La prima a fare l’accostamento tra INTERESSE COMPOSTO e ANATOCISMO è la stessa Banca d’Italia. L’applicazione degli ariticoli del codice civile sono diversi, ma non nella sostanza, vediamo perché . Nel mutuo, se prendiamo la quota di capitale ed eseguiamo sulla stessa il calcolo degli interessi al tasso periodale per tutta la durata residua del mutuo troviamo come risultato finale la rata e gli interessi della rata stessa. Quindi, ci accordiamo che, al termine di ogni periodo il capitale impiegato incorpora gli interessi maturati in maniera tale che gli stessi producano ulteriori interessi nei periodi successivi, in violazione ex art 120 tub. Con la capitalizzazione degli interessi, gli interessi della rata, seppur pagati con la rata addebitata in conto, vengono “contati” nel saldo, DEBITO RESIDUO, in maniera tale che gli stessi producano ulteriori interessi nei periodi successivi, in violazione ex art.1283 c.c. Il risultato in termini numerici è identico, uno chiamato INTERESSE COMPOSTO, nel corso dello svolgimento della RATA,l’altro chiamato ANATOCISMO perché interessi scaduti da zero giorni che producono ulteriori interessi. Ma se noi la RATA la svolgiamo come modalità di calcolo su un conto corrente vediamo che INTETRSSE COMPOSTO e ANATOCISMO sono fratelli gemelli monozigoti. Insomma, se gemelli monozigoti o gemelli dizigiti fanno emergere, nel Mutuo a Tasso Fisso o a Tasso Varabile, un elemento tipizzante contrattuale che comporta un maggior onere o maggior costo ai sensi ex art 117 tub, con conseguente nullità testuale ed applicazione ex art 117 comma 7( Cass. Ss.uu. 15130/24 pag 23) in più, come carico da 90 la violazione di norma imperativa ex art 1283 c.c. e Art 120 tub. … e la trasparenza se ne va a braccetto della determinatezza contrattuale, che solo apparentemente sembrano essere presenti nel piano di ammortamento del mutuo alla francese standard. Ormai pronto il promo per il prossimo webinar dimostrativo che realizzerò in collaborazione con il CENTRO DIRITTO BANCARIO Io non mollo e tu? Metti il like e diffondi il post con la tua rete.
Post di CARLO ORIANI
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I danni combinati dai pasdaran si vedono subito anche qualora un istituto di credito violi, realmente, un dettato normativo, e la pezza allarghi il buco. Sentenza di Pizzanistan, in cui il Giudice stabilisce che: 1. Se Cicillo Cacace sottoscrivesse un mutuo acquisto prima casa con una banca, la norma sulla trasparenza bancaria lo tutelerebbe solo per importi fino a 75.000 euro, oltre i quali sarebbe letteralmente fottuto, ai sensi dell'art. 122 TUb; 2. In conformità all'essere fottuto sub. punto 1, tutte le norme regolanti il TAEG non si applicherebbero, e quindi la difformità del TAEG da quanto espresso nel contratto dalla banca sarebbe irrilevante perché NON regolamentato. Inoltre, qualora si eccepisse - diversamente - la difformità dell'ISC, surrettiziamente, anziché del TAEG (mi ricorda molto, a parti inverse, l'equivalenza del master servicer con lo special servicer di taluni pasdaran), l'ISC non sarebbe anch'esso regolamentato, perché INESISTENTE. Infatti, "l’ISC è un indice non previsto da una norma primaria, bensì dalla normativa di rango regolamentare del CICR ed è disciplinato dalle disposizioni in materia di trasparenza bancaria dettate dalla Banca d’Italia", e, quindi, chissenefrega: il TUb richiama il TAEG, mica l'ISC, e se la banca scrive ISC, allora non si sottoporrebbe alla normativa del TAEG. 3. Se l'art. 50 TUb permetterebbe alle banche di autocertificare un saldo mediante un estratto conto corrente ex art. 119 TUb, allora la banca potrebbe anche certificare un saldo di un debito in generale senza evidenziarne la sua composizione (capitale scaduto, interessi scaduti e a scadere). In altre parole, come successo nella causa in oggetto, la banca potrebbe sparare a Cicillo Cacace un bel decreto ingiuntivo di 123.456,13 euro (per esempio) da mutuo insoluto e da saldo negativo di conto corrente, in tutt'uno, e senza migliore descrizione, perché intanto non serve: se lo dice la banca chettefrega a te da dove arriva la somma che ti chiede; 4. Se Cicillo Cacace oppone un decreto ingiuntivo, ovvero un precetto emesso per un saldo di mutuo non pagato, e se Cicillo Cacace non chiarisce nell'opposizione che contesterebbe, specificatamente, anche le rate che Cicillo Cacace non ha pagato, ma solo l'intero rapporto di mutuo e il contratto, allora l'opposizione è inefficace. Infatti, quello che ha pagato, ha pagato, e quello che non ha pagato, non lo ha contestato. Quindi, scemo lui che non fa l'opposizione corretta. 5. Se il tasso di interesse è in formato annuale, chissenefrega delle infrannualità, perché si deve vedere l'esito su base annuale del tasso promesso in applicazione, e se dovesse risultare che la banca avesse preso più interessi dopo un anno, la clausola era chiara e la Cass. n. 11400/2014 vorrebbe che si debba pagare ugualmente ciò che si verrebbe chiesti (io non l'ho trovato scritto, ma ok) E se il tasso fosse usurario? Ecco il Punto 6: se fosse usurario, sarebbe valido purché fosse stato contrattualizzato dalle parti Pizzanistan
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I portafogli italiani, di crediti deteriorati, si dividono in 2 parti 1) quelli su cui ci sono ampie aspettative e su cui bisogna incassare il massimo. E su cui non si è disposti a mollare un centimetro Sono pratiche in cui ci sono le pressioni dei consulenti e quelle di chi, quel credito, lo vuole comprare Poi ci sono i crediti in cui 2) non ci sono contatti con debitori, consulenti e che non vuole comprare nessuno Risultato Non si chiude niente Nel caso 1 la proposta non va avanti perché sembra che il gestore voglia dilapidare il valore del portafoglio, in costanza di già scarsi incassi mensili, concordando soluzioni che prevedono decurtazioni non accettabili del gbv Nel caso 2 si sarebbe ben disposti a stralciare, anche perchè nessuno vuole comprare quel perimetro, ma il gestore si ritrova come la particella di sodio e non ha nessuno con cui interloquire Non può fare info commerciali Non può azionare legalmente il credito perché ci sono poche speranze e mancano i soldi per i fornitori Non può neanche aggiornare la residenza per mandare un telegramma o una postel Non ci sono i soldi, tranne se non la paga lui, neanche per una raccomandata con la diffida Hanno tale risorsa economica solo per le pratiche in cui bisogna interrompere la prescrizione Risultato? Quello che vedete da anni e di cui, da anni, parlo in quanto sistematicamente accade tutto ciò ogni giorno Bisognerebbe prendere, in ogni portafoglio, un laureato in statistica ed uno psicologo Si risolverbbero tanti problemi e si giungerebbe a determinate, e chiare, conclusioni relative al da farsi
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🆕 🔥 Con la sentenza del 3 maggio 2024 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione frena sulla possibilità di ritenere #nulle tout court le clausole contrattuali dei mutui agganciati ai #tassi #Euribor a fronte di una intesa restrittiva della concorrenza fra alcune banche. Per il supremo Consesso, che sul punto fissa tre rilevanti principi di diritto, se l’istituto non è coinvolto o comunque “consapevole” la clausola non è nulla. Essa, tuttavia, può ritenersi viziate da #parziale #nullità, se si prova che l’alterazione del parametro ha effettivamente inciso nello specifico rapporto contrattuale. In tal caso qualora non sia possibile ricostruirne il valore “genuino” del tasso, cioè depurato dell’abusiva alterazione, le conseguenze andranno valutate secondo i principi generali dell’ordinamento. 📘 Lo stralcio ragionato è liberamente consultabile nel Volume di #DirittoCivile della raccolta #Unannodisentenze2024 edita da G. Giappichelli Editore Srl in collaborazione con Scuola Giuridica Salernitana alla quale contribuiscono scientificamente Giovanni Pagano Fabrizio Cesareo Giorgio Potenza Annapia Biondi Fabio Coppola Giovanni De Bernardo Lorenzo Litterio Aniello Iervolino Rossella Bartiromo Davide Gambetta
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Altre notizie per il mondo degli affari ⬇️⬇️⬇️ 1. 𝐒𝐩𝐞𝐬𝐞 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐜𝐮𝐩𝐞𝐫𝐨 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐢𝐧 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐬𝐜𝐮𝐫𝐚𝐛𝐢𝐥𝐢 𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐢 𝐞𝐬𝐢𝐠𝐮𝐢 La 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐆𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐳𝐢𝐚 si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale in materia di 𝐥𝐨𝐭𝐭𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢 𝐫𝐢𝐭𝐚𝐫𝐝𝐢 𝐝𝐢 𝐩𝐚𝐠𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐦𝐞𝐫𝐜𝐢𝐚𝐥𝐢, con particolare riguardo al 𝐫𝐢𝐬𝐚𝐫𝐜𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐟𝐨𝐫𝐟𝐞𝐭𝐭𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐦𝐢𝐧𝐢𝐦𝐨 dei costi di recupero sostenuti dal creditore. ✍️A cura di: Riccardo M. Colangelo 📰Leggi l'articolo completo: https://lnkd.in/dHgi-4YN 2. 𝐒𝐮𝐥𝐥𝐚 𝐝𝐢𝐥𝐢𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐡𝐢𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐚𝐥𝐥’𝐨𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚𝐫𝐢𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥’𝐢𝐧𝐜𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐜𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 La 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐢 𝐂𝐚𝐬𝐬𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 si è pronunciata sulla responsabilità della 𝐛𝐚𝐧𝐜𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐧𝐜𝐚𝐬𝐬𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐨 𝐝𝐚 𝐬𝐨𝐠𝐠𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐬𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐥𝐞𝐠𝐢𝐭𝐭𝐢𝐦𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫𝐞 e, in particolare, sulla diligenza richiesta all’operatore bancario in caso di presentazione all’incasso di 𝐭𝐢𝐭𝐨𝐥𝐨 𝐧𝐨𝐧 𝐚𝐥𝐭𝐞𝐫𝐚𝐭𝐨 mediante documento di identità privo di alterazioni apparenti. ✍️A cura di: Michele Greggio 📰Leggi l'articolo completo: https://lnkd.in/d_iTBcry #banca #finanza #titoli #credito #titolidicredito #assegno #assegnocircolare #società #contratti #garanzie #tutele #interessilegali #cortedigiustizia #eu #europe #unioneurope
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La Suprema Corte a Sezioni Unite (sent.15130/24 del 29/05/2024) enuncia il principio di diritto dichiarando salvi i mutui a tasso fisso con rimborso rateale regolato da piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale:<< non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti >>. #banca; #banche; #npl; #recuperocrediti; #mutui; #crediti #espropriazioniimmobiliari; #esecuzioniimmobiliari; #finanziamenti
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COME ELUDERE IL POSSIBILE NEGATIVO ARRESTO DELLE SEZIONI UNITE RELATIVO AL REGIME COMPOSTO NEI MUTUI ⌛ Dopo l’avvenuto convegno del 12 aprile scorso con il Dott. Manna ed il Prof. Dolmetta, nel quale si è parlato per la prima volta di #mutui e #antitrust, sottolineo e ribadisco la necessità di percorrere nuove e possibili strade per fornire soluzioni ai problemi sul tappeto posti dall’ormai annosa questione del regime finanziario della capitalizzazione composta con il c.d. #ammortamento alla francese. 🏛 Invero, dopo le conclusioni dei Sostituti Procuratori del 6 febbraio scorso secondo le quali: “l’omessa indicazione, all’interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso nominale annuo (#TAN), nonché della modalità di ammortamento “alla francese” non comporta l’indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all’art. 117, comma 4, TUB”, abbiamo inteso ricercare anche un’altra possibile via risolutiva 🖥 Ponendo la questione dal punto di vista della c.d. trasparenza contrattuale, la Procura Generale non ha colto nel segno, e, tuttavia, ha fornito un assist formidabile alle Sezioni Unite per liquidare la questione potendo far salvo l’intero contenzioso in favore del ceto bancario. Ciò detto, si pone quindi la necessità di arginare la possibile negativa pronuncia delle Sezioni Unite, modificando prospettiva ed approccio al problema. 📈 💲 Id est, indicando alle Corti di Merito, nonché alla stessa Suprema Corte, che nel nostro ordinamento v’è una norma imperativa che, in virtù dell’art. 12 delle preleggi e dell’art. 117 Cost., pure indicata a pag. 8 delle citate conclusioni della Procura, va assolutamente applicata: mi riferisco all’art. 120 TUB in combinato disposto con la Delibera CICR del 9.2.2000, laddove dispone che: “…Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della #capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”, previa verifica, ovviamente, dell’applicazione del regime composto nel singolo contratto e della mancata indicazione del c.d. TAE. La prima applicazione del principio nel nostro Paese l’ha adottata il Tribunale di Brindisi, come riferito durante il Convegno, all’interno del quale abbiamo altresì avviato lo spunto per percorrere anche la strada della normativa antitrust, oltre quella appena citata.
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Nella #Sentenza delle SS.UU. numero 15130 del 29/05/2024 risulta #incomprensibile ed in contrasto con tutte le norme in materia quanto affermato nel principio indicato, che recita: “in tema di #mutuo #bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di #ammortamento «alla #francese» di tipo standardizzato #tradizionale [ndr: elaborato secondo il metodo del tasso #composto], non è causa di nullità #parziale dei contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di #capitalizzazione «composto» degli interessi debitori, per indeterminatezza o #indeterminabilità dell’oggetto del contratto né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli #istituti di #ùcredito e i #clienti.”. Va ricordato e ribadito che la dimostrazione che il tasso sia composto e che produca anatocismo è facilmente dimostrabile verificando, secondo la formula prevista dalla Banca d’Italia, quale sia il Tasso Annuo Effettivo, in sigla #T.A.E.. A tale verifica risulta evidente che il T.A.E. del piano di ammortamento elaborato secondo la metodologia del tasso composto è maggiore del #T.A.N. del contratto indicato dalla Banca, con evidenza che la differenza di tasso è possibile unicamente per l’effetto anatocistico della formula in questione. Le tesi contrarie NON DIMOSTRANO #NULLA e, di conseguenza, risultano prive di #fondamento. Seguici sui prossimi post
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Se prima ne ero convinto ora con la sentenza di Cass. Ss. UU. n. 15130 del 29/5/2024 lo sono ancora di più. A pag. 13 della sentenza gli Ermellini confermano che il DEBITO RESIDUO ha natura di “montante”, foriero, quindi, di interessi composti. Da qui emerge un primo elemento tipizzante contrattuale che comporta una maggior onere rispetto a quanto pattuito con conseguente nullità testuale ed applicazione ex art. 117 tub (pag. 23 della sentenza) Inoltre, visto il regime composto e l’errata conversione del tasso di interesse troviamo un altro elemento tipizzante contrattuale che comporta un maggior prezzo rispetto a quanto pattuito. E se mettiamo il carico da 90, dimostrando la violazione di norma imperativa ex art. 1283 c.c., smontiamo anche i mutui a tasso fisso, rendendo meno transparente e poco determinato o determinabile il contratto a partire proprio dal PDA allegato al contratto che cela una verità nascosta. Avviso ai terrapiattisti bancari e ai leoni da tastiera: quanto sostengo lo provo con ragioni matematiche ed esempi dimostrativi nuovi e lampanti, nonché utilizzando la “partita doppia” di come si registra in contabilità le Rate di un Mutuo standard Al PAST dei matematici, folgorati più che sulla via di Damasco sulla via del Santo …… rispondiamo con un bel “passe-partout” che ci occorreva proprio. Seguimi, se interessato, con il prossimo imminente webinar che organizzerò in collaborazione con il CENTRO DIRITTO BANCARIO
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L'intervista al legale Marco Rossi, dello Studio Rossi & P., su Plus de Il Sole 24Ore di oggi, riporta una serie di questioni giuridiche recentemente affrontate dalla Cassazione in materia bancaria di un certo interesse. Nello specifico. ✔️Ammortamento alla francese: Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 15130/2024, hanno stabilito che un mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese non è parzialmente nullo anche se manca l'indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione. Questa sentenza rappresenta un importante punto fermo per il diritto bancario. ✔️Manipolazione dell'Euribor (2005-2008): Nel 2023, la Cassazione ha dichiarato nullo l'Euribor per il periodo della manipolazione, anche se applicato da banche italiane estranee alla manipolazione. Tuttavia, nel 2024, la Cassazione ha cambiato idea e la questione è stata rimessa al Primo Presidente della Cassazione per un ulteriore esame. ✔️Privilegio delle banche sui mutui fondiari: Con l'ordinanza n. 22914/2024, la Cassazione ha confermato che le banche mantengono il privilegio di poter intraprendere azioni esecutive sugli immobili ipotecati anche in caso di fallimento dell'impresa cliente, nonostante il nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza (Ccii) avesse sollevato dubbi sulla permanenza di tale privilegio. ✔️Mutuo solutorio come titolo esecutivo: C'è un contrasto sulla natura del mutuo solutorio come titolo esecutivo. La Cassazione ha cambiato orientamento, mettendo in dubbio la validità delle esecuzioni iniziate dalle banche sulla base del precedente orientamento. Questa incertezza potrebbe paralizzare molte esecuzioni e creare instabilità nel settore bancario. L'articolo evidenzia altresì la necessità di un intervento delle Sezioni Unite per chiarire alcune questioni e garantire certezza del diritto, fondamentale sia per gli operatori del diritto sia per il sistema bancario.
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