🔊Per il #TribunaleDiVenezia alla luce dell’art. 2484, co. 1, m. 2, c.c., sussiste una causa di scioglimento per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale solo quando l’impossibilità è oggettiva e assoluta, per ragioni di fatto o di diritto, e non quando non vi sia interesse della liquidatela al proseguimento della vita sociale; ipotesi, questa, che potrebbe verificarsi per le più varie ragioni di opportunità o convenienza. Pertanto, anche il fatto che la società sia stata inattiva per diverso tempo, che non risulti alla liquidatela provvista di mezzi e di personale e che la liquidatela non intenda provvedervi, e quindi non vi sia neppure interesse al realizzo economico delle quote, o che si temano illeciti di terzi non dà luogo a impossibilità di conseguire l’oggetto sociale. 📍Massima a cura di Alessio Faggiano. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dYZCYSNw
Post di Giurisprudenza delle Imprese
Altri post rilevanti
-
🎯 Per il #TribunaleDiRoma la distrazione di risorse sociali consiste in una condotta, di tipo commissivo, volta a utilizzare beni del patrimonio sociale per finalità diverse da quelle relative alla realizzazione dell’oggetto sociale ovvero comunque al fine di avvantaggiare soggetti diversi dalla società. La prova del corretto impiego delle risorse finanziarie della società grava sull’amministratore, tenuto a giustificare l’uso delle stesse per finalità sociali. 🔎 Pertanto, a fronte dell’emergere documentale dell’impiego di risorse sociali, è onere dell’organo amministrativo in carica nel periodo in considerazione dimostrare che tali risorse sono state correttamente impiegate per soddisfare interessi della società. 🔔È richiesto a tutti gli amministratori di svolgere i compiti loro affidati dalla legge con particolare diligenza e, quindi, anche in presenza di eventuali organi delegati, sussiste il dovere dei singoli consiglieri di valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile, nonché il generale andamento della gestione della società, e l’obbligo, in ipotesi di conoscenza o conoscibilità di irregolarità commesse, di assumere ogni opportuna iniziativa per assicurare che la società si uniformi a un comportamento diligente, corretto e trasparente. 🖋️Massima a cura di Maria Giulia Musardo. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dWJdpbhh
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Newsletter | Diritto societario Ai sensi dell’art. 2437 c.c., i soci di una società per azioni hanno diritto ad esercitare il recesso qualora non abbiano concorso alla deliberazione inerente alla modifica della clausola dell’oggetto sociale che comporti un cambiamento significativo dell’attività della società. In merito, una recente sentenza del Tribunale di Milano, 28 maggio 2024, n. 1785, ha precisato che “come poteva evincersi dal confronto fra il contenuto della clausola dell’oggetto sociale previgente la modifica statutaria e quello risultante a seguito della modifiche, si era determinata una rilevantissima riduzione delle attività ricomprese nell’oggetto sociale, con un conseguente mutamento radicale dell’attività sociale svolta e, quindi, delle condizioni di investimento sulla base delle quali il ricorrente era stato indotto ad acquistare parte delle azioni”. Ciò premesso, è pacifico che, ai fini dell’esercizio del diritto di recesso, rilevano non solo le modifiche ampliative dell’oggetto sociale, ma anche quelle che ne determinano una riduzione. Pertanto, al fine di verificare la legittimità del recesso esercitato dal socio è necessario “aver riguardo anzitutto al novero delle attività prima indicate in statuto come comprese e poi escluse e/o al novero di quelle prima non comprese e poi aggiunte”. Tuttavia, il legislatore non ha inteso consentire il recesso a fronte di qualsivoglia modifica dell’oggetto sociale ampliativa o restrittiva, ma solo quando la variazione comporta un cambiamento significativo tale da “rompere” il patto sociale originario, mutando le condizioni di rischio inizialmente accettate dal socio. Avv. Francesca Manca #ibbainvidiato #dirittosocietario #recesso #spa
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
-
La riduzione reale del capitale sociale è una scelta volontaria della società per diminuire la propria dotazione di capitale. È regolata dall'articolo 2445 del codice civile. La riduzione reale comporta una diminuzione del patrimonio sociale, ossia una fuoriuscita di ricchezza e può avvenire tramite restituzione dei conferimenti ai soci, liberazione dai versamenti ancora dovuti o riservizzazione del capitale. ✔ Condizioni per la Riduzione Reale La riduzione reale deve rispettare il limite minimo legale del capitale sociale e non generare perdite di esercizio. Il rapporto tra il valore del capitale e delle obbligazioni deve mantenersi entro i limiti stabiliti dall'articolo 2412. ✔ Procedura per la Riduzione Reale La riduzione reale deve essere deliberata dall'assemblea straordinaria dei soci, con un avviso di convocazione che indichi le ragioni e le modalità della riduzione. La deliberazione può essere eseguita solo dopo novanta giorni dalla relativa iscrizione nel registro delle imprese, purché, entro tale termine, nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia fatto opposizione. ✔ Riduzione Nominale del Capitale Sociale La riduzione nominale del capitale sociale consiste in un adeguamento del valore nominale del capitale al valore reale, già ridotto in ragione di perdite. È regolata dagli articoli 2446 e 2447 del codice civile. ✔ Procedura per la Riduzione Nominale La riduzione nominale può avvenire tramite raggruppamento delle azioni, che diminuisce il numero complessivo delle azioni in circolazione, mantenendo invariato il valore nominale, ovvero mediante riduzione del valore nominale delle azioni in circolazione. La riduzione reale e quella nominale del capitale sociale sono procedure distinte, con effetti e modalità differenti, entrambe finalizzate a regolare il capitale sociale in conformità alla normativa vigente ed alle esigenze della società. #CapitaleSociale #RiduzioneCapitale #CodiceCivile #DirittoSocietario #AssembleaStraordinaria #PatrimonioSocietario #Società #Azioni #Obbligazioni #Normativa #RegistroImprese #DirittoCommerciale #Aziende #ConsulenzaLegale #GestioneAziendale #FinanzaAziendale
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
-
#SocietàSemplice L'uso personale a titolo gratuito di beni sociali non costituisce reddito imponibile. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con la sentenza 25 giugno 2024 n. 17441, precisando che l'articolo 67, comma 1, lettera h-ter, TUIR si applica esclusivamente a chi usa beni di una società che svolge attività d'impresa (quindi, s.n.c., s.a.s, s.r.l. ed S.p.A.). Le società semplici, per definizione, non possono svolgere attività commerciali, e, quindi, l’uso dei beni sociali da parte dei soci non costituisce reddito imponibile per questi ultimi. Il Codice Civile consente al socio di Società Semplice di utilizzare beni sociali per fini personali solo con il consenso unanime degli altri soci. Tale consenso può essere implicito e non richiede formalità specifiche. Il trattamento fiscale dell’uso dei beni sociali da parte del socio è un aspetto che deve essere tenuto a mente, in ottica di pianificazione patrimoniale, si valuta di adottare lo strumento societario per gestione dei beni di famiglia. #societàsemplice #pianificazionepatrimoniale #wealthplanning #patrimoniofamiliare
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
-
Una casistica di particolare interesse nell’ambito della pianificazione patrimoniale è rappresentata dalla possibilità, per un socio di società semplice, di utilizzare un bene sociale per finalità personali. Tale utilizzo per finalità individuali comporta la sottrazione del bene al perseguimento del fine sociale, possibilità espressamente prevista dall’art. 2256 del codice civile, secondo il quale “il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società”. Tale norma, letta al contrario, dispone che se i soci sono consenzienti è possibile per uno di essi utilizzare beni sociali per fini personali. Con riferimento alle conseguenze fiscali di tale uso personalistico di un bene sociale, poiché alla società semplice è precluso lo svolgimento di una attività d’impresa, non trova applicazione il disposto dell’art. 67, c. 1, lett. h-ter del TUIR, secondo la quale costituisce reddito diverso la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore. In tal senso si è recentemente espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17441 del 25/6/2024. In merito segnaliamo un articolo del nostro partner Andrea Vasapolli pubblicato su Il Sole 24 Ore del 22 luglio. Link: https://lnkd.in/diFrTJyW #wealthmanagement #wealthplanning #passaggiogenerazionale #societàsemplice #VasapollieAssociati
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
-
📢 Secondo il #TribunaleDiMilano in tema di operazioni sul capitale sociale, la perdita della qualità di socio in capo a chi non abbia sottoscritto la propria quota di ricostituzione del capitale sociale non incide sulla legittimazione ad esperire le azioni di annullamento e di nullità della deliberazione assembleare adottata ex art. 2447 o 2482 c.c., che rimane inalterata, in quanto sarebbe logicamente incongruo, oltre che in contrasto con il principio di cui all’art. 24, comma 1, Cost., ritenere come causa del difetto di legittimazione proprio quel fatto che l’istante assume essere “contra legem” e di cui vorrebbe vedere eliminati gli effetti. ➡️La perdita della qualità di socio non vale, quindi, a determinare il difetto di legittimazione ad impugnare la delibera dell’assemblea dei soci che si assume invalida e da cui la perdita dello status di socio sia derivata e tale legittimazione si estende anche all’impugnazione contestuale di deliberazioni antecedenti relative all’approvazione di bilanci precedenti affetti da vizi tali da incidere anche sulla situazione patrimoniale che ha evidenziato l’integrale perdita del capitale sociale della società. 🖋 Massima a cura di Carla Ascolani. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dKquJvvu
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
SE SONO UN SOCIO DI MINORANZA, COME POSSO TUTELARMI DA DECISIONI IMPORTANTI A ME SGRADITE? Una delle esigenze più sentite da parte di chi entra a far parte di una SRL con una quota di minoranza è quella di tutelarsi contro decisioni sociali importanti a lui sgradite. Tale esigenza va rispettata e protetta. A tal riguardo è possibile adottare diverse tipologie di cautele statutarie: tra le molte possono esserci una clausola di recesso convenzionale, un diritto particolare del socio, un particolare assetto organizzativo societario. Le diverse soluzioni studiate dalla letteratura specialistica hanno effetti diversi l'una dall'altra e ciascuna di esse presenta vantaggi e svantaggi. Le opzioni al vaglio devono essere tarate sulle aspettative del socio: se la società intende prendere una certa direzione, il socio preferisce uscire oppure rimanere dentro ed impedire alla società di prendere quella decisione? Ed ancora: la società cosa è disposta a sacrificare per andare incontro alle esigenze del socio? E' necessario, quindi, che tutte le soluzioni vengano tutte valutate con attenzione affinché si trovi quella giusta al caso concreto. #sociodiminoranza #dirittodirecesso #dirittiparticolaridelsocio #
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
🎯 Secondo il #TribunaleDiMilano la società è frutto di un contratto nell’esecuzione del quale le parti devono attenersi ai principi generali e ai limiti di derivazione negoziale; le determinazioni prese dai soci durante lo svolgimento del rapporto associativo debbono, invero, essere considerate, a tutti gli effetti, come veri e propri atti preordinati alla migliore esecuzione del contratto sociale, donde l’estensione anche alle deliberazioni assembleari del principio di buona fede ex art. 1375 c.c. ➡ In applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l’esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell’altrui potenziale danno. 📍L’onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l’illegittimità della deliberazione. Il sindacato del giudice deve rimanere nei limiti della verifica della legittimità dell’agire della maggioranza, non potendo spingersi nel merito dell’attività gestoria e, quindi, riguardare i motivi che hanno indotto la maggioranza dei soci ad adottare una delibera piuttosto che un’altra, in assenza della prova di un animus nocendi nei termini detti. 🖋️Massima a cura di Gabriele Azoti. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #AbusoDellaMaggioranza https://lnkd.in/dqRrEPp7
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Se muta l'oggetto sociale il socio può recedere. Questo l'argomento trattato nell'ultimo articolo che ho scritto per la #iusletter
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
🔹Focus SLS - Preventiva escussione del patrimonio sociale: quando è necessaria l’azione esecutiva nei confronti della società?🔹 🔴 I titolari di società di persone come una SNC (Società in Nome Collettivo) o una SAS (Società in Accomandita Semplice) sono tenuti a rispondere delle obbligazioni e dei debiti assunti non solo nei limiti del capitale da ciascun socio conferito al patrimonio sociale, ma anche con il proprio personale patrimonio qualora quello della società risulti insoddisfacente. 🟧 In materia, tuttavia, vige per legge il principio della preventiva escussione del patrimonio sociale, in forza del quale i creditori della società sono primariamente tenuti a rivolgersi alla società per il soddisfacimento dei propri crediti, potendo agire nei confronti dei singoli soci soltanto in via sussidiaria qualora il patrimonio sociale risulti appunto oramai svuotato. 🟨 In tale delicato ambito, il Tribunale di Matera, con Ordinanza n. 5837 del 11.12.2023 commentata dall’Avv. Daniela Sodo, si è pronunciato in merito al caso in cui il credito possa essere saldato solo parzialmente tramite il ricorso al patrimonio sociale, valutando quindi la necessità o meno che anche in questi casi si proceda con la preventiva escussione dei beni della società https://lnkd.in/d8UK8rs2. #SLS #SLSstudiolegalesodo #studiolegalesodo #Diritto #Giurisprudenza #DirittoSocietario #FocusSLS #SocietaDiPersone #ResponsabilitaIllimitata #PreventivaEscussione #PatrimonioSociale #RecuperoCrediti #societa #crediti #precetto
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-