Post di Giurisprudenza delle Imprese

🔊Per il #TribunaleDiVenezia alla luce dell’art. 2484, co. 1, m. 2, c.c., sussiste una causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale solo quando l’impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando non vi sia interesse della liquidatela al proseguimento della vita sociale; ipotesi, questa, che potrebbe verificarsi per le più varie ragioni di opportunità o convenienza. Pertanto, anche il fatto che la società sia stata inattiva per diverso tempo, che non risulti alla liquidatela provvista di mezzi e di personale e che la liquidatela non intenda provvedervi, e quindi non vi sia neppure interesse al realizzo economico delle quote, o che si temano illeciti di terzi non dà luogo a impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. 📍Massima a cura di Alessio Faggiano. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dYZCYSNw

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi