Le nuove norme del Regno Unito consentono ora alla Companies House di condividere informazioni non pubbliche con i soggetti responsabili delle procedure di insolvenza quali il curatore fallimentare.
Post di Ascheri & Partners Ltd
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Con la sentenza 22 maggio 2024 Il Tribunale di Napoli, discostandosi dalla precedente costante giurisprudenza, ha giudicato inammissibile una domanda di #liquidazionegiudiziale di un creditore ritenendola priva di #interesse ad agire, in quanto il debitore aveva dichiarato, nella #prefallimentare, di non avere attività aggredibili dai creditori. In un mondo ideale dove creditori e debitori agiscono con trasparenza, tale sentenza potrebbe essere vista come un passo avanti verso un sistema giudiziario più efficiente e giusto. La decisione di giudicare inammissibile una domanda di liquidazione giudiziale in assenza di attività aggredibili riflette un approccio pragmatico che mira a evitare procedure inutili e onerose, in linea con i principi di economia processuale. La liquidazione giudiziale dovrebbe essere funzionale ad un interesse ad agire concreto nella prospettiva massimizzazione dell’attivo, e non finalizzata ad avviare procedimenti basati unicamente sulla dimostrazione dello stato di insolvenza che generano costi prededucibili a danno dell’economia (costi per lo Stato, costi per i professionisti o comunque assorbimento delle risorse aziendali a causa dei costi professionali della procedura concorsuale). Il Tribunale di Napoli non ha tuttavia approfondito l'indagine sulla reale situazione patrimoniale del debitore, basandosi sulle dichiarazioni delle parti senza ulteriori accertamenti. In un contesto di trasparenza totale, dove non esiste il rischio di occultamento di beni, questa prassi potrebbe essere accettabile. Ma nella realtà, dove la trasparenza non è sempre garantita, potrebbe essere necessario un approccio più rigoroso per proteggere i diritti dei creditori. In conclusione, la sentenza rappresenta un interessante punto di riflessione sul bilanciamento tra l'efficienza processuale e la tutela dei diritti dei creditori. In un mondo perfetto, con creditori e debitori completamente trasparenti, la logica alla base della sentenza sarebbe condivisibile e potrebbe servire da modello per future decisioni giudiziarie. #crisidimpresa #insolvenza #ccii
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Condivido un importante risultato ottenuto nell’ambito di una procedura cautelare ante causam presso il Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Imprese, nella quale ho avuto il privilegio di assistere la parte ricorrente. Il Giudice ha accolto integralmente l’istanza di sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. avanzata dalla Curatela fallimentare, autorizzando il vincolo sui beni del resistente sino alla concorrenza di €1.438.635,00. Il provvedimento si distingue per una puntuale disamina delle questioni giuridiche rilevanti. È stato riconosciuto il fumus boni juris, con l’accertamento della verosimile fondatezza della domanda risarcitoria, incentrata sulla responsabilità dell’ex amministratore per l’omesso pagamento dei debiti tributari, in violazione dell’art. 2476 c.c., e per una gestione distrattiva del patrimonio sociale, evidenziata dalla riduzione significativa dei crediti e dalla destinazione impropria dei ricavi. Il periculum in mora è stato ravvisato nel fondato timore che il patrimonio residuo potesse essere disperso, anche alla luce di atti dispositivi pregressi, rendendo necessaria una misura cautelare per salvaguardare i diritti dei creditori, vista la documentata sproporzione tra l’attivo patrimoniale e le passività accertate. Il Tribunale ha così disposto il sequestro conservativo di tutti i beni del resistente (mobili, immobili, crediti e partecipazioni) per l’importo indicato, fissando il termine per l’instaurazione del giudizio di merito. Il provvedimento sottolinea l’importanza della documentazione contabile quale mezzo di prova fondamentale nelle azioni di responsabilità ex art. 146 L.F. e in quelle ad esse propedeutiche, ribadendo il rigoroso onere probatorio gravante sul resistente per escludere la propria responsabilità. #DirittoSocietario #ProceduraFallimentare #TutelaDeiCreditori #SequestroConservativo
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L’articolo esplora come l’apertura della procedura fallimentare non osti all’adozione di misure di sequestro, sottolineando la prevalenza del vincolo sulle somme rispetto ai diritti di credito. Un approfondimento essenziale per chi opera nel campo giuridico e finanziario, che mette in luce nuovi aspetti cruciali della gestione dei beni in stato di insolvenza.
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Responsabilità dell'erario per debiti societari. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 20991 del 26 luglio 2024, ha rimesso gli atti al Primo Presidente perché valuti l’opportunità di un intervento delle Sezioni Unite sulla questione della responsabilità dell'erario per i debiti contratti da società interessate da misure di prevenzione patrimoniali. L'ordinanza si fonda su un equivoco di base che ne compromette l'intera argomentazione. Questo errore concettuale deriva da un'impostazione ormai superata e giuridicamente infondata, un tempo adottata dalle Sezioni Misure di Prevenzione dei Tribunali: l'idea che sia possibile disporre il sequestro e la successiva confisca di persone giuridiche, in particolare di società di capitali. Questo approccio anacronistico, in netto contrasto con il diritto societario, permea l'intera ordinanza, portandola a conclusioni giuridicamente insostenibili. L'errore si manifesta in diversi passaggi critici: - Nella ricostruzione del fatto, l'ordinanza accetta acriticamente l'idea che la società Sicilifrantoio Srl sia stata "sequestrata in quanto tale", confondendo il sequestro delle quote e dell'azienda con un inesistente sequestro della persona giuridica. - L'interpretazione estensiva dell'art. 2-octies della legge 575/1965 si basa sull'errata premessa che lo Stato subentri direttamente nella gestione della società, ignorando la distinzione fondamentale tra amministrazione dei beni sequestrati e gestione societaria. - Il concetto di "gestione pubblicistica" introdotto dall'ordinanza è il risultato diretto di questa confusione, portando a una indebita sovrapposizione tra l'interesse pubblico nella gestione dei beni sequestrati e l'autonomia patrimoniale della società. L'argomentazione sulla responsabilità dell'erario per i debiti contratti durante l'amministrazione giudiziaria deriva direttamente da questo equivoco di fondo, ignorando il principio basilare di separazione patrimoniale delle società di capitali. Una corretta impostazione dovrebbe partire dal riconoscimento che oggetto di sequestro e confisca sono le quote societarie e l'azienda, non la società in quanto persona giuridica. Solo su questa base si può costruire un'interpretazione dell'amministrazione giudiziaria coerente con i principi del diritto societario, preservando l'autonomia patrimoniale delle società e definendo correttamente i limiti dell'intervento statale nella gestione dei beni sequestrati.
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Sequestro per confisca e procedure concorsuali: “ritorno al passato” nel dictum delle Sezioni Unite All’esito di una vicenda pretoria protrattasi per quasi vent’anni, le Sezioni Unite (n. 40797/2023) hanno riproposto, in versione riveduta e corretta, la tesi del primato della confisca obbligatoria (e della cautela a essa asservita) sui diritti dei creditori concorsuali. L’arresto, pur concernendo l’assetto previgente al codice della crisi d’impresa, presenta significativi profili di attualità: sganciando lo ius postulandi del curatore dalla problematica inerente al rapporto tra i vincoli, ne ha, inevitabilmente, definito l’ambito in funzione del sindacato sui requisiti processuali della misura, tra cui autonomo rilievo riveste il periculum in mora. L’epilogo, fungendo da canone ermeneutico della nuova disciplina (che espressamente codifica il potere di gravame dell’organo gestore), permette di intravvedere i termini della futura “contesa” tra sequestro per confisca e liquidazione giudiziale.
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IL CASO it - News n. 132 del 05 giu 2024 Ecco la Bussola per orientarsi nel Codice della crisi: negli articoli della Legge fallimentare (https://lnkd.in/ds2PEXVE) e della legge n. 3/2012 sul sovraindebitamento (https://lnkd.in/dugJxgvC) troverete i link al nuovo (e complicato) Codice della crisi. Ristrutturazioni aziendali Le somme non riscosse dai c.d. “creditori irreperibili” nella disciplina anteriore all’entrata in vigore della riforma delle procedure concorsuali (d.lgs. n. 5/2006). Francesco Bordiga https://lnkd.in/detzKjzX IL CASO it News Corte costituzionale - Sulla temporanea assegnazione nei pressi della residenza familiare del dipendente pubblico con figli fino a tre anni di età https://lnkd.in/dxrzVu-Z Corte costituzionale - Sì al rinnovo degli amministratori di società partecipate https://lnkd.in/eXKkas7F Il Tribunale dell'UE constata che il calcolo dei contributi ex ante per il 2022 al Fondo di risoluzione unico (SRF) è illegittimo https://lnkd.in/eXKkas7F Intelligenza artificiale: dal Garante privacy le indicazioni per difendere i dati personali dal web scraping https://lnkd.in/eXKkas7F Crisi e Insolvenza Cessazione delle misure protettive e inefficacia dell’ipoteca iscritta in violazione del divieto. Tribunale Como, 10 Maggio 2024 https://lnkd.in/d34QZJ7k Tribunale di Ferrara sulla concessione abusiva di credito a imprenditore la cui insolvenza sia nota o conoscibile da parte del mutuante. Tribunale Ferrara, 03 Maggio 2024 https://lnkd.in/dkctf9FF Composizione negoziata e durata delle misure protettive. Tribunale Larino, 09 Maggio 2024 https://lnkd.in/dQRZh__H Appello Venezia sui crediti contestati nel concordato preventivo. Appello Venezia, 08 Febbraio 2024 https://lnkd.in/d8j_RbhV Quando, in sede di reclamo alla sentenza di fallimento, la desistenza ne determina la revoca. Cassazione civile, sez. I, 29 Aprile 2024, n. 11495 https://lnkd.in/dSFq6BwG Convegni Partecipazioni sociali e strumenti finanziari “in forma digitale” (a 50 anni dalla l. 216/1974 istitutiva della Consob). Roma 07 Giugno 2024 https://lnkd.in/dxWKa_vG Diritto civile Rescissione per lesione ultra dimidium e caratteristiche dell'offerta di riconduzione ad equità. Cassazione civile, sez. II, 08 Marzo 2024, n. 6311 https://lnkd.in/dXYdPqBx Sovraindebitamento Procedura del consumatore: ammessa la controvalorizzazione di un bene escluso dal piano. https://lnkd.in/dYThBTwP Diritto bancario Il conferimento di procura per la riscossione dei crediti ad una società non iscritta all’albo ex art. 106 TUB è atto nullo per violazione di norme imperative. https://lnkd.in/dTwYnpXz Le Sezioni Unite della Cassazione sull’ammortamento 'alla francese'. https://lnkd.in/dcx6JFMS
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▪ NEWS DA LA SCALA ▪ Il correttivo al Codice della Crisi: focus sulla Liquidazione Giudiziale 📍 Continuano le pillole in materia Codice della Crisi, questa volta con l’esame delle novità introdotte dal terzo Decreto Correttivo. 🔍 Nell’articolo di oggi spazio alle modifiche alla disciplina della liquidazione giudiziale, dalla cessione delle azioni ai contratti preliminari fino alle nuove disposizioni per la proposta di concordato. Se vuoi scoprire di più, leggi l’articolo a cura di Roberta Maria Pagani, Managing Associate del Gruppo👉🏻 https://lnkd.in/dQGMi2ng
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Corte di Cassazione, Ordinanza interlocutoria n. 16477 del 13 giugno 2024 Materia: Società Oggetto: PROCEDIMENTO CIVILE - Cancellazione della società - Crediti oggetto di giudizio pendente - Tacita rinuncia - Successione da parte dei soci - Condizioni - Contrasto. Presidente: C. De Chiara Relatore: F. Terrusi L’esito in sintesi La Sezione Prima civile, con riferimento ad un procedimento di ripetizione di indebito promosso da una società nei confronti dell’istituto di credito, ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della questione, sulla quale esiste contrasto, circa la possibilità di configurare una tacita rinuncia a crediti della società, sub iudice e illiquidi, non compresi nel bilancio finale di liquidazione, ove questa venga cancellata dal registro delle imprese in pendenza di lite, con conseguente estinzione e impossibilità di trasferimento ai soci anche ai fini dell’art. 110 c.p.c.
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>> CNF, sentenza n. 94/2024 Sanzione disciplinare per il legale reo di aver aggredito tre cespiti immobiliari di valore enormemente superiore rispetto al credito vantato Leggi l'articolo di Giuseppina Mattiello 👇 Wolters Kluwer Italia Altalex #Avvocati #Avvocato #CNF #DeontologiaForense
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𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐓𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐈 𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨 𝐑𝐨𝐦𝐚, 𝐧. 𝟗𝟓𝟑𝟔 - 𝟏𝟕 𝐥𝐮𝐠𝐥𝐢𝐨 𝟐𝟎𝟐𝟑 Ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali, la base imponibile degli atti di cessione di beni a trust che non svolgono attività commerciale è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell’articolo 52, commi 4 e 5, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, indipendentemente dal corrispettivo pattuito e indicato nell’atto. Infatti, essendo il trust privo di personalità giuridica, essa costituisce una cessione tra persone fisiche. Per leggere il testo della sentenza >>> www.il-trust-in-italia.it #sentenze #CGT #trust #associazione #iltrustinitalia
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