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La Corte di Cassazione (27709/2024) conferma la libera circolazione degli immobili (a titolo oneroso o liberale) di cui l’alienante assuma di essere divenuto titolare del bene per effetto di un acquisto a titolo originario non accertato giudizialmente. Tuttavia, quand’anche esonerato dalle parti, il professionista è comunque deontologicamente tenuto a preservare la funzione notarile, che è quella di attribuire pubblica fede agli atti compiuti a presidio e garanzia, non solo delle parti contraenti che allo stesso si rivolgano per la stipula di un atto, ma anche della collettività che deve fondare un ragionevole convincimento circa la tendenziale corrispondenza al vero di quanto riportato negli atti che vedono l’intervento di tale professionista. Conseguentemente, vìola l’art. 147, lett. a) e b), della legge notarile il professionista che non proceda all’espletamento delle visure, nonché a redigere apposita clausola contrattuale da riportarsi nel Quadro “D” della nota di trascrizione, e nella quale venga segnalata la pericolosità negoziale per la carenza di fede pubblica notarile quanto alla provenienza/titolarità dei beni in capo al disponente. #notaio #deontologia #giurisprudenza FGA