L’Avvocato Maurizio Lucca approfondisce un argomento interessante e spesso delicato gli enti locali: il provvedimento espresso in alternativa al silenzio assenso in ambito edilizio. https://lnkd.in/d6QiRw9u #provvedimento #edilizia #entilocali #giurisprudenza
Post di lentepubblica.it
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𝗦𝗲 𝗲̀ 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗲 𝗹𝗮 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝘇𝗮𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗶 “𝘀𝗼𝗽𝗽𝗮𝗹𝗰𝗵𝗶” 𝗲𝗱 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗼 𝗾𝘂𝗮𝗹𝗶 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁𝗶 Ci risponde il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia (Palermo), con la sentenza del 3 ottobre 2024 numero 2772. Si osserva brevemente che la fattispecie esaminata ha visto contrapposti, d’un canto, il Comune, che ha ingiunto al privato l’ordinanza di demolizione del soppalco e, dall’altro, quest’ultimo, che ha presentato una successiva istanza di sanatoria edilizia (ex articolo 36 del Testo Unico Edilizia). Istanza, invero, poi rigettata dall’Amministrazione comunale, con formale diniego di sanatoria. Tale atto di diniego è stato poi impugnato dal privato innanzi al competente T.A.R. che, accogliendo le ragioni del ricorrente, ha dichiarato illegittimo il rigetto della suddetta istanza. Ciò, per non avere l’Amministrazione indicato nella motivazione dell’atto – in uno alle previsioni del relativo strumento urbanistico – le disposizioni ostative al rilascio del titolo, così pure aggravando per il privato la possibilità di una adeguata contestazione del suddetto diniego. In specie considerando non solo che proprio quel soppalco rispettava i parametri regolamentari previsti – rientrando nel limite del 20% della superficie utile – ma anche che l’unico intervento edilizio escluso dalle relative norme tecniche di attuazione comunali è la demolizione e ricostruzione totale dell’edificio. In definitiva, il Giudice amministrativo ha annullato il diniego adottato dal Comune e, per l’effetto, ha ritenuto possibile la realizzazione del soppalco in questione, quale intervento riconducibile fra quelli di ristrutturazione edilizia. Avv. Rocco Maganuco #ritrutturazioneedilizia #soppalco #diniego #sanatoriaedilizia #accertamentodiconformità
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📌 𝐂𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐨 𝐞 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨. ➡️ Con una recente sentenza (https://shorturl.at/abhvM), il TAR Lazio ha esteso i principi in materia di silenzio assenso sulla richiesta di PdC, recentemente affermati dal Consiglio di Stato, alla fattispecie del condono edilizio. 🔎 In particolare, secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, in caso di completezza documentale, il decorso del termine previsto dalla legge per la formazione del 𝐬𝐢𝐥𝐞𝐧𝐳𝐢𝐨-𝐚𝐬𝐬𝐞𝐧𝐬𝐨 è idoneo a determinare la formazione del titolo (tacito, appunto) 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐥𝐚𝐝𝐝𝐨𝐯𝐞 𝐬𝐮𝐬𝐬𝐢𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐬𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐚 𝐧𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐮𝐫𝐛𝐚𝐧𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐨-𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐫𝐢𝐟𝐞𝐫𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨. 👉 Ebbene, 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐧𝐜𝐢𝐩𝐢𝐨 𝐞̀ 𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐞𝐬𝐭𝐞𝐬𝐨 𝐝𝐚𝐥 𝐓𝐀𝐑 𝐋𝐚𝐳𝐢𝐨 𝐚𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐩𝐨𝐭𝐞𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐨𝐧𝐨 𝐞𝐝𝐢𝐥𝐢𝐳𝐢𝐨, avendo il Giudice Amminisrativo statuito che l’eventuale non conformità alle norme (quali ad esempio i limiti volumetrici previsti dalla disciplina sul condono edilizio, come nel caso deciso dalla sentenza) potrà, semmai, rilevare ai fini dell’esercizio del potere di autotutela (se ed in quanto esercitato in conformità con l’art. 21-nonies L. 241/90). #edilizia #urbanistica #condono
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La fiscalizzazione dell'abuso edilizio - Le tre Sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria.
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Edilizia libera, i limiti della disciplina regionale 👉 Cassazione chiarisce i poteri di estensione dell'attività edilizia libera coerenti al D.P.R. 380/01 https://lnkd.in/dgVfxjp5
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#titolo edilizio per silenzio-assenso #edilizia-urbanistica Per il perfezionamento del silenzio-assenso è sufficiente il decorso del tempo prescritto senza che occorra anche l’esistenza del presupposto sostanziale della piena conformità delle opere alla regolamentazione urbanistica vigente. Una recente sentenza del Consiglio di Stato conferma la tesi del nostro Studio.
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Le recenti vicende di questa convulsa bulimia legislativa tesa a “semplificare” le procedure amministrative nel settore edilizio, induce una riflessione sulla diversa natura delle norme edilizie e urbanistiche, spesso invece confuse, con conseguente imbarazzo degli operatori più scrupolosi, sia pubblici che privati...
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Interessante approfondimento. Troppo spesso abbiamo visto applicare norme urbanistiche (1444/68) ad interventi edilizi stravolgendo le intenzioni del legislatore ricercando nell'immbile requisiti propri del territorio.
AVVOCATO SPECIALISTA IN DIRITTO AMMINISTRATIVO, Dottore di Ricerca (Ph.D.) in Diritto Urbanistico all'Università di Firenze, docente al Politecnico di Milano, Laurea in Giurisprudenza alla Statale di Milano.
Le recenti vicende di questa convulsa bulimia legislativa tesa a “semplificare” le procedure amministrative nel settore edilizio, induce una riflessione sulla diversa natura delle norme edilizie e urbanistiche, spesso invece confuse, con conseguente imbarazzo degli operatori più scrupolosi, sia pubblici che privati...
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Importante segnalare la sentenza n.125/2024, depositata ieri, con cui la Corte Costituzionale ha ribadito che "il requisito della “doppia conformità” riveste un’importanza cruciale nell’ordinamento italiano, mirando ad assicurare,sull’intero territorio nazionale, l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi: ciò a tutela dell’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia e, quindi, indipendentemente dalla concreta estensione del fenomeno dell’abusivismo nei singoli contesti territoriali. In tal senso, tale requisito deve trovare applicazione sia in relazione alle regioni a statuto ordinario (costituendo un principio fondamentale della materia “governo del territorio”), sia in relazione alle regioni a statuto speciale (trattandosi di una norma fondamentale di riforma economico-sociale)."
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Di seguito un mio contributo sulle “gemelle” con cui l’Adunanza Plenaria ha inaugurato questo nuovo anno. Tema: fiscalizzazione dell’abuso.
La fiscalizzazione dell'abuso edilizio - Le tre Sentenze gemelle dell'Adunanza Plenaria.
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📢Obbligo di provvedere sulla richiesta di rinegoziazione di una convenzione 📄 L’11 novembre 2024, la sezione IV del Consiglio di Stato ha emesso la sentenza n. 9014, riguardo l’obbligo di provvedere sulla richiesta di rinegoziazione di una convenzione di lottizzazione in presenza di circostanze sopravvenute. 🔍 Punti salienti della decisione: Obbligo di provvedere: “In presenza di un esercizio consensuale del potere pubblico, la legge o la buona fede possono imporre un obbligo di provvedere, senza che ciò escluda la natura bilaterale che connota gli accordi.” Rinegoziazione: “Il privato può chiedere al comune di rinegoziare i contenuti della convenzione urbanistica o di singole sue parti, in applicazione del principio di buona fede e correttezza ex art. 1375 c.c.” Esclusione dell’obbligo: “Non sussiste obbligo di provvedere del comune sulla istanza di rinegoziazione di una convenzione di lottizzazione in presenza di circostanze sopravvenute rilevanti, qualora l’ente locale abbia in passato reiteratamente ribadito il proprio interesse alla piena e integrale attuazione dell’accordo.” https://lnkd.in/edpQyxxT
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