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Studio Vitagliano - Dottori Commercialisti & Revisori Legali

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Servizi legali

Torino, Piemonte 918 follower

Consulenza aziendale e pianificazione patrimoniale, diritto societario e tributario

Chi siamo

Lo Studio rivolge la propria offerta di servizi a professionisti ed imprese commerciali di ogni dimensione, proponendosi di fornire consulenza negli ambiti societario, gestionale, tributario e patrimoniale. Per quanto concerne quest’ultimo lo Studio fornisce all’imprenditore gli strumenti e le soluzioni più idonee al fine di ottemperare alle sue necessità circa il passaggio generazionale dell’impresa, la protezione e la segregazione del patrimonio e la tutela dei famigliari. Al fine di poter fornire al Cliente un servizio globale, in grado di diramarsi nelle svariate aree di competenza delle quali questi necessita, lo Studio collabora con un network di professionisti esterni di riconosciuta fama e competenza in grado di garantire e mantenere l’esclusività del servizio offerto; MISSION L’ambiente macro-economico contemporaneo, caratterizzato da un vivace dinamismo competitivo, continui mutamenti legislativi e da una crescente complessità di gestione, pone le imprese di fronte a molteplici sfide. Sfide che necessariamente devono essere affrontate nell’ottica di individuare e valorizzare le opportunità in esse contenute. In questo contesto lo Studio si evolve creando un ambiente giovane, nel quale la continua formazione, ricerca e specializzazione permettono di fornire al cliente un servizio esclusivo, ideato e realizzato nell’ottica di valorizzare, tutelare e tramandare il patrimonio di valori creato e custodito da ogni imprenditore.

Settore
Servizi legali
Dimensioni dell’azienda
2-10 dipendenti
Sede principale
Torino, Piemonte
Tipo
Ditta individuale
Settori di competenza
consulenza legale, diritto amministrativo, diritto d'autore, diritto tributario, consulenza fiscale, pianificazione patrimoniale, redazione business plan, consulenza start-up e diritto societario

Località

Dipendenti presso Studio Vitagliano - Dottori Commercialisti & Revisori Legali

Aggiornamenti

  • 💡 In assenza di chiarimenti da parte del legislatore, che con il D.lgs. 139/2024 non ha colto l’occasione per dirimere i dubbi interpretativi, l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n.12 del 14.2.2025, si esprime in merito al trattamento fiscale delle “attribuzioni compensative” di cui all’art. 768-quater c.c. effettuate, nell’ambito del patto di famiglia, dall’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni societarie in favore del legittimario non assegnatario. ✅ Aderendo all’ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, per il quale la compensazione effettuata dall’assegnatario configura un onere di cui all’art.58, co.1 TUS, l’Amministrazione finanziaria conclude per l’applicazione dell’imposta di donazione alle “attribuzioni compensative” determinando l’aliquota e la franchigia sulla base del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e legittimario non assegnatario. ❗ Resta ferma la tesi, già sostenuta nelle Circolari 3/2008 e 18/2013 e ripresa dalla Suprema Corte, per la quale l’esenzione di cui all’art.3, co.4-ter TUS trovi applicazione solo con riguardo al trasferimento dell’azienda e delle partecipazioni societarie in favore del beneficiario assegnatario e non anche alle predette “attribuzioni compensative”.  #tax #pattodifamiglia #privateclients #familybusiness

  • La Risposta n.169 del 12.08.2024 ha ad oggetto l’articolata riorganizzazione della struttura partecipativa di una s.r.l. partecipata da tre esponenti della medesima famiglia ed attuata allo scopo di assecondare la fuoriuscita dalla compagine sociale di uno di essi. Lo schema negoziale prospettato prevede un doppio conferimento, in regime di realizzo controllato ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis TUIR, per mezzo del quale i soci acquirenti costituiscono, conferendo le proprie partecipazioni nella società di famiglia, due holding unipersonali che, con mezzi reperiti attraverso un finanziamento bancario, procedono, in misura proporzionale alla partecipazione originariamente detenuta, all’acquisizione della quota di partecipazione del terzo socio uscente, il quale ha preventivamente proceduto alla rivalutazione della stessa ai sensi dell’articolo 5 L.448/2001. All’esito dell’acquisizione le holding cessionarie provvederanno all’estinzione del finanziamento richiesto, in un’unica soluzione, mediante i flussi finanziari derivanti dall’erogazione di un dividendo straordinario da parte della società target. Nell’orizzonte temporale di 12 mesi dalla finalizzazione della riorganizzazione ciascun socio delle holding unipersonali procederà, secondo le rispettive modalità, ad implementare il passaggio generazionale in favore dei propri discendenti. Nel giungere a rilevare l’assenza di qualsivoglia vantaggio fiscale indebito nel complesso dei negozi sui quali è strutturata l’intera riorganizzazione, il passaggio di maggior interesse è indubbiamente rappresentato dalla disamina condotta dall’Amministrazione finanziaria sulla sequenza rappresentata dalla rivalutazione della partecipazione da parte del socio uscente immediatamente seguita dalla cessione della stessa alle holding riconducibili ai soci superstiti. Tale fattispecie di recesso c.d. “atipico”, atta a consentire al socio cedente di qualificare il provento della cessione quale reddito diverso di natura finanziaria e, conseguentemente, di beneficiare dell’opzione per la rivalutazione, non integra alcun vantaggio fiscale indebito a condizione che la fuoriuscita dalla compagine sociale, e dall’amministrazione, sia “totale e definitiva”. Nel superare possibili riqualificazioni della fattispecie in un recesso c.d. “tipico” appare assumere rilevanza anche la circostanza per la quale le risorse finanziarie funzionali all’acquisizione provengano da finanziamenti bancari e non da mezzi propri della società target, a nulla rilevando che la successiva estinzione di questi avvenga mediante la distribuzione di un dividendo straordinario da parte di quest’ultima in favore delle holding acquirenti.   Si riscontra infine come la deducibilità in capo alle holding, ai fini delle imposte sul reddito, degli interessi passivi sostenuti in ragione dei finanziamenti contratti per l’acquisto delle partecipazioni, non possa essere qualificata quale vantaggio fiscale indebito.   #tax #privateclient #familybusiness

  • L’Agenzia delle Entrate torna ad esprimersi con riferimento alla fiscalità indiretta dei trust. La Risposta n.165 del 1.08.2024 ha ad oggetto un trust istituito nel 2012, regolato dalla Legge di Jersey, avente quali disponenti padre e figlia e quali beneficiari i figli di quest’ultima. A seguito della nomina di un trustee professionale in sede di istituzione, a decorrere dal 2018 è subentrato nell’ufficio il disponente stesso. Scopo del trust è quello di “sovvenire alle necessità di vita dei beneficiari mediante la creazione di un patrimonio autonomo che assicuri ai discendenti dei Disponenti e, ove necessario anche a sé stessi, la migliore assistenza personale e medica, nonché la più efficace sicurezza e protezione economica per il futuro”. La dotazione patrimoniale del trust è stata eseguita mediante l’apporto di beni immobili di proprietà dei disponenti stessi. Il termine finale era stato individuato nella data del decesso dell’ultimo dei disponenti ovvero nel compimento del 25° anno di età del più giovane dei beneficiari qualora i disponenti fossero venuti a mancare antecedentemente. La fattispecie posta all’attenzione dell’Amministrazione finanziaria è rappresentata dall’atto di rinuncia da parte dei beneficiari, ai sensi dell’articolo 10A della Legge di Jersey, alla posizione giuridica dagli stessi vantata in funzione di quanto disposto dall’atto istitutivo. A detta rinuncia conseguirà la cessazione del trust nonché la retrocessione, in assenza di ulteriori apporti medio tempore effettuati, dei beni originariamente ivi disposti in capo ai disponenti. L’Agenzia delle Entrate, sulla scorta dei principi recati dalla Circolare 34/2022 ed anche richiamando i precedenti approdi di prassi n.106/2021 e n.352/2021 e, inoltre, le pronunce di legittimità n.10256/2020 e 8719/2021, ritiene che, non verificandosi, nel caso in esame, alcun trasferimento di ricchezza, non si realizzi il presupposto per l’applicazione dell’imposta di donazione di cui all’articolo 1 D.lgs. 346/1990. L’atto di rinuncia, se redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata sarà soggetto ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, DPR 131/1986 e ad esso saranno applicabili le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa.  #tax #trust #privateclient #familybusiness

  • L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n.160 del 24.07.2024, ha esaminato in ottica anti-abuso un’operazione di riorganizzazione societaria strutturata mediante due operazioni di conferimento tra loro concatenate. In particolare, il complessivo schema negoziale è finalizzato alla riorganizzazione della catena di controllo di una società di capitali operativa, a sua volta detentrice di partecipazioni in ulteriori società di capitali, sia di diritto italiano che estero, partecipata in misura paritetica da quattro soci persone fisiche Mediante il primo conferimento, realizzato ai sensi dell’articolo 177, comma 2 TUIR, i soci conferivano, congiuntamente, la totalità delle partecipazioni detenute nella società operativa capogruppo in una holding di nuova costituzione. L’operazione risultava finalizzata alla creazione di un nuovo anello nella catena partecipativa cui attribuire funzioni di facility management e treasury nonché volto a garantire agli originari soci il mantenimento del controllo a fronte dell’eventuale ingresso di soci terzi nel capitale della società scambiata. Successivamente, ciascun socio persona fisica della precedente conferitaria, intende procedere al conferimento della propria quota di partecipazione qualificata in una holding unipersonale di nuova costituzione. L’operazione, da effettuarsi ai sensi dell’articolo 177, comma 2-bis TUIR, avrebbe la finalità di ottimizzare la gestione delle risorse finanziarie rinvenienti dalle società operative, permettendo a ciascun socio di perseguire i propri autonomi interessi anche in ottica di passaggio generazionale. L’Amministrazione finanziaria, non ravvisando nell’iter negoziale prospettato alcuna violazione della ratio sottesa alle norme in tema di c.d. “realizzo controllato”, ritiene come lo stesso non generi il conseguimento di alcun vantaggio fiscale indebito e, pertanto, che non si configuri una fattispecie abusiva ai sensi dell’articolo 10-bis L.212/2000. L’approdo raggiunto potrebbe tuttavia mutare laddove dette operazioni, congiuntamente considerate, fossero preordinate ad aggirare quanto disposto dall’articolo 177, comma 2-bis TUIR circa l’estensione del limite temporale necessario per fruire del regime di PEX di cui all’articolo 87, comma 1, lett. a) TUIR al sessantesimo mese successivo al conferimento, maggior termine viceversa non contemplato dal disposto dell’articolo 177, comma 2 TUIR. In particolare, profili di vantaggio fiscale indebito potrebbero verificarsi laddove al primo conferimento facesse seguito la cessione, da parte della conferitaria, della partecipazione di maggioranza nella società scambiata beneficiando del regime di PEX al decorrere dell’holding period ordinario di 12 mesi.  #riorganizzazione #conferimento #abusodeldiritto #privateclient #familybusiness

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