Proprio sicuri di conoscere bene la nuova norma #UNI10818? Tante le novità. Ne parla Paolo Ambrosi fondatore dell'omonima Ambrosi Partner SRL | Accademia di formazione per Serramentisti Prima parte
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Sapevi che la nuova norma, UNI 11560: 2022 sposta il focus sulle nuove figure addette al montaggio delle 𝐥𝐢𝐧𝐞𝐞 𝐯𝐢𝐭𝐚, definisce diverse tipologie di montaggio e la documentazione minima da produrre e conservare? Le nuove figure identificate sono l'𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐛𝐚𝐬𝐞; l'𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐦𝐞𝐝𝐢𝐨; l'𝐈𝐧𝐬𝐭𝐚𝐥𝐥𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐚𝐭𝐨 e l'𝐔𝐭𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨𝐫𝐞 finale, mentre le tipologie di ispezione prevedono l'𝐈𝐬𝐩𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐥 𝐦𝐨𝐧𝐭𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨, 𝐈𝐬𝐩𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐮𝐬𝐨, 𝐈𝐬𝐩𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐢𝐜𝐚 e 𝐈𝐬𝐩𝐞𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐬𝐭𝐫𝐚𝐨𝐫𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐢𝐚. La documentazione minima deve includere anche la 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐚𝐥𝐜𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚𝐥𝐞, 𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐟𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐢𝐜𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚, 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐭𝐭𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐚 e 𝐃𝐢𝐜𝐡𝐢𝐚𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐨𝐫𝐦𝐢𝐭𝐚̀/𝐫𝐢𝐬𝐩𝐨𝐧𝐝𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐝𝐞𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐧𝐜𝐨𝐫𝐚𝐠𝐠𝐢. Se vuoi saperne di più o hai bisogno della nostra consulenza, contattaci al numero 035 1990 5850 o scrivi a info@cptabergamo.it
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Una delle principali criticità che si riscontrano presso i fabbricanti di macchine ma anche in sede di utilizzo delle stesse è la scarsa conoscenza delle procedure che conducono alla marcatura CE di un complessivo, sia che si tratti di una configurazione di modesta entità che di impianti complessi. Posto che il fabbricante è il soggetto in grado di assumersi la responsabilità complessiva di un assemblato (quindi non necessariamente il progettista e costruttore materiale del bene) e tale da avere una figura garante nel territorio della UE, risulta fondamentale ricostruire le dinamiche legate al processo, nonché chiarire responsabilità e obblighi dei vari soggetti che sono intervenuti, giacché, com’è noto, molto difficilmente un prodotto risulta costruito da un unico fabbricante, e di possibili figure esterne quali Organismi Notificati, Importatori, Distributori, Traduttori, Installatori, ecc.. La scomposizione del complessivo consente di identificare i singoli componenti, verificarne le direttive applicabili, se presenti, classificarli in base alla Direttiva Macchine 2006/42/CE e ad altre eventuali di prodotto, e risalire infine alla documentazione che deve essere redatta dai vari fabbricanti. Nel caso in oggetto a sx, la Gru a bandiera nasce dall’assieme di una struttura incernierata a comando manuale, dunque assimilabile ad una semplice attrezzatura di lavoro da non marcare CE ma in D.Lgs 81/08, Allegato V, da un Paranco, quale somma di una Carrucola (oggetto di DM di per sé) e di un Motore elettrico (Quasi macchina in DM e apparecchiatura elettrica CE in BT e EMC), pertanto macchina rientrate in Direttiva 2006/42/CE, BT (2014/35/UE) e EMC (2014/30/UE), dalle Catene di sollevamento, oggetto di DM, così come Golfari e Bilancino come Accessori di sollevam, e dai Ganci, i quali recano marcatura CE, se forniti separatamente, oppure ne sono privi se inclusi in altre forniture di assemblati. Lo Stampo sollevato è un macchinario a tutti gli effetti, vista l’alimentazione pneumatica autonoma. Nel caso a dx invece, il Tornio si compone in particolare di una Centralina oleodinamica, quale Quasi macchina in DM e apparecchiatura elettrica CE in EMC e BT avendo un motore elettrico in dotazione, di un riparo, quindi Componente di sicurezza in DM, accoppiato ad un interruttore di interblocco, anch’esso Componente di sicurezza in DM ma anche in EMC e BT, e di un pistone pneumatico, tale Quasi macchina in DM. Una volta effettuata tale procedura, sarà noto quale documentaz richiedere ai vari fabbricanti: Dichiaraz di Conf e manuale istruzioni utilizzo per macchine e Apparecch elettriche, Attestaz All V – D.Lgs 81/08 per attrezzature esenti CE, Dichiar di Incorporazione e manuale istruzioni di assemblaggio per Quasi macchine (in lingua non necessariamente del paese di utilizzo ma concordata purchè UE), eventuali Certificazioni se possibile l’intervento di un Organismo Notificato, ossia se la macchina è compresa nell’elenco di cui alla DM– All IV, ecc..
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Editorialista & Founder| Metto conoscenze e competenze a disposizione delle aziende del settore componenti finestrati, ossia serramenti e infissi, vetri e facciate continue, schermature solari e chiusure tecniche
Dopo la conversione in legge del #DL212 esistono ancora delle possibilità per il serramentista di far valere gli impegni presi con il cliente. Qui Leonardo Ambrosi dell' Ambrosi Partner SRL | Accademia di formazione per Serramentisti le prende in esame
DL 212 convertito in legge. Quali possibilità restano? - Cosmoserr
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SAFETY MACHINERY EXPERT-CONSULENTE DOCENTE CORSI IN SICUREZZA MACCHINE - ORDINI PROFESSIONALI, ENTI DI FORMAZIONE, ORGANISMI NOTIFICATI, ENTI DI CONTROLLO, CONFINDUSTRIA, RELATORE IN CONFERENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI
A completamento del precedente post, in cui avevamo esaminato le procedure di sollevamento di carichi sospesi mediante installazione di braccio gru (che ricordiamo essere ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE un’attrezzatura intercambiabile), comprensive di messa in sicurezza e di gestione documentale, analizziamo ora alcuni aspetti di cui alla Specifica Tecnica UNI TS 11805-1:2021. Il documento approfondisce le modalità di posizionamento del predetto braccio, ribadendo essenzialmente quanto riportato dalla Circolare del MPLS n. 30 del 24.12.12, che a sua volta aveva ripreso le risultanze della riunione del 15.02.12 del gruppo di lavoro macchine (doc. WG-2011.13), ossia l’obbligo di marcatura CE del braccio a carico del fabbricante e, sempre a suo carico, le valutazioni di conformità e rischi, con conseguente redazione della nuova targa dei carichi, nonché di rispetto RES per la nuova configurazione realizzata. L’aggiunta è rappresentata dall’obbligo di marcatura CE per l’insieme così realizzato, pur non specificando (Appendice B2) il soggetto preposto ad assumersi la responsabilità (con tutta probabilità l’assemblatore – utilizzatore). Tale dotazione standard dovrà rispettare delle limitazioni dimensionali, di portata, nonché essere sottoposta a specifiche prove e provvista di dispositivi di sicurezza con determinate funzioni minime (Performance Level). La Specifica infine apre alla deroga di carichi parallelepipedi con oscillazione massima del baricentro pari a 150 mm (es. batterie per carrelli DIN 43536), ossia assimilabili ad un corpo rigido, per i quali può essere evitata l’installazione del braccio gru e di conseguenza l’applicazione della procedura di cui sopra, nonché la denuncia INAIL e le verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del D.Lgs 81/08, riducendosi unicamente ai controlli periodici di cui al comma 8. Si ricorda infine che accoppiamenti di macchina base + attrezzatura intercambiabile diversi da quello di cui sopra, al momento non prevedono marcatura CE unica ma seguono in analogia le indicazioni di cui alla Circolare sopraccitata, come anche precisato dalle Guide alla Direttiva Macchine. #sicurezzamacchine #direttivamacchine #carrelloelevatore #bracciogru
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SINERGIE PER LA SICUREZZA - SERVIZI PER AZIENDE, AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO E PRIVATI - CONSULENTE ENERGIA ELETTRICA GREEN E FOTOVOLTAICO
DOMANI:LA VOSTRA RICOMPENSA PER AVER LAVORATO IN SICUREZZA OGGI ⚠ VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA l Decreto Mille Proroghe ha introdotto, a partire da Gennaio 2020, l’obbligo per i Datori di Lavoro di trasmettere all’INAIL il nominativo dell’Organismo Abilitato incaricato di eseguire le verifiche periodiche dell’impianto di messa a terra (art.7-bis Dpr 462/01). Le verifiche devono essere eseguite da organismi abilitati con una periodicità biennale o quinquennale, a seconda del tipo di impianto e delle condizioni di utilizzo. Tali verifiche sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza degli impianti, prevenendo rischi di elettrocuzione e danni alle attrezzature. Questa comunicazione deve essere inviata obbligatoriamente tramite il Portale CIVA dell’INAIL, attraverso il servizio online “Comunicazione dell’organismo abilitato (art.7-bis Dpr 462/01)”.Tale servizio consente ai legali rappresentanti o loro delegati (consulente per le attrezzature e impianti) di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo Abilitato incaricato di eseguire le verifiche periodiche per gli impianti di messa a terra. Naturalmente, si ricorda che tale procedura va eseguita esclusivamente per gli impianti situati in luoghi con almeno un dipendente o un socio. Questo cosa comporta? PER GLI IMPIANTI CON MATRICOLA ma non censiti su CIVA: l’utente deve preliminarmente richiedere il censimento dell’impianto attraverso il servizio “Denuncia Impianto Non Censito” PER GLI IMPIANTI CON MATRICOLA di cui il datore di lavoro non è a conoscenza: l’utente deve presentare preliminarmente una domanda per effettuare la ricerca della matricola ignota (servizio di Richiedi Matricola Per Impianti Denunciati) PER GLI IMPIANTI SENZA MATRICOLA situati in un luogo con pericolo di esplosione: l’utente deve effettuare preliminarmente una richiesta di matricola (servizio di Richiedi matricola per impianti in luogo con pericolo di esplosione) PER GLI IMPIANTI SENZA MATRICOLA situati in un luogo di lavoro ordinario: l’utente deve effettuare preliminarmente una richiesta di matricola La comunicazione dell’Organismo Abilitato o l’eventuale Denuncia dell’impianto di messa a terra può essere fatta direttamente dal Datore di Lavoro oppure da un “CONSULENTE PER LE ATTREZZATURE E IMPIANTI” incaricato dal Committente tramite apposita delega. Per un preventivo gratuito e senza impegno contattatemi in privato.
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Patente a punti per i cantieri e patentino per l'uso dei disocianati sono due strumenti indispensabili per poter operare da parte dei serramentisti e posatori di infissi.
Patente a punti per i cantieri, a giorni il decreto attuativo - Cosmoserr
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Il quesito inoltratomi da un collega per conto di un suo cliente offre lo spunto per un ripasso della procedura, di cui in passato abbiamo più volte trattato. La premessa è che la movimentazione di carichi sospesi è consentito unicamente alle attrezzature di sollevamento propriamente definite dalla Norma UNI ISO 4306-1:2010, al netto della molto stringente casistica di cui alla Specifica Tecnica UNI/TS 11805-1-2021, i cui contenuti li esamineremo in un successivo post, e quindi non come nell’immagine di SX in cui i contenitori risultano semplicemente appoggiati sulle forche, determinando dei movimenti oscillanti incontrollati. Assunto ciò, la soluzione è rappresentata dall’assieme BRACCIO GRU + GANCIO, il quale nella sua interezza rappresenta un’attrezzatura intercambiabile ai sensi della Direttiva Macchine 2006/42/CE, non perché possa essere installata e in seguito rimossa, ma in ragione del fatto che modifica la destinazione d’uso originaria della macchina base come prevista dal fabbricante, e di conseguenza i relativi rischi per l’operatore. La procedura prevede la marcatura CE, comprensiva di Fascicolo Tecnico, a carico del fabbricante del SOLO assieme di cui sopra, il cui gancio verosimilmente sarà stato fabbricato in una fase precedente da un secondo soggetto e ad egli commercializzato da solo come Accessorio di sollevamento. Contestualmente lo stesso fabbricante dovrà procedere a nuova valutazione dei rischi stavolta applicata all’intera configurazione, quindi includendo anche il carrello, al fine di calcolare e apporre la nuova targa dei carichi, relativa alla nuova modalità di impiego. Infine dovrà precisare a quali macchine base la sua fornitura potrà essere installata. La nuova configurazione dovrà recare ulteriore marcatura CE complessiva. L’utilizzatore infine sarà tenuto a sapere che i propri operatori dovranno acquisire un nuovo attestato di abilitazione, come conducenti di autogrù, e che sarà necessario procedere, nel caso di portata superiore a 200 Kg, alla Denuncia all’INAIL e alle verifiche periodiche di cui al D.Lgs 81/08, Allegato VII, da eseguirsi a scelta da parte di ASL, ARPA o Ente Accreditato. Pertanto è assolutamente errato considerare l’utilizzatore della macchina quale soggetto responsabile della valutazione dell’idoneità del proprio carrello all’installazione dell’attrezzatura di cui sopra. #attrezzatureintercambiabili #sicurezzamacchine #marcaturace #gancio
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È stata approvata una nuova legge che rivoluzionerà il settore dell'edilizia, la patente a punti. 🌟 Questo sistema mira a 𝗺𝗶𝗴𝗹𝗶𝗼𝗿𝗮𝗿𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗶𝗰𝘂𝗿𝗲𝘇𝘇𝗮 𝗲 𝗹𝗮 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶𝘁𝗮' 𝗱𝗲𝗶 𝗹𝗮𝘃𝗼𝗿𝗶 𝗲𝗱𝗶𝗹𝗶, garantendo che le imprese rispettino standard elevati e pratiche sicure. 🏆 𝗗𝗮𝗹 𝟭° 𝗼𝘁𝘁𝗼𝗯𝗿𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰, sarà 𝗼𝗯𝗯𝗹𝗶𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, 𝗱𝗼𝘁𝗮𝗿𝘀𝗶 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗽𝗮𝘁𝗲𝗻𝘁𝗲 𝗮 𝗽𝘂𝗻𝘁𝗶. Leggi l'articolo dettagliato sul nostro sito. 📄💻 Iscriviti al 𝘄𝗲𝗯𝗶𝗻𝗮𝗿 dove verranno presentati in dettaglio tutti gli aspetti di questa novità. Risponderemo alle vostre domande e vi guideremo su come arrivare preparati alla scadenza del 1° ottobre. 🎥💡 Link per iscriversi al webinar 🎥 https://lnkd.in/e5MHbtpe Scopri di più leggendo il nostro articolo 👇 https://lnkd.in/eE4Ds_gs
La patente a punti in cantiere - Setter Srl
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Webinar “La nuova patente a punti in edilizia” #patenteapunti #webinar #sicurezzasullavoro
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Da questo mese la norma EN 1493:2022 diventerà l’unico riferimento tecnico applicabile nella progettazione dei sollevatori per auto. La nuova versione della norma non è un semplice aggiornamento della precedente versione datata 2010 ma gran parte dei requisiti è stata infatti oggetto di attenta analisi e di revisione. Scopri di più nel nostro articolo! #en1493 #aggiornamentonorma #sollevatoriauto
IL NUOVO REGOLAMENTO MACCHINE | ANCCP
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