaterale con la Commissione, i termini dell'accordo sono conformi alla presente decisione.

4.   Fatte salve le indicazioni specifiche relative a particolari categorie del personale, la presente decisione si applica ai membri della Commissione, al personale della Commissione che rientra nel campo di applicazione dello statuto dei funzionari dell'Unione europea («lo statuto») e del regime applicabile agli altri agenti dell'Unione (il «RAA») (4), agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (gli «END») (5), ai prestatori di servizi esterni e al loro personale, ai tirocinanti e ai singoli che hanno accesso ai CIS nel campo di applicazione della presente decisione.

5.   La presente decisione si applica all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), nella misura in cui essa è compatibile con la legislazione dell'Unione e con la decisione della Commissione 1999/352/CE, CECA, Euratom (6). In particolare, le misure di cui alla presente decisione, comprese le istruzioni, le ispezioni, le indagini e le misure equivalenti, possono non applicarsi al CIS dell'Ufficio nei casi in cui ciò non è compatibile con l'indipendenza della funzione d'indagine dell'Ufficio e/o la riservatezza delle informazioni raccolte dall'Ufficio nell'esercizio di tale funzione.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

(1)

«responsabile», il fatto di assumersi la responsabilità per azioni, decisioni e risultati;

(2)

«CERT-UE», la squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni e agenzie dell'UE. La sua missione consiste nell'aiutare le istituzioni europee a proteggersi dagli attacchi intenzionali e dolosi che potrebbero danneggiare l'integrità del patrimonio informatico e ledere gli interessi dell'UE. Il campo di applicazione delle attività di CERT-UE comprende la prevenzione, l'individuazione del problema, la risposta e il ripristino;

(3)

«servizio della Commissione», le direzioni generali, i servizi della Commissione o i gabinetti dei membri della Commissione;

(4)

«autorità di sicurezza della Commissione», il ruolo di cui alla decisione 2015/444;

(5)

«sistema di comunicazione e informazione» o «CIS», ogni sistema che consente il trattamento delle informazioni in forma elettronica, compreso l'insieme delle risorse necessarie al suo funzionamento, nonché l'infrastruttura, l'organizzazione, il personale e le risorse d'informazione. La presente definizione comprende le applicazioni commerciali, i sistemi informatici comuni, i servizi esternalizzati e i dispositivi degli utenti finali;

(6)

«organo di gestione interno» (CMB), l'organo che fornisce il massimo livello di sorveglianza della gestione interna per le questioni amministrative e operative della Commissione;

(7)

«proprietario dei dati», la persona responsabile di assicurare la protezione e l'utilizzo di un set di dati specifico trattato da un CIS;

(8)

«set di dati», una serie di informazioni per uno specifico processo o attività della Commissione;

(9)

«procedura di emergenza», un insieme predefinito di metodi e responsabilità per rispondere a situazioni di emergenza al fine di prevenire gravi conseguenze per la Commissione;

(10)

«politica di sicurezza delle informazioni», una serie di obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni, che sono o devono essere stabiliti, attuati e controllati. Comprende, tra l'altro, le decisioni (UE, Euratom) 2015/444 e 2015/443;

(11)

«comitato direttivo per la sicurezza delle informazioni» (ISBB), l'organo di gestione che sostiene l'organo di gestione interno nelle sue mansioni connesse alla sicurezza informatica;

(12)

«prestatore interno di servizi informatici», un servizio della Commissione che fornisce servizi informatici condivisi;

(13)

«sicurezza informatica» o «sicurezza dei CIS», il mantenimento della riservatezza, dell'integrità e della disponibilità dei CIS e delle serie di dati che essi trattano;

(14)

«orientamenti in materia di sicurezza informatica», misure raccomandate ma facoltative volte a sostenere gli standard di sicurezza informatica o a servire da riferimento quando non vi sono norme applicabili;

(15)

«incidente di sicurezza informatica», un evento che potrebbe compromettere la riservatezza, l'integrità o la disponibilità di un CIS;

(16)

«misura di sicurezza informatica», una misura tecnica oppure organizzativa volta a ridurre i rischi per la sicurezza informatica;

(17)

«esigenza di sicurezza informatica», una definizione precisa e univoca dei livelli di riservatezza, integrità e disponibilità associati a un sistema d'informazione o a un sistema informatico al fine di determinare il livello di protezione richiesto;

(18)

«obiettivo di sicurezza informatica», una dichiarazione d'intenti per contrastare minacce specifiche e/o soddisfare determinati requisiti o ipotesi di sicurezza organizzativa;

(19)

«piano di sicurezza informatica», la documentazione delle misure di sicurezza informatica necessarie per soddisfare le esigenze di sicurezza di un CIS;

(20)

«politica di sicurezza informatica», una serie di obiettivi in materia di sicurezza informatica, che sono o devono essere stabiliti, attuati e controllati. Comprende la presente decisione e le relative norme di attuazione;

(21)

«requisito di sicurezza informatica», un'esigenza di sicurezza informatica formalizzata mediante un processo predefinito:

(22)

«rischio in materia di sicurezza informatica», un effetto che una minaccia per la sicurezza informatica potrebbe causare a un CIS sfruttandone la vulnerabilità. In quanto tale, un rischio in materia di sicurezza informatica è caratterizzato da due fattori: 1) l'incertezza, ad esempio la probabilità che una minaccia per la sicurezza informatica provochi un evento indesiderato, e 2) l'impatto, ossia le conseguenze che un simile evento indesiderato potrebbe avere su un CIS;

(23)

«norme di sicurezza informatica», specifiche misure obbligatorie in materia di sicurezza informatica che contribuiscono a far rispettare e sostenere la politica in materia di sicurezza informatica;

(24)

«strategia di sicurezza informatica», una serie di progetti e attività volti a conseguire gli obiettivi della Commissione e che sono stati stabiliti, attuati e controllati;

(25)

«minaccia per la sicurezza informatica», un fattore che potrebbe portare a un evento indesiderato che potrebbe danneggiare un CIS. Tali minacce possono essere accidentali o intenzionali e sono caratterizzate da elementi di minaccia, obiettivi potenziali e metodologie d'attacco;

(26)

«responsabile della sicurezza informatica a livello locale» (LISO), il funzionario responsabile del collegamento per la sicurezza informatica di un servizio della Commissione;

(27)

«dati personali», «trattamento dei dati personali», «responsabile del trattamento» e «archivio dei dati personali» hanno lo stesso significato di cui al regolamento (CE) n. 45/2001, in particolare l'articolo 2;

(28)

«trattamento delle informazioni», tutte le funzioni di un CIS con riferimento ai set di dati, compresi la creazione, la modifica, la visualizzazione, lo stoccaggio, il trasporto, la cancellazione e l'archiviazione delle informazioni. Il trattamento delle informazioni può essere fornito da un CIS come una serie di funzionalità per gli utenti e come servizi informatici ad altri CIS;

(29)

«segreto professionale», la protezione dei dati commerciali del tipo coperto dal segreto professionale, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o alle loro componenti di costo di cui all'articolo 339 del TFUE;

(30)

«responsabile», l'obbligo di agire e prendere decisioni per conseguire i risultati richiesti;

(31)

«sicurezza nella Commissione», la sicurezza delle persone, delle risorse e delle informazioni alla Commissione, in particolare l'incolumità delle persone e l'integrità delle risorse, l'integrità, la riservatezza e la disponibilità delle informazioni e dei sistemi di comunicazione e informazione, nonché il funzionamento senza ostacoli delle attività operative della Commissione;

(32)

«servizio informatico condiviso», il servizio che un CIS fornisce ad altri CIS nel trattamento delle informazioni;

(33)

«proprietario del sistema», la persona responsabile del complesso degli appalti, dello sviluppo, dell'integrazione, della modifica, del funzionamento, della manutenzione e del ritiro di un CIS;

(34)

«utente», qualsiasi persona fisica utilizzi funzionalità fornite da un CIS, sia all'interno che all'esterno della Commissione.

Articolo 3

Principi per la sicurezza informatica alla Commissione

1.   La sicurezza informatica alla Commissione si basa sui principi di legalità, trasparenza, proporzionalità e responsabilità.

2.   Le questioni di sicurezza informatica sono prese in considerazione fin dall'inizio dell'elaborazione e attuazione dei CIS della Commissione. A tal fine, la direzione generale dell'Informatica e la direzione generale Risorse umane e sicurezza sono coinvolte per i rispettivi ambiti di competenza.

3.   Una sicurezza informatica efficace assicura livelli adeguati di:

a)

autenticità: la garanzia che l'informazione è veritiera e proviene da fonti in buona fede;

b)

disponibilità: la proprietà di accessibilità e utilizzabilità su richiesta di un'entità autorizzata;

c)

riservatezza: la proprietà per cui l'informazione non è divulgata a persone, entità o procedure non autorizzate;

d)

integrità: la proprietà di tutela della precisione e della completezza delle informazioni e delle risorse;

e)

non disconoscibilità: la capacità di provare che un'azione o un evento sono effettivamente accaduti e non possono essere negati in seguito;

f)

protezione dei dati personali: la fornitura di garanzie adeguate in relazione ai dati personali nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 45/2001;

g)

segreto professionale: la protezione di informazioni del tipo coperte dal segreto professionale, in particolare informazioni relative a imprese, alle loro relazioni commerciali o alle loro componenti di costo di cui all'articolo 339 del TFUE.

4.   La sicurezza informatica si basa su un processo di gestione del rischio che intende stabilire i livelli di rischio per la sicurezza e definire le misure di sicurezza per contenerli entro un livello adeguato e con un costo proporzionato.

5.   Tutti i CIS sono identificati, assegnati a un proprietario di sistema e registrati in un inventario.

6.   I requisiti di sicurezza di tutti i CIS sono determinati sulla base delle loro esigenze di sicurezza e delle esigenze in materia di sicurezza delle informazioni da essi trattate. I CIS che forniscono servizi ad altri CIS possono essere progettati per sostenere determinati livelli di esigenze in materia di sicurezza.

7.   I piani di sicurezza informatica e le relative misure di sicurezza sono proporzionati alle esigenze di sicurezza dei CIS.

I processi relativi a questi principi e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

CAPO 2

ORGANIZZAZIONE E RESPONSABILITÀ

Articolo 4

Organo di gestione interno

L'organo di gestione interno ha la responsabilità generale della gestione della sicurezza informatica complessiva all'interno della Commissione.

Articolo 5

Comitato direttivo per la sicurezza dell'informazione (ISSB)

1.   L'ISSB è presieduto dal segretario generale aggiunto competente per la governance della sicurezza informatica della Commissione. I suoi membri rappresentano gli interessi commerciali, tecnologici e di sicurezza di tutti i servizi della Commissione e comprendono rappresentanti della direzione generale dell'Informatica, della direzione generale Risorse umane e sicurezza, della direzione generale del Bilancio e, a rotazione ogni due anni, i rappresentanti di altri quattro servizi della Commissione coinvolti in cui la sicurezza informatica costituisce una grave preoccupazione per le loro operazioni. L'adesione è a livello di alta dirigenza.

2.   L'ISSB assiste l'organo di gestione interno nelle sue mansioni in materia di sicurezza informatica. Ha la responsabilità operativa della gestione della sicurezza informatica complessiva all'interno della Commissione.

3.   L'ISBB formula raccomandazioni in materia di politica di sicurezza informatica da adottare da parte della Commissione.

4.   Esamina e riferisce ogni due anni al Consiglio di amministrazione in materia di questioni di governance nonché di temi che riguardano la sicurezza informatica, compresi gli incidenti gravi di sicurezza informatica.

5.   Controlla ed esamina l'attuazione globale della presente decisione e riferisce in merito all'organo di gestione interno.

6.   Su proposta della direzione generale dell'Informatica, esamina, approva e controlla l'attuazione della strategia di sicurezza in corso. Riferisce in merito all'organo di gestione interno.

7.   Monitora, valuta e controlla le modalità di trattamento del rischio per le informazioni interne ed esercita il potere di emanare prescrizioni formali per apportare miglioramenti laddove necessario.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 6

Direzione generale Risorse umane e Sicurezza

Per quanto riguarda la sicurezza informatica, la direzione generale Risorse umane e sicurezza ha le seguenti responsabilità. Essa:

(1)

garantisce l'allineamento tra la politica in materia di sicurezza informatica e la politica in materia di sicurezza delle informazioni della Commissione;

(2)

istituisce un quadro per l'autorizzazione a utilizzare le tecnologie di crittografia per la conservazione e la trasmissione delle informazioni da parte dei CIS;

(3)

informa la direzione generale dell'Informatica in merito a minacce specifiche che potrebbero avere un impatto significativo sulla sicurezza dei CIS e sui set di dati che essi trattano;

(4)

svolge ispezioni di sicurezza per verificare la conformità dei CIS della Commissione alla politica di sicurezza e riferirne i risultati all'ISSB;

(5)

istituisce un quadro per l'autorizzazione di accesso e le relative norme di sicurezza adeguate per i CIS della Commissione da reti esterne e sviluppa le norme e gli orientamenti di sicurezza informatica in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica;

(6)

propone principi e norme per l'esternalizzazione dei CIS al fine di mantenere un adeguato controllo sulla sicurezza delle informazioni;

(7)

sviluppa le norme di sicurezza informatica e i relativi orientamenti in relazione all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale dell'Informatica.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 7

Direzione generale dell'Informatica

Per quanto riguarda la sicurezza informatica complessiva della Commissione, la direzione generale dell'Informatica ha le seguenti responsabilità. Essa:

(1)

sviluppa norme e orientamenti in materia di sicurezza informatica, ad eccezione dei casi di cui all'articolo 6, in stretta collaborazione con la direzione generale Risorse umane e sicurezza, al fine di garantire la coerenza tra la politica in materia di sicurezza informatica e la politica della Commissione in materia di sicurezza delle informazioni, e li propone all'ISSB;

(2)

valuta i metodi di gestione dei rischi per la sicurezza informatica, i relativi processi e i risultati di tutti i servizi della Commissione e ne riferisce periodicamente all'ISSB;

(3)

sottopone all'esame e all'approvazione dell'ISSB una strategia di sicurezza informatica, che successivamente deve essere adottata dall'organo di gestione interno, e propone un programma, comprendente la pianificazione di progetti e attività per l'attuazione della strategia in materia di sicurezza informatica;

(4)

monitora l'esecuzione della strategia della Commissione in materia di sicurezza informatica e riferisce periodicamente in merito all'ISSB;

(5)

monitora i rischi in materia di sicurezza informatica e le relative misure attuate dai CIS e riferisce periodicamente in merito all'ISSB;

(6)

riferisce periodicamente all'ISSB in merito all'attuazione generale e alla conformità alla presente decisione;

(7)

previa consultazione con la direzione generale Risorse umane e sicurezza, richiede ai proprietari del sistema di adottare specifiche misure in materia di sicurezza informatica al fine di attenuare i rischi per la sicurezza informatica dei CIS della Commissione;

(8)

assicura la disponibilità di un catalogo adeguato dei servizi in materia di sicurezza informatica della direzione generale dell'Informatica per i proprietari dei sistemi e i proprietari dei dati affinché adempiano alle loro responsabilità in materia di sicurezza informatica e rispettino la politica in materia di sicurezza informatica e le relative norme;

(9)

fornisce un'adeguata documentazione ai proprietari dei sistemi e dei dati e si consulta con essi, ove opportuno, sulle misure di sicurezza informatica attuate per i loro servizi informatici al fine di facilitare la conformità alla politica in materia di sicurezza informatica e assistere i proprietari dei sistemi nella gestione dei rischi informatici;

(10)

organizza riunioni periodiche della rete dei LISO e li assiste ai fini dello svolgimento dei loro compiti;

(11)

definisce le esigenze di formazione e coordina i programmi di formazione sulla sicurezza informatica in collaborazione con i servizi della Commissione, e sviluppa, realizza e coordina le campagne di sensibilizzazione alla sicurezza informatica in stretta collaborazione con la direzione generale Risorse umane;

(12)

garantisce che i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e i diversi ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione siano a conoscenza della politica in materia di sicurezza informatica;

(13)

informa la direzione generale Risorse umane e sicurezza in merito a specifici rischi di sicurezza informatica, incidenti ed eccezioni alla politica della Commissione in materia di sicurezza informatica notificati dai proprietari dei sistemi che potrebbero avere un impatto significativo sulla sicurezza alla Commissione;

(14)

in merito al proprio ruolo di fornitore di servizi informatici interni, fornisce alla Commissione un catalogo di servizi informatici condivisi capaci di garantire livelli definiti di sicurezza. Ciò sarà effettuato mediante valutazione, gestione e controllo sistematici dei rischi di sicurezza informatica per attuare le misure di sicurezza al fine di raggiungere il livello di sicurezza definito.

I relativi processi e le responsabilità più specifiche sono ulteriormente definiti nelle norme di attuazione.

Articolo 8

Servizi della Commissione

In relazione alla sicurezza informatica nei propri servizi, il capo di ciascun servizio della Commissione:

(1)

nomina formalmente per ogni CIS un proprietario del sistema, che è un funzionario o un agente temporaneo, il quale è responsabile della sicurezza informatica di tale CIS e nomina formalmente un proprietario dei dati per ogni set di dati trattati in un CIS che dovrebbe appartenere alla stessa unità amministrativa responsabile del trattamento dei dati per i set di dati soggetti al regolamento (CE) n. 45/2001;

(2)

designa formalmente un responsabile della sicurezza informatica a livello locale (LISO), che può svolgere le funzioni in modo indipendente dai proprietari del sistema e dei dati. Un LISO può essere designato per uno o più dei servizi della Commissione;

(3)

garantisce la formulazione e l'attuazione di adeguate valutazioni dei rischi per la sicurezza informatica e dei piani per la sicurezza informatica;

(4)

garantisce la trasmissione periodica di una sintesi di tali rischi e delle misure in materia di sicurezza informatica alla direzione generale dell'Informatica;

(5)

garantisce, con il sostegno della direzione generale dell'Informatica, l'adozione di adeguati processi, procedure e soluzioni per individuare, segnalare e risolvere efficacemente gli incidenti di sicurezza informatica riguardanti i CIS;

(6)

avvia una procedura di emergenza in caso di emergenze in materia di sicurezza informatica;

(7)

detiene la responsabilità finale per la sicurezza informatica, comprese le responsabilità del proprietario del sistema e del proprietario dei dati;

(8)

sostiene i rischi legati ai loro CIS e alle loro serie di dati;

(9)

risolve eventuali divergenze tra i proprietari dei dati e i proprietari dei sistemi e, in caso di disaccordo persistente, porta la questione dinanzi all'ISSB per trovare una soluzione;

(10)

assicura che i piani e le misure di sicurezza informatica siano attuati e che i rischi siano adeguatamente coperti.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 9

Proprietari dei sistemi

1.   Il proprietario del sistema è responsabile della sicurezza informatica del CSI e riferisce al capo del servizio della Commissione.

2.   In relazione alla sicurezza informatica, il proprietario del sistema:

a)

assicura la conformità del CIS alla politica in materia di sicurezza informatica;

b)

assicura che il CIS sia accuratamente registrato nel relativo inventario;

c)

valuta i rischi per la sicurezza informatica e determina le esigenze in materia di sicurezza informatica per ogni CIS, in collaborazione con i proprietari dei dati e in consultazione con la direzione generale dell'Informatica;

d)

elabora un piano di sicurezza che comprende, se del caso, precisazioni sui rischi stimati e eventuali ulteriori misure di sicurezza necessarie;

e)

attua misure di sicurezza informatica adeguate, proporzionali ai rischi individuati, e segue le raccomandazioni approvate dall'ISSB;

f)

individua le dipendenze in relazione ad altri CIS o servizi informatici condivisi e attua adeguate misure di sicurezza sulla base dei livelli di sicurezza proposti dai CIS o dai servizi informatici condivisi in questione:

g)

gestisce e monitora i rischi in materia di sicurezza informatica;

h)

riferisce periodicamente al capo del servizio della Commissione sul profilo di rischio per la sicurezza informatica dei CIS e riferisce alla direzione generale dell'Informatica in merito ai rischi connessi, alle attività di gestione dei rischi e alle misure di sicurezza adottate;

i)

consulta il LISO dei servizi competenti della Commissione in merito agli aspetti della sicurezza informatica;

j)

pubblica istruzioni per gli utenti sull'uso del CIS e dei dati associati nonché sulle responsabilità degli utenti relative al CIS;

k)

chiede l'autorizzazione della direzione generale Risorse umane e sicurezza, in qualità di autorità Crypto, per qualsiasi CIS che utilizzi le tecnologie di crittografia;

l)

consulta l'autorità di sicurezza della Commissione in anticipo in merito a qualsiasi sistema per il trattamento delle informazioni classificate dell'UE;

m)

garantisce che copie di backup di tutte le chiavi di decriptazione siano conservate in un conto bloccato di garanzia. Il recupero dei dati crittati è effettuato solo se autorizzato in conformità del quadro definito dalla direzione generale Risorse umane e sicurezza;

n)

rispetta le istruzioni dei controllori dei dati pertinenti in materia di protezione dei dati personali e di applicazione delle norme sulla protezione dei dati in materia di sicurezza del trattamento;

o)

informa la direzione generale dell'Informatica delle eccezioni alla politica di sicurezza informatica della Commissione, allegando le giustificazioni pertinenti;

p)

trasmette eventuali controversie non risolvibili tra il proprietario dei dati e il proprietario del sistema al capo del servizio della Commissione, comunica gli incidenti di sicurezza informatica alle pertinenti parti interessate in modo tempestivo, in funzione delle circostanze, a seconda della gravità dei casi di cui all'articolo 15;

q)

per i sistemi esternalizzati, assicura che adeguati sistemi di sicurezza informatica siano inclusi nei contratti di esternalizzazione e che gli incidenti di sicurezza informatica che si verificano nei CIS esternalizzati siano segnalati ai sensi dell'articolo 15;

r)

per i CIS che forniscono servizi informatici condivisi, garantisce che un determinato livello di sicurezza, chiaramente documentato, sia attuato e che misure di sicurezza siano attuate per i CIS in questione al fine di raggiungere il livello di sicurezza.

3.   I proprietari dei sistemi possono formalmente delegare alcuni o tutti i loro compiti in materia di sicurezza informatica, ma restano responsabili della sicurezza informatica dei loro CIS.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 10

Proprietari dei dati

1.   Il proprietario dei dati è responsabile della sicurezza informatica di un set di dati specifico nei confronti del capo del servizio della Commissione e risponde direttamente per la riservatezza, l'integrità e la disponibilità del set di dati.

2.   In relazione ai set di dati, il proprietario dei dati:

a)

garantisce che tutti i set di dati sotto la sua responsabilità siano adeguatamente classificati in conformità alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444;

b)

definisce le esigenze di sicurezza delle informazioni e ne informa i rispettivi proprietari dei sistemi;

c)

partecipa alla valutazione del rischio per il CIS;

d)

trasmette eventuali controversie non risolvibili tra il proprietario dei dati e il proprietario del sistema al capo del servizio della Commissione;

e)

comunica gli incidenti di sicurezza informatica conformemente all'articolo 15.

3.   I proprietari dei dati possono formalmente delegare alcuni o tutti i loro compiti in materia di sicurezza informatica, ma restano responsabili di quanto specificato al presente articolo.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 11

Responsabili della sicurezza informatica a livello locale (LISO)

In relazione alla sicurezza informatica, il LISO:

a)

identifica in modo proattivo e informa i proprietari dei sistemi, i proprietari dei dati e gli altri ruoli con responsabilità in materia di sicurezza informatica all'interno dei servizi della Commissione in materia di sicurezza informatica;

b)

collabora in merito a temi che riguardano la sicurezza informatica nei servizi della Commissione con la direzione generale dell'Informatica nell'ambito della rete LISO;

c)

partecipa alle riunioni periodiche dei LISO;

d)

mantiene una visione globale del processo di gestione del rischio per la sicurezza delle informazioni e dell'elaborazione e attuazione di piani di sicurezza dei sistemi informatici;

e)

fornisce consulenze ai proprietari dei dati, ai proprietari dei sistemi e ai capi dei servizi della Commissione su temi che riguardano la sicurezza informatica;

f)

collabora con la direzione generale dell'Informatica per diffondere le buone pratiche in materia di sicurezza informatica e propone programmi specifici di sensibilizzazione e formazione;

g)

riferisce sulla sicurezza informatica e segnala le carenze e i miglioramenti al capo dei servizi della Commissione.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 12

Utenti

1.   In relazione alla sicurezza informatica, gli utenti:

a)

rispettano la politica in materia di sicurezza informatica e le istruzioni impartite dal proprietario del sistema sull'uso di ciascun CIS;

b)

comunicano gli incidenti di sicurezza informatica conformemente all'articolo 15.

2.   L'utilizzo dei CIS della Commissione in violazione della politica in materia di sicurezza informatica o delle istruzioni impartite dal proprietario del sistema può dar luogo a procedimenti disciplinari.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

CAPO 3

REQUISITI E OBBLIGHI DI SICUREZZA

Articolo 13

Attuazione della presente decisione

1.   L'adozione delle norme di attuazione relative all'articolo 6, e delle relative norme e orientamenti, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile delle questioni di sicurezza.

2.   L'adozione delle norme di attuazione relative alla presente decisione, e delle relative norme e degli orientamenti in materia di sicurezza informatica, sarà oggetto di una decisione di autorizzazione della Commissione a favore del membro della Commissione responsabile dell'informatica.

3.   L'ISSB approva le norme di attuazione, le norme e gli orientamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 prima della loro adozione.

Articolo 14

Obbligo di rispettare le disposizioni

1.   È obbligatorio rispettare le disposizioni delineate nella politica in materia di sicurezza informatica e le relative norme.

2.   L'inosservanza delle disposizioni di sicurezza informatica e delle relative norme è passibile di azione disciplinare conformemente ai trattati, allo statuto dei funzionari e all'RAA, di sanzioni contrattuali e/o di azione legale nell'ambito delle disposizioni normative e regolamentari nazionali.

3.   La direzione generale dell'Informatica è informata di eventuali eccezioni alla politica in materia di sicurezza informatica.

4.   Nel caso in cui l'ISSB decida che esiste un rischio inaccettabile per un CIS della Commissione, la direzione generale dell'Informatica in collaborazione con il proprietario del sistema sottopone misure di mitigazione all'approvazione dell'ISSB. Tali misure possono tra l'altro comprendere il rafforzamento del monitoraggio e della rendicontazione, limitazioni del servizio e l'interruzione delle forniture.

5.   L'ISSB impone l'attuazione di misure di mitigazione ove necessario. Può anche raccomandare al direttore generale della direzione generale Risorse umane e sicurezza di aprire un'indagine amministrativa. La direzione generale dell'Informatica riferisce all'ISSB in merito a ogni situazione in cui vengono imposte misure di attenuazione.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

Articolo 15

Trattamento degli incidenti di sicurezza informatica

1.   La direzione generale dell'Informatica è il principale responsabile della fornitura di capacità di risposta agli incidenti di sicurezza informatica operativa all'interno della Commissione europea.

2.   La direzione generale Risorse umane e sicurezza, in quanto soggetto che coadiuva la risposta agli incidenti di sicurezza informatica:

a)

ha il diritto di accedere a informazioni sintetiche su ogni incidente e alla documentazione completa su richiesta;

b)

partecipa a gruppi di gestione delle crisi a seguito di incidenti di sicurezza informatica e alle procedure di emergenza in caso di incidente informatico;

c)

è incaricata delle relazioni con i servizi di contrasto e i servizi segreti;

d)

svolge analisi forensi riguardanti la sicurezza informatica, conformemente all'articolo 11 della decisione (UE, Euratom) 2015/443;

e)

decide in merito alla necessità di avviare un'indagine formale;

f)

informa la direzione generale dell'Informatica di eventuali incidenti di sicurezza informatica che potrebbero presentare un rischio per altri CIS.

3.   Tra la direzione generale dell'Informatica e la direzione generale Risorse umane e sicurezza si tengono comunicazioni periodiche per scambiare informazioni e coordinare la gestione degli incidenti di sicurezza e, in particolare, di quelli che potrebbero richiedere un'indagine formale.

4.   È possibile avvalersi dei servizi di coordinamento degli incidenti della squadra di pronto intervento informatico delle istituzioni, degli organi e delle agenzie europee («CERT-UE») per coadiuvare, se del caso, la procedura di trattamento degli incidenti e condividere le conoscenze con altre istituzioni e agenzie dell'UE che potrebbero essere coinvolte.

5.   I proprietari dei sistemi coinvolti in un incidente di sicurezza informatica:

a)

notificano immediatamente al capo dei servizi della Commissione, alla direzione generale dell'Informatica, alla direzione generale Risorse umane, al LISO e, se del caso, al proprietario dei dati gli incidenti gravi di sicurezza informatica, in particolare quelli riguardanti la violazione della riservatezza dei dati;

b)

cooperano e seguono le istruzioni delle autorità competenti della Commissione in materia di comunicazione degli incidenti, risposta e ripristino.

6.   Gli utenti comunicano tempestivamente all'helpdesk competente tutti gli incidenti, concreti o sospetti, di sicurezza informatica.

7.   I proprietari dei dati comunicano tempestivamente alla squadra di pronto intervento informatico competente tutti gli incidenti, concreti o sospetti, di sicurezza informatica.

8.   La direzione generale dell'Informatica, con il sostegno degli altri soggetti coinvolti, è responsabile del trattamento di qualsiasi incidente di sicurezza informatica rilevato in relazione ai CIS della Commissione che non siano sistemi esternalizzati.

9.   La direzione generale dell'Informatica informa i servizi interessati della Commissione in merito a incidenti di sicurezza informatica, i LISO pertinenti e, se del caso, il CERT-UE sulla base del principio della necessità di sapere.

10.   La direzione generale dell'Informatica trasmette periodicamente all'ISSB una relazione sugli indicenti gravi di sicurezza informatica che interessano i CIS della Commissione.

11.   Su richiesta, il LISO pertinente ha accesso alla documentazione relativa all'incidente di sicurezza informatica riguardante il CIS del servizio della Commissione.

12.   In caso di grave incidente di sicurezza informatica, la direzione generale dell'Informatica è il punto di contatto per la gestione delle situazioni di crisi e coordina i gruppi di gestione delle crisi a seguito di incidenti di sicurezza informatica.

13.   In caso di emergenza, il direttore generale della direzione generale dell'Informatica può decidere di avviare una procedura di emergenza in materia di sicurezza informatica. La direzione generale dell'Informatica elabora procedure di emergenza che devono essere approvate dall'ISSB.

14.   La direzione generale dell'Informatica trasmette all'ISSB e ai capi dei servizi della Commissione interessati una relazione sull'esecuzione delle procedure di emergenza.

I processi relativi a queste responsabilità e attività sono ulteriormente dettagliati nelle norme di attuazione.

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 16

Trasparenza

La presente decisione è resa nota al personale della Commissione e a tutte le persone cui si applica, ed è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 17

Relazione con altri atti

Le disposizioni della presente decisione lasciano impregiudicati la decisione (UE, Euratom) 2015/443, la decisione (UE, Euratom) 2015/444, il regolamento (CE) n. 45/2001, il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), la decisione (CE, CECA, Euratom) 2002/47 (8), il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), la decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom.

Articolo 18

Abrogazione e disposizioni transitorie

La decisione C(2006) 3602 del 16 agosto 2006 è abrogata.

Le norme di attuazione e le norme di sicurezza informatica adottate a norma dell'articolo 10 della decisione C(2006) 3602 rimangono in vigore nella misura in cui non siano in contrasto con la presente decisione, fino a quando non saranno sostituite dalle norme di attuazione e dalle norme che devono essere adottate conformemente all'articolo 13 della presente decisione. Ogni riferimento all'articolo 10 della decisione C(2006)3602 deve essere letto come un riferimento all'articolo 13 della presente decisione.

Articolo 19

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 10 gennaio 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER


(1)  Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1).

(2)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(3)  Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

(4)  Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della Commissione (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

(5)  Decisione della Commissione del 12 novembre 2008, che stabilisce le regole per il distacco di esperti nazionali e di esperti nazionali in formazione professionale [C(2008) 6866 final].

(6)  Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20).

(7)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

(8)  Decisione (CE, CECA, Euratom) 2002/47 della Commissione, del 23 gennaio 2002, recante modificazione del suo regolamento interno (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 23).

(9)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).


  翻译: