Post di Giurisprudenza delle Imprese

📃 Il #TribunaleVenezia, in tema di liquidazione della quota del socio defunto di società di persone, osserva che: ✅ "la morte del socio produce, come effetto ex lege, lo scioglimento del rapporto tra tale socio e la società, con conseguente obbligo di liquidazione della quota. Una volta che il socio superstite abbia optato per l’offerta agli eredi della liquidazione della quota appartenuta al defunto secondo le modalità previste dall’art. 2289 c.c., il diritto di credito degli eredi del socio deceduto è indifferente alle successive vicende della società"; ☑️ "la liquidazione deve essere fatta dalla società, che è l’unico debitore. La società di persone, infatti, ancorché priva di personalità giuridica, è dotata di autonoma soggettività giuridica, quale autonomo centro di imputazione di rapporti attivi e passivi"; ✅ "l’onere di provare il valore della quota del socio defunto di una società di persone, ai fini della liquidazione della stessa in favore degli eredi, incombe ai soci superstiti e non agli eredi del socio, in quanto solo i soci rimasti in società, e non certo gli eredi del defunto, sono in grado, con la produzione di scritture contabili della società, di dimostrare quale era la situazione patrimoniale nel giorno in cui si è verificata la morte del socio e quali sono gli utili e le perdite inerenti alle operazioni in corso in quel momento. Spetta pertanto al socio superstite dimostrare quale fosse la situazione patrimoniale, nel giorno in cui si è verificato il decesso, mediante la produzione in giudizio delle scritture contabili della società"; ☑️ "sia nel caso della valutazione della quota del socio receduto sia dell’erede del socio defunto il legislatore si premura di assicurare che la stima sia il più aderente possibile al suo valore di mercato. Occorre allor distinguere tra la libera negoziabilità della quota, per la quale possono venire in gioco il premio di maggioranza o lo sconto di minoranza, e la valutazione della quota in caso di recesso. Nel valutare la quota si dovrà così ricavare il valore della stessa con un semplice calcolo proporzionale"; ✅ "l'obbligazione nascente dal disposto di cui all'art. 2289 cod. civ., avendo ad oggetto, sin dalla sua origine, una somma di denaro, ha natura di debito non già di valore, bensì di valuta, soggetto, pertanto, al principio nominalistico di cui all'art. 1277 cod. civ.". 👉 Pier Paolo Avanzini ha massimato il provvedimento. ➡️ Editor del post: Andrea D'Amico. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario #TribunaleVenezia #LiquidazioneQuota #SocioDefunto #SocietàDiPersone https://lnkd.in/dQvijMDd

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