Per i giudici europei interpellati a seguito di due infrazioni (Trenitalia e Caronte & Tourist), il termine di 90 giorni per avviare l’istruttoria comporta un rischio sistemico di impunità
Post di Il Sole 24 Ore
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⛱️ #concessioni #balneari. Arrivata la nuova proroga da parte del Governo: <<…la collaborazione tra Roma e Bruxelles ha consentito di trovare un punto di equilibrio tra la necessità di aprire il mercato delle concessioni e l’opportunità di tutelare le legittime aspettative degli attuali concessionari... I punti principali della riforma delle concessioni balneari sono l’estensione della validità delle attuali concessioni fino al settembre 2027, l’obbligo di avviare le gare entro il giugno 2027, la durata delle nuove concessioni da un minimo di 5 a un massimo di 20 anni, al fine di garantire al concessionario di ammortizzare gli investimenti effettuati, l’assunzione di lavoratori impiegati nella precedente concessione, che ricevevano da tale attività la prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare, l’indennizzo per il concessionario uscente a carico del concessionario subentrante e pari al valore dei beni ammortizzabili e non ancora ammortizzati e all’equa remunerazione degli investimenti effettuati negli ultimi cinque anni. Tra i criteri di valutazione delle offerte, sarà considerato anche l’essere stato titolare, nei cinque anni precedenti, di una concessione balneare quale prevalente fonte di reddito per sé e per il proprio nucleo familiare.>>
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📣 Pronunce interessanti: la Corte di giustizia ancora sulle autorizzazioni per l'esercizio di attività economiche e sulla direttiva Bolkestein 🗞 Dopo le sempre più "calde" pronunce sulle concessioni demaniali marittime, la Corte di giustizia torna ad occuparsi di libertà di circolazione dei servizi e di autorizzazioni che limitano le attività economiche. E, ancora una volta, è una norma italiana a limitare, in violazione del diritto europeo, l'autonomia economica. La causa C-16/23 tratta di licenze per l'esercizio dell'attività di rivendita di tabacchi lavorati, ma il ragionamento può essere esteso a tutte le attività economiche che sono sottoposte a un regime autorizzativo. La Corte ha chiarito che sono in contrasto con la direttiva 123/2006 (la Direttiva "servizi" o "Bolkestein") tutte le norme nazionali che restringono l'accesso a un mercato per mezzo di autorizzazioni o licenze (comunque denominate) che non siano giustificati da motivi di interesse generale. Il rilascio di tali autorizzazioni non può quindi essere subordinato a condizioni legate a bisogni economici e alla domanda di mercato. Gli ambiti di applicazione di questa pronuncia di fronte ai tribunali italiani sono, almeno per la mia esperienza, quasi infiniti. (sentenza della Corte di giustizia, prima sezione, 17 ottobre 2024, caso FA.RO. di YK & C. Sas c. Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, causa C-16/23) #libertàdicircolazione #servizi #bolkestein #direttivaservizi
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GIUSTIZIA E'FATTA (in primo grado, almeno)! Il TAR Piemonte, con la sentenza 1093/2024 pubblicata oggi, ha ANNULLATO la delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 21, nella parte in cui ha previsto che anche per le controversie riguardanti la compensazione pecuniaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato, non sia possibile proporre ricorso in sede giurisdizionale fino a che non sia stato esperito un tentativo obbligatorio di conciliazione. In altri termini, l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione è INCOMPATIBILE con la normativa europea in materia di compensazione pecuniaria. Nel mio piccolo sono orgoglioso del fatto che il TAR ha posto a fondamento della propria decisione praticamente TUTTE le argomentazioni che avevo già inviato all'Autorità in una nota PEC del 25.1.2023 (e ribadito anche in successivi incontri), osservando: 1) che la compensazione pecuniaria è già predeterminata nel suo ammontare dal Regolamento e non può, dunque, essere oggetto di trattative o conciliazioni né di rinunce, neppure parziali, come previsto dall’art. 15 , rubricato “Irrinunciabilità”; 2) che, per tale motivo, l'unica questione controversa è quella relativa all'accertamento del fatto costitutivo (ritardo-cancellazione-circostanze eccezionali), dunque di fatto la conciliazione si chiude positivamente solo qualora una delle parti rinunci totalmente alla propria pretesa; 3) che il tentativo di conciliazione obbligatorio costituisce un ostacolo al concreto esercizio, da parte dei passeggeri, dei diritti previsti in loro favore dalla normativa comunitaria, con conseguente violazione del Regolamento 261/04, dei Trattati e del principio di supremazia del diritto comunitario, scoraggiando il consumatore dal promuovere le opportune iniziative volte a far valere i propri diritti; 4) che la normativa prevede un "doppio filtro" (reclamo-tentativo di conciliazione) non previsto dal Regolamento 261 e che comunque rende oltremodo difficile l'esercizio dei diritti e la tutela giurisdizionale degli stessi 5) che, poichè le compagnie aeree partecipano alla procedura attraverso i propri legali, è evidente che esista il rischio che il consumatore desista dal far valere i propri diritti se non con l'ausilio di un legale, i cui costi, al momento, rimangono a suo carico, così facendolo ancor di più desistere dall'esercizio del diritto, considerati anche gli importi delle compensazioni. Quali allora gli EFFETTI della sentenza? La sentenza di annullamento è immediatamente esecutiva e, a mio parere, ha efficacia erga omnes perchè l'atto impugnato è, nella sostanza, equiparabile ad un atto di natura regolamentare o, comunque, a contenuto generale. PS: il ricorso, come è dato evincersi dalla sentenza stessa, non è stato patrocinato dal sottoscritto.
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Le discussioni sulle proposte di legge proseguiranno nella Grande Assemblea Nazionale turca: Le discussioni sul disegno di legge proseguiranno nella Grande Assemblea Nazionale turca - L'Assemblea Generale della Grande Assemblea Nazionale turca continuerà le discussioni sul disegno di legge, che prevede l'aumento delle sanzioni per aumenti esorbitanti dei prezzi e accaparramento.
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⚖ #CGUE – conclusioni dell’#Avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona – nella causa C‑683/22 del 30.4.2024: 📍 #Ponte #Morandi. Sulla illegittimità dell’accordo transattivo concluso a seguito del crollo del Ponte 📍 📌 Le autorità nazionali hanno aperto un procedimento per accertare la responsabilità della società ASPI per grave inadempimento agli obblighi di manutenzione e custodia e tale procedimento si è concluso con un accordo transattivo: Sulla loro base, le clausole della concessione sono state modificate senza indire una nuova procedura di gara. 📌 Un’associazione di consumatori ha impugnato tali accordi e altri atti connessi dinanzi a un giudice italiano, che sottopone alla CGUE i suoi dubbi sull’interpretazione del diritto dell’Unione in materia di modifica (ed eventuale risoluzione) dei contratti di concessione disciplinati dalla direttiva 2014/23/UE. 📌 Hanno presentato osservazioni scritte Adusbef, ASPI, Holding Reti Autostradali, Mundys, i governi tedesco, estone e italiano nonché la Commissione europea. Tutti, ad eccezione dei governi tedesco ed estone, hanno partecipato all’udienza del 28 febbraio 2024. L’Avvocato generale suggeriva alla corte le seguenti conclusioni: «Gli articoli 38 e 43, paragrafi 1, 4 e 5, della #direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’#aggiudicazione dei contratti di concessione, devono essere interpretati come segue: 1) Ai sensi dell’articolo 43 della direttiva 2014/23, un contratto di concessione può essere modificato senza indire una nuova procedura di evidenza pubblica, qualora le modifiche apportate alle sue clausole, senza alterare la natura generale della concessione, non siano sostanziali, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori stabiliscono se sia necessario indire una nuova procedura di evidenza pubblica, dopo aver valutato la natura, sostanziale o meno, delle modifiche delle clausole di concessione. La relativa decisione deve consentire alle parti interessate di difendere i propri diritti e, se del caso, il controllo #giurisdizionale. 2) L’articolo 38 della direttiva 2014/23 obbliga le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori a valutare l’#affidabilità dei candidati, in relazione ai pertinenti motivi di esclusione, nell’ambito del processo di selezione e valutazione qualitativa di detti candidati. Tale valutazione è necessaria sia per il rilascio della #concessione iniziale, sia per apportare al contratto di concessione modifiche #sostanziali che richiedono una nuova evidenza pubblica». Leggi conclusioni: https://lnkd.in/dUuiiY59
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𝐂𝐨𝐦𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐔𝐄 𝐜𝐞𝐧𝐬𝐮𝐫𝐚 𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐢 𝐚𝐮𝐬𝐭𝐫𝐢𝐚𝐜𝐢 𝐚𝐥 𝐁𝐫𝐞𝐧𝐧𝐞𝐫𝐨 Nel conflitto tra Italia e Austria riguardante i divieti alla circolazione dei mezzi pesanti lungo il corridoio autostradale del Brennero, l'Italia ha ottenuto un sostegno significativo dalla Commissione europea, aprendo la strada a un possibile risoluzione legale del contenzioso. La Commissione ha emesso un parere motivato ufficialmente censurando la politica ostruzionistica adottata dall'Austria, che l'Italia ha sempre contestato come contraria al principio fondamentale dell'Unione Europea della libera circolazione di merci e persone. Il corridoio del Brennero è di vitale importanza per l'economia italiana, trasportando una considerevole parte delle esportazioni del paese dirette in Europa e garantendo forniture cruciali di materie prime e semilavorati all'industria nazionale di trasformazione. Tuttavia, dal 2010, il Tirolo ha introdotto una serie di divieti al transito dei Tir, principalmente per tutelare la qualità dell'aria, inclusi divieti notturni e settoriali. Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti italiano, guidato dal ministro Matteo Salvini, ha accolto con grande soddisfazione il parere della Commissione, annunciando l'intenzione di formalizzare il ricorso alla Corte di Giustizia Europea per ristabilire un quadro giuridico favorevole alle imprese e garantire il principio di libertà all'interno dell'Unione Europea. La Commissione ha censurato tutti i divieti austriaci, sostenendo che manchino di coerenza e non possano essere giustificati nella loro totalità, nonostante alcune argomentazioni avanzate dall'Austria relative a considerazioni ambientali. Questo pronunciamento rafforza la posizione italiana e autorizza Roma a portare Vienna davanti alla Corte di Giustizia Europea. Anche la Baviera, in Germania, si schiera apertamente con l'Italia, sottolineando l'importanza di risolvere la controversia tra Italia e Austria per evitare danni economici e garantire la libera circolazione delle merci in Europa. L'iniziativa italiana di portare il caso davanti alla Corte di Giustizia Europea segna una svolta significativa in questo lungo braccio di ferro tra i due paesi e potrebbe portare a una risoluzione legale che metta fine ai divieti austriaci e ripristini la piena circolazione lungo il corridoio del Brennero.
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Con Fabio Ciani e Mauro Lopizzo sull’L'Edicola del Sud, alcune considerazioni sui vulnus che emergono dalla recente riforma doganale, qui legati alla perimetrazione della cause di revoca e sospensione dell’attività di spedizioniere per la sola rappresentanza diretta, in uno alla ricomprensione della risorsa propria unionale IVA tra i diritti di confine, da sempre esclusa dalla Corte UE.
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La sentenza di cui ci occupiamo oggi è interessante non solo perché conferma la corretta applicazione della normativa del settore del trasporto sull’azione diretta, ma anche perché approfondisce i temi della documentazione necessaria e delle tempistiche per l’azione giudiziaria. #lesentenze #legge #subvezione #azionediretta
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Segnalo questa interessante sentenza del Consiglio di Stato che ha visto coinvolta AURI che sancisce un principio molto importante in merito alla impossibilità di impugnare le manovre tariffarie MTR validate solamente dagli ETC e non ancora approvate da ARERA
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𝐋'𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞𝐫𝐚̀ 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐂𝐨𝐫𝐭𝐞 𝐄𝐮𝐫𝐨𝐩𝐞𝐚 𝐬𝐮𝐢 𝐝𝐢𝐯𝐢𝐞𝐭𝐢 𝐚𝐥 𝐁𝐫𝐞𝐧𝐧𝐞𝐫𝐨 Il 14 maggio 2024, la Commissione Europea ha espresso un parere motivato positivo sull'illegittimità dei limiti e dei divieti imposti dall'Austria ai veicoli industriali in transito lungo l’asse del Brennero. A seguito di questa valutazione, il Governo italiano ha deciso di presentare un ricorso alla Corte di Giustizia Europea. Questa decisione è stata comunicata il 4 giugno 2024 dai dirigenti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle associazioni. La Commissione Europea ha individuato diversi provvedimenti austriaci che violano le norme comunitarie sulla concorrenza e la libera circolazione: i divieti di circolazione notturno e settoriale, il divieto invernale per il sabato e il dosaggio a Kufstein per i veicoli industriali diretti in Italia. Il ricorso sarà presentato dall’Avvocatura dello Stato attraverso un rapporto dettagliato e preciso. La Corte di Giustizia Europea valuterà la legittimità del ricorso e, in caso di accoglimento, potrà annullare o modificare gli atti impugnati, stabilire un risarcimento o imporre all’Austria di applicare un'eventuale sentenza precedente. Se l'Austria non si conformerà alla sentenza, la Corte potrà imporre sanzioni. Questo iter è complesso e richiede tempo. La durata del processo dipende dal tipo di ricorso, che può essere per annullamento, per carenza, per inadempimento o per risarcimento, e può variare da uno a cinque anni.
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