In riferimento ad una sentenza del Consiglio di Stato in merito alla riduzione delle ore di assistenza all'autonomia ed alla comunicazione, di cui abbiamo già scritto, il Tribunale di Torino ha ordinato al Comune di Torino l’immediata cessazione della condotta discriminatoria e l’esatto adempimento del PEI deliberato dal GLO. Approfondimento a cura del Centro Studi Giuridici HandyLex.org di FISH - ETS👉 https://bit.ly/3UovbqP
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Con la recente legge 9 agosto 2024, n. 114 (c.d. Riforma Nordio), è stato introdotto il contraddittorio preventivo per l’adozione delle misure cautelari. L’operatività della riforma, tuttavia, è stata limitata esclusivamente ad alcuni reati e per il perseguimento delle sole esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., lasciando invariata la disciplina previgente, sul contraddittorio differito, in tutte le altre ipotesi residuali. Attraverso l’analisi del ruolo della libertà personale e del principio del giusto processo nella Costituzione e nella Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, emergono i limiti del vigente doppio binario cautelare, ancora troppo sbilanciato in favore del contraddittorio differito. Nel ricercare un modello più garantista, il lavoro introduce il tema dell’istituto della libertà su cauzione, analizzato in chiave funzionale e comparatistica con il bail inglese, di cui si offre uno studio sistematico. Emerge, così, la possibilità di immaginare un modello alternativo a quello attuale, mediato dall’introduzione dell’istituto della libertà su cauzione, le cui funzioni andrebbero oltre la tradizionale ottica cautelare.
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La giustizia riparativa nella fase esecutiva, e il regime ostativo: Il terreno naturale di elezione della giustizia riparativa è la fase esecutiva della pena criminale. Qui la vittima del reato e la comunità offesa, sono in grado di aprirsi e più agevolmente raccontare il male e le sofferenze cagionate dal fatto di reato, laddove il percorso ripartivo , se invece collocato all’inizio del processo di cognizione, difficilmente riuscirebbe ad avere chances di successo e condurre all’auspicato esito ripativo, in quanto nella fase inziale la persona offesa dal reato, cosi come in parte la comunità interessata e offesa, nutrono quel senso di forte repulsione dal male, di vendetta nei confronti del reo, i quali vengono “soddisfatti” solo attraverso l’inflizione della sanzione penale, sebbene nel lungo periodo questa esigenza punitiva-repressiva si affievolisce e di certo non è in grado di avere effetti risolutivi nell’obiettivo di eliminare una volta per tutte, almeno per la vittima, la vicenda criminosa. Ecco, la finalità della giustizia ripartiva, protesa al ricongiungimento positivo tra i protagonisti assoluti della vicenda, ovvero vittima e autore del reato, affinché un programmato percorso riparativo sia in grado di sanare quella relazione tra le parti, travolta irrimediabilmente dal delitto. E nella fase esecutiva, non solo la vittima, ma anche il reo, dopo aver già intrapreso il percorso rieducativo, di risocializzazione funzionale al suo reinserimento nella società civile, sarà più maturo, pronto ad affrontare un percorso riparativo, con maggiori aspettative di successo, laddove l’ascolto delle sofferenze procurate alla vittima mediante il reato, potrà agevolare quel senso di auto-responsabilizzazione e di revisione critica del crimine commesso, e allontanare i dubbi circa il pericolo futuro di recidiva. A ciò si aggiunga, che l’art.15 bis della Riforma Cartabia, in materia di giustizia riparativa, statuisce che i condannati sottoposti al cd. Regime ostativo di cui all’art.4bis O.P. (anche non collaboranti), possono accedere a programmi di giustizia riparativa, la cui partecipazione ed esito finale positivo rilevano ai fine della concessione dei benefici penitenziari, in particolare il lavoro esterno, i permessi premio, le misure alternative al carcere e anche la liberazione condizionale. Dunque, l’accesso ai programmi di giustizia riparativa si rileva essere la chiave di volta per tutti quei soggetti non collaboranti condannati per un reato ostativo, laddove l’attuazione di un percorso riparativo con esiti positivi, sarà valutato come elemento di notevole rilevanza ai fini della concessione dei benefici penitenziari allorquando il reo abbia deciso a fronte di una meditata scelta, di rifiutare un’opera collaborativa con l’autorità giudiziaria.
Avvocato penalista, blogger Terzultima Fermata e Consulente giuridico associazione Errori Giudiziari
Giustizia riparativa: funzionante a Milano e Bologna, disapplicata a Roma per mancanza di centri e di mediatori. “Avvisa l’imputato, la persona offesa e i difensori che hanno la facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa nelle forme di cui agli artt. da 46 a 67 del D. L.vo 150/2022“: un avviso che nella capitale italiana suona beffardo. Già, perché a Roma la giustizia riparativa esiste solo sulla carta mentre nella realtà i giudici scrivono “allo stato non luogo a provvedere” poiché “non sono attivi né centri di giustizia riparativa né mediatori professionisti” (si veda il provvedimento allegato alla fine del post in forma anonimizzata).
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Sono felice e onorato di segnalarvi che nel numero di agosto di Diritto penale e processo, se vi interessa, trovate un mio commento alla sent. 47/2024 della Corte costituzionale. La Consulta ha salvato il Daspo urbano. La decisione, tuttavia, non convince da più punti di vista. Non risulta condivisibile, innanzitutto, l’opzione ermeneutica sposata dalla Corte, che si è spinta oltre un dato testuale ineluttabile, avventurandosi al di là di un’espressione letteralmente univoca e difficilmente fraintendibile. Il massimo sforzo per offrire un’interpretazione conforme è sempre apprezzabile, ma non può certo tramutarsi, come invece avvenuto in qusta occasione, in un’attività elusiva, in grado di obliterare manifestamente la littera legis. Inoltre, in relazione alle valutazioni svolte dal giudice delle leggi sul rapporto tra l’istituto in questione e diversi presidi garantistici di rilievo costituzionale, come il principio di determinatezza e quello di proporzione, validi e non erodibili anche in materia di prevenzione, sussistono plurime criticità. Come ho provato a spiegare, infatti, da un lato il legittimo scopo che si è posto il legislatore (la preservazione del decoro urbano) è stato perseguito attraverso un mezzo sproporzionato rispetto ad esso (il divieto d’accesso ad aree delle infrastrutture dei servizi di trasporto e ad altre aree urbane), anche in considerazione del diritto fondamentale sul quale incide (la limitazione della libertà di circolazione). Dall’altro, i deficit legati all’oggetto della prognosi, così come l’assenza, nella disposizione, di una determinata categoria di reati da prevenire, stabiliscono un confine incerto e invero assai malleabile, ponendosi in contrasto con il principio di determinatezza. Buona lettura a chi ne avrà voglia e tempo. La versione integrale della nota si trova, naturalmente, sulla rivista.
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In attesa di conoscere le motivazioni, un interessante contributo che analizza la decisione delle SS.UU. della Corte di Cassazione in merito all'utilizzabilità delle intercettazioni in un procedimento diverso. #cassazione #ssuu #intercettazioni #utilizzabilità #procedimenti #diversi
Le Sezioni Unite chiariscono l’ambito di utilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento.
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Arriva il via libera definitivo dell’aula della Camera dei Deputati al #ddlNordio con 199 sì, 102 no e nessun astenuto: votazioni a favore decisive da parte di Italia Viva e Azione. La riforma, che porta il nome del Guardasigilli Carlo Nordio, introduce modifiche rilevanti al #codicepenale, al codice di procedura penale e all’#ordinamentogiudiziario. L’obiettivo della legge è semplificare il quadro normativo, a tutelare la privacy degli individui e a garantire maggiore efficienza e chiarezza nelle #procedurepenali. Tuttavia si tratta di un regolamento molto discusso dalle opposizioni: resta anche da vedere come queste modifiche saranno applicate nella pratica e quale impatto avranno sul funzionamento della giustizia nel nostro Paese. Maggiori informazioni qui: https://bit.ly/4bCnNhq
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▪ IUSTREND ▪ La “Riforma Cartabia” oltre ad un anno dalla sua entrata in vigore: punti di forza, questioni controverse e l’intervento del decreto c.d. Correttivo Cartabia 📌Pochi mesi fa la nota Riforma Cartabia ha spento la prima candelina. Quale occasione migliore per fare il punto sull’efficienza della riforma del processo civile, anche alla luce dell’imminente pubblicazione del decreto correttivo. 🔎Tale riforma ha introdotto alcune importanti novità nel processo civile, con l’intento di migliorare l’efficienza e la tempestività della giustizia. Approfondiamo la questione insieme a Margherita Domenegotti, Partner, Jessica Cammarano e Chiara Francesca Gennaro, Managing Associate👉 https://lnkd.in/dSYw6EPw
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Quando l’accesso civico diventa abuso del diritto La sentenza n. 9470/2024 del Consiglio di Stato ha affrontato il tema dell’abuso del diritto di accesso civico, stabilendo che un’istanza massiva, generica o sproporzionata può configurare un utilizzo distorto del diritto. Richiamando principi consolidati, il Consiglio di Stato ha sottolineato che il divieto di abuso del diritto, fondato sul principio di solidarietà sancito dall’art. 2 della Costituzione, costituisce un argine contro esercizi irragionevoli di posizioni giuridiche. 🌐 Link all’articolo nei commenti #AccessoCivico #AbusoDelDiritto #DirittoAmministrativo #Solidarietà #ConsiglioDiStato
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Il Presidente dell’UOFL, Avv. David Bacecci, ha avuto l’opportunità di poter rappresentare la propria visione sullo stato della giurisdizione in una intervista rilasciata a Fabrizio Valerio BONANNI SARACENO per l’autorevole testata giornalistica L'Opinione di Arturo Diaconale Nella lunga intervista David Bacecci ha illustrato le proprie considerazioni, in linea con il pensiero dei Presidenti dei fori del Lazio, sulla necessità di accelerare i tempi dei processi chiarendo che non sono gli avvocati ad essere interessati ai tempi lunghi della giustizia. Nella lunga chiacchierata si è parlato della dubbia efficacia della riforma Cartabia e della necessità di unificare le piattaforme per il deposito degli atti nei vari processi telematici ed in particolare del disegno di legge fortemente voluto dall’avvocatura. Anche l’inserimento della figura e del ruolo dell’avvocato in costituzione è stato rappresentato come tra i temi caldi dell’avvocatura. Per finire si è discusso della grave situazione della giustizia di prossimità e del caos che si è creato e si sta per sviluppare ulteriormente per i processi davanti ai Giudici di pace e per il quale si è organizzata già una manifestazione e su cui l’Unione tiene alta l’attenzione. https://lnkd.in/dqpfuuaG #UOFL #riformacartabia #avvocatoincostituzione #piattaformaunica #pct #coa #avvocato #avvocati #gdp #giudicedipace #riformagiustizia
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LE DISUGUAGLIANZE CHE NON SI SPIEGANO IN UNIVERSITÀ : NECESSARIA UNA INCHIESTA Gestire due pratiche simili in modo disuguale: è il tragico paradosso che si vive in una sezione del Tribunale di Napoli. Due procedimenti pressoché identici, sulla base degli stessi presupposti, stessi diritti in gioco, ma con gestione e forse conclusioni completamente diverse (in tal caso la questione arriverà al Ministero). Una viene definita rapidamente con una gestione a favore del creditore (addirittura, in assenza, in concreto, di presupposti di legge); l’altra - pur in presenza in concreto dei presupposti di legge - si trascina tra rinvii, falsi dubbi su incertezze del dato normativo e contraddizioni, lasciando gli utenti del sistema giudiziario in balia di un’ingiustizia che non trova spiegazioni razionali. Questo non è solo un problema tecnico o di organizzazione, ma una ferita profonda al principio di uguaglianza e alla fiducia nella giustizia. Un sistema che permette simili discrepanze non è solo inefficiente, ma rischia di tradire il suo mandato fondamentale: garantire parità di trattamento a tutti i cittadini. Non è accettabile che la risoluzione di un caso dipenda dal calendario, dall’assegnazione casuale o dalle dinamiche interne di una sezione. La giustizia non può essere una lotteria. Napoli merita di più. La giustizia italiana merita di più. E i cittadini hanno il diritto di pretendere coerenza e rispetto. Altrimenti, come possiamo ancora chiamarlo ‘sistema’?”
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Per chi interessato/a è ora disponibile la nuova edizione del manuale di Diritto delle autonomie territoriali, curato con Cortese Fulvio per #cedam Wolters Kluwer
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