Interessante studio del MIT sul "legalese": il linguaggio giuridico come moderna "formula magica" I ricercatori del MIT hanno recentemente pubblicato uno studio illuminante sul Proceedings of the National Academy of Sciences che getta nuova luce sulla natura del linguaggio giuridico. La ricerca dimostra che l'uso del "legalese" non deriva semplicemente dalla necessità di precisione tecnica, ma funziona come un moderno equivalente delle formule magiche: un linguaggio distintivo che evoca un'aura di solennità e autorità inducendo il destinatario al rispetto della norma giuridica o contrattuale. Particolarmente significativo è che anche i non giuristi, quando viene loro chiesto di redigere testi normativi, ricorrono spontaneamente a costruzioni sintattiche complesse tipiche del linguaggio legale. Tutto ciò suggerisce che esista una percezione condivisa di come "dovrebbe suonare" un testo giuridico. Ai professionisti del diritto questi risultati offrono un'importante occasione di riflessione: mentre il linguaggio tecnico rimane essenziale per la precisione giuridica, dobbiamo chiederci se e quando la complessità linguistica serva effettivamente gli interessi dei nostri clienti. Il nostro studio è impegnato a coniugare il rigore giuridico con la chiarezza espositiva, nella convinzione che la vera competenza si dimostri anche nella capacità di rendere accessibile la complessità. Fonte: https://lnkd.in/dTDSNRER #DirittoChiaro #Legalese #StudiLegali #Diritto #ComunicazioneLegale #MIT #RicercaGiuridica
Post di Fabrizio Traina
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Non c'è diritto senza parola. Il diritto, al limite, ammutolisce, se non ha niente da dire come nella "Civitas Dei" di Agostino. Cosa unifica i vari lessici e cosa li separa? Per grandi linee sono accomunati sotto il profilo semantico, e distinti sotto quello sintattico. Il linguaggio giuridico, come tutti i linguaggi, non è immune dalla questione ermeneutica. Gli enunciati "La norma in sé è conoscibile" e "La norma in sé non è conoscibile" sono entrambi inverificabili, poiché predicare qualcosa della norma in sé è contradictio in adiecto. E questo vale per ogni linguaggio. Ma il linguaggio giuridico è sintatticamente differente dagli altri linguaggi. La parola nel diritto non sta semplicemente a testimoniare il mondo, ma a crearlo. Non è solo "word", ma "world". È, insomma, azione. Te ne accorgi soprattutto con il "discorso" giudiziale. Una sentenza può essere "definitiva", ma non per questo meno fallibile. Anzi, può essere anche "illogica", ma non per questa meno valida. Qui una breve riflessione a margine dell'importante Convegno in questi giorni all'Università degli Studi LUM di Casamassima.
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Comprensione del concetto attraverso la coscientizzazione del diritto soggettivo. Parte I L'analisi storica dimostra come il concetto di diritto soggettivo non sia emerso spontaneamente, ma sia il risultato di un lungo processo di maturazione all'interno della cultura giuridica medievale. Assente nella tradizione greco-romana, il diritto soggettivo prende forma gradualmente attraverso lo studio e l'interpretazione dei diritti reali e del diritto romano in generale. Fino all'elaborazione speculativa della Scolastica e, in particolare, dei glossatori della scuola bolognese, non si poteva parlare di diritto soggettivo a causa della staticità del pensiero giuridico classico, incapace di cogliere la distinzione tra titolo giuridico e azione processuale. I glossatori bolognesi, attraverso la loro riflessione giuridica, aprirono la strada all'innovazione concettuale che collegava il titolo giuridico alla figura dell'individuo, portatore di una propria libertà e di un proprio potere. Questa intuizione trovò piena espressione nell'umanesimo rinascimentale. Il diritto soggettivo poté affermarsi come concetto solo in un contesto culturale in cui il valore della soggettività umana veniva esaltato e il legame sociale veniva ripensato in termini di aggregazione volontaria di individui. Seguici domani per la Parte II #diritto #giurisprudenza #legge #avvocato #legal #law
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Un incontro da non perdere! La semplificazione del linguaggio giuridico e istituzionale costituisce un elemento imprescindibile per garantire un effettivo esercizio dei diritti. #linguistica #linguaggio #diritti #burocrazia #linguaggioistituzionale #Aiga #AigaBari
L'utilità della linguistica forense si vede anche al di fuori dell'analisi del testo forense in sede di processo. Può, o meglio, deve giovare anche al testo, alla sua comprensione e funzionalità, in ogni ambito giuridico e istituzionale. I problemi delle dissimmetrie del linguaggio istituzionale sono da sempre foriere di grandi problemi, che appesantiscono la nostra vita. Se ne parlerà in un convegno AIGA a Bari il prossimo 26 giugno, promosso - tra gli altri enti - anche dal nostro istituto! Interverrà, per i saluti istituzionali, anche l'avv. Salvatore D'Aluiso, presidente del COA di Bari.
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⬆ ↔ Sinteticità e chiarezza una sorta di endiadi. Per il prof. Federico Bambi, socio accademico della Crusca, il D.M. 110/2023 è un ottimo strumento di valenza culturale per ogni operatore del diritto: legislatore, giudice e avvocato. ➡ La sinteticità è la capacità di " commisurare lunghezza e complessità" per giungere alla chiarezza. #AvvLuigiDiPrisco #chiarezzasinteticità
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📝Ormai chi ci segue sa bene quanto il corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Padova valorizzi l’arte della scrittura giuridica. 📖Oggi vogliamo ribadire nuovamente la rilevanza di questa competenza trasversale, imprescindibile per ogni giurista degno di tale nome, ricordandovi che due settimane fa è uscita la pubblicazione in open access del volume intitolato “La scrittura nella giustizia. Una ricerca applicata di topica giudiziale”, a cura dei professori Paolo Moro e Federico Reggio, e reperibile al seguente link https://lnkd.in/dqQihaSU. 👨🏼🎓Per la realizzazione dell’opera sono stati coinvolti ben 4 coordinatori scientifici e 8 ricercatori che, grazie al loro apporto scientifico di prim’ordine, hanno dato la luce a delle proposte di innovazione organizzativa e funzionale nella redazione degli atti giudiziali. 💬Vi invitiamo caldamente a consultare l’opera e a farci sapere nei commenti le vostre opinioni a riguardo, buono studio! #scrittura #diritto #topica #giurisprudenza
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«Creazionismo giudiziario» : un argomento per chi è senza veri argomenti? Leggo, osservo e provo a riflettere, con tutti i miei limiti. E tra le cose che osservo non posso esimermi dal notare che spesso riemerge nel discorso giuridico (almeno di alcuni) la cattiva abitudine di usare la espressione “creazionismo giudiziario” in modo spregiativo verso la tesi avversaria, come espediente retorico per cercare di imporre, in realtà, il proprio punto di vista, sulla base di una pretesa superiorità di partenza della propria posizione (basata sulla intima presunzione di essere portatori della “vera” e “corretta” tesi interpretativa). Ciò dimostra a mio giudizio almeno due cose: a) di non sapere sostenere una tesi in libertà, limitandosi ad offrire in modo laico nel dibattito solo la forza logico-sistematica e persuasiva degli argomenti che si ritiene di avere ed accettando un confronto sereno con gli argomenti opposti; b) dal punto di vista della teoria del diritto e della filosofia e epistemologia del linguaggio (in cui la pratica sociale del diritto e’ immersa), una grande ingenuità teorica, sulla quale rinvio per ragioni di spazio - i pochi giovani lettori che fossero curiosi e mi leggessero - al chiaro e bel saggio di Guastini che allego (tra centinai di fonti recenti sul tema).
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A che cosa serve il diritto, oggi? La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha festeggiato da poco i suoi primi 100 anni di vita, e per l’occasione Vita e Pensiero ha pubblicato un volume prezioso, "Cent’anni di dialogo", che raccoglie gli interventi di una ventina di grandi maestri a proposito dell’eredità e del futuro della scuola giuridica di Largo Gemelli. Tra questi, Luciano Eusebi (che ho avuto la fortuna di avere come mio co-relatore ai tempi della tesi) ha scelto di partire da una provocazione: rispetto alle angosce del tempo che stiamo vivendo, il diritto “appare rimanere inerte, forse attonito, ma comunque non coinvolto: affaccendato a regolare il contingente, mentre tutto può crollare”. “Sembra darsi sempre più per scontata l'idea di relazioni umane inevitabilmente caratterizzate dalla conflittualità”, riflette Eusebi, “secondo una logica che il diritto cerca in qualche modo di imbrigliare, ma che nella sostanza sancisce, senza immaginare alternative”. Al contrario, il diritto “dev'essere disposto, circa il suo ruolo, a un ripensamento, che non può non coinvolgere il pensiero accademico. Ci si dovrà chiedere: in quanto manifestazione emblematica della giustizia, quale modello di quest'ultima - valido ben oltre i confini del contenzioso giudiziario - il diritto ha veicolato nel corso della storia, con riguardo agli aspetti più diversi delle relazioni umane?”. Ecco quindi il punto: il diritto che si riduce all’”idea formale, aritmetica della giustizia in termini di corrispettività” rischia di diventare “un inesorabile moltiplicatore del negativo”: “se a ciò che è male, o che riteniamo tale, è giusto rispondere in modo analogo, la catena del farsi reciprocamente del male, e del doversi reciprocamente difendere, si rivelerà infinita”. Una “giustizia commutativa”, come la definisce Eusebi, in cui anche il dovere di “agire in modo positivo verso l'altro” può trasformarsi in un semplice “contraccambio”, condizionato solo al fatto “dall'aver ricevuto, o dalla prospettiva di ricevere, qualcosa di analogo”. Il grande compito del giurista, allora, è quello di coltivare una visione alternativa della giustizia, che abbia come fine quello di “rendere giusti, o tornare a rendere giusti, rapporti che non lo siano stati, rispetto a tutte le parti coinvolte, nessuna esclusa”. “Se il diritto ha l'obiettivo di una progettazione secondo giustizia dei rapporti relazionali umani che vada oltre l'organizzazione pratica dell'esistente, un simile impegno può costituire la sfida culturale prioritaria, e appassionante, rispetto al futuro di una Facoltà giuridica la quale, come la nostra, ha acquisito la maturità dei suoi cento anni”. Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore
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🏛 Le transizioni della costituzione materiale nel XXI secolo 🏫 Università degli studi Roma Tre 📍Dipartimento di Giurisprudenza 👉🏻 https://lnkd.in/dXgCbcYs 👉🏻 iscriviti alla newsletter bit.ly/newslettervoci #vocicostituzionali #dirittocostituzionale #constitutionallaw
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Recentemente, ho avuto necessità di leggere un testo legislativo per motivi di lavoro; l’ho trovato molto difficile da capire, con addirittura inglesismi tradotti letteralmente in italiano, e di conseguenza scritto male. La circolare del 20 aprile 2001 contiene regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi. Questa circolare mira a rendere i testi più chiari e comprensibili, promuovendo l'uso di un linguaggio semplice e preciso. Finito il mio lavoro mi sono riproposto di analizzare solo il titolo utilizzando diversi metodi di valutazione della leggibilità. L'analisi ha evidenziato che il testo legislativo è complesso e difficile da leggere. Ecco i risultati ottenuti e un riassunto dei parametri di valutazione utilizzati. Testo Analizzato ( Decreto Legislativo 2 dicembre 2024 n. 195 ) "Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili." 1. Indice Gulpease https://lnkd.in/dG4Kx5QA Formula: Indice Gulpease=89+[ ( 300 ×<numero frasi> − 10 × <numero lettere>) / < numero parole >] Calcolo: Numero di lettere: 326 Numero di parole: 54 Numero di frasi: 1 Risultato: Indice Gulpease=34.19 Scala: Da 80 a 100: Molto facile Da 60 a 79: Facile Da 40 a 59: Leggibilità media Da 20 a 39: Difficile Da 0 a 19: Molto difficile 2. Analisi del lessico Lunghezza media delle parole: 6.04 lettere per parola Frequenza di parole rare: Elevata Scala: Lunghezza media delle parole: Fino a 4 lettere: Facile Da 5 a 6 lettere: Moderatamente difficile Oltre 6 lettere: Difficile Frequenza delle parole rare: Bassa: Facile Media: Moderatamente difficile Alta: Difficile Uso di sinonimi e contrari: Esteso: Facile Moderato: Moderatamente difficile Limitato: Difficile 4. Analisi della struttura Considerando la complessità della singola frase e la lunghezza della subordinata rispetto alla principale. Un'analisi strutturale potrebbe essere la seguente: Lunghezza della frase principale vs. subordinata ·La frase principale è breve e introduce il contesto. ·La subordinata è molto lunga e contiene la maggior parte delle informazioni. Sintassi ·Uso di subordinate: La frase subordinata è complessa e costituisce la maggior parte del testo. ·Diversità strutturale delle frasi: Una struttura uniforme e un uso intensivo della subordinata. Valutazione: ·Numero medio di frasi per paragrafo: Non applicabile. ·Uso di subordinate: Complesso (molto frequente/lunga). ·Diversità strutturale delle frasi: Complesso (limitata).
Indice Gulpease - Wikipedia
it.wikipedia.org
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SINTETICITA' E CHIAREZZA: L'ESEMPIO DELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA 2Il professor De Mauro ha evidenziato che per stendere la nostra Costituzione sono stati utilizzati 1.357 vocaboli, dei quali 1.002 appartengono al vocabolario di base italiano: questi 1.002 vocaboli hanno occupato il 92,13 per cento del testo, con una lunghezza media per frase inferiore alle 20 parole. Un testo semplice, scritto con parole semplici e nella struttura più semplice possibile, è la carta fondamentale della nostra Repubblica. Comprensibile per tutti, anche per i ragazzi che la studiano a scuola e ne intendono l’importanza. Il linguaggio giuridico è certamente tecnico, ma non è oscuro, né barocco, né tantomeno prolisso. Anche nella complessità del diritto, il bravo giurista sa scegliere quanto è superfluo e quanto necessario, e sa differenziare ciò che è mero barocchismo da ciò che ha invece una precisa funzione semantica o testuale." (P. CARELLO) #lingua #italiana #costituzione
«La Costituzione, formidabile insegnamento per la scrittura di noi avvocati»
ildubbio.news
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