Diffondo la mia ultima pubblicazione in cui per la prima volta mi cimento con una recensione al libro del Prof. Scarchillo sulla Class Action e, essendo una prima volta, non sarebbe potuta essere che per il mio Maestro e per una tematica da me profondamente studiata. Sono entusiasta di condividere questa mia recensione ad un libro che esplora in modo approfondito il tema della class action senza racchiudere questo istituto nei canoni del solo Istituto Giuridico ma si apre a più profonde argomentazioni. Un tema che, come molti sanno, mi sta particolarmente a cuore e su cui ho avuto il privilegio di lavorare per anni, sia come avvocato che come docente universitario e che mi vedrà certamente coinvolto in futuro nelle prossime azioni che saranno intraprese. La mia esperienza internazionale, maturata anche con studi legali negli Stati Uniti, mi ha permesso di comprendere e applicare il concetto di class action in un contesto pratico, dando una prospettiva unica a una tematica così complessa. Da anni, inoltre, la collaborazione con la cattedra di Sistemi Giuridici Comparati del Prof. Scarchillo, mi consente di approfondire costantemente gli sviluppi di questo strumento giuridico, confrontando le mie considerazioni ed il mio lavoro nel dibattito tra esperti del settore, come dimostrano i numerosi richiami alle mie riflessioni, che continuano a sollevare interesse in ambito accademico e professionale. Non è un caso che oggi il tema della class action nell’ambito arbitrale stia guadagnando sempre più attenzione. È un aspetto che continuo ad esplorare in modo innovativo, convinto che questa possa rappresentare una frontiera importante per il futuro del diritto. Il riconoscimento dell'importanza di questi contributi da parte della comunità legale è un segnale della rilevanza che il tema continua a rivestire. Invito quindi tutti coloro che sono interessati a una riflessione approfondita su questo argomento a leggere la recensione, ad approfondire la conoscenza attraverso la lettura del testo del prof. Scarchillo e a unirsi alla discussione. 👉 Leggi la recensione completa e condividi il tuo punto di vista! #ClassAction #Arbitrato #InnovazioneGiuridica #DirittoComparato #Giustizia #SistemiGiuridiciComparati #Avvocato #DocenteUniversitario #Scarchillo
Post di Marco Cosentino, LL.M.
Altri post rilevanti
-
Angelo Falzea nasce a Messina il 26 agosto 1914. Si laurea in Giurisprudenza nel 1936 e svolge l'intera carriera accademica alla Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Messina, come ordinario di diritto privato prima e di diritto civile poi. Falzea diventerà anche il più anziano ed illustre esponente della Scuola messinese di diritto civile, fondata dal suo maestro Salvatore Pugliatti. Ma nelle vene di Falzea non scorre solo il sangue del civilista. Falzea è anche filosofo, o meglio teorico, del diritto. La sua ricerca volge a coniugare la prospettiva logico-formale e filosofica con quella pragmatica del diritto. Il diritto come unicum di forma e sostanza. Per Falzea, le nozioni di “valore” e “interesse” sono i cardini attorno cui deve necessariamente ruotare l’intera impalcatura giuridica. Di qui la rinnovata centralità data al “soggetto”, pensato sia astrattamente, sia nella sua dimensione fattuale, collocata nel tempo e nello spazio (Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridici, Giuffrè, 1939). Docente esigente, rigoroso e integerrimo, maestro della tradizione italiana della scienza del diritto, con le sue ricerche di teoria generale e dogmatica giuridica (Teoria generale del diritto, Giuffrè, 1999) nonché con i suoi numerosi contributi ai più diversi istituti civilistici, ha segnato, in più di sessant'anni di intensa e ricca operosità scientifica, un profondo avanzamento ed un decisivo rinnovamento degli studi giuridici in Italia. #giuristi #giurisprudenza #diritto #Falzea #avvocato #avvocati #law
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Il mese scorso è stato pubblicato dalla Genova University Press il volume "Diritto, morale, politica del diritto", che raccoglie gli Atti dell'omonimo Convegno organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza genovese alla fine del 2022. Tra gli interventi c'è anche un mio contributo, dove cerco di ripercorrere le vicende del movimento italiano per l'"uso alternativo del diritto" degli anni '70, mettendole in relazione con altri movimenti della sinistra giuridica, quali i "critical legal studies" americani o le odierne cliniche legali. Tutto ciò per riflettere su come il dibattito sulla formazione del giurista sia inevitabilmente legato alla funzione che pensiamo i giudici e la giurisdizione debbano rivestire nel nostro ordinamento. L'intervento porta il titolo di "Brevi osservazioni sulla formazione del giurista e sul ruolo del giudice alla luce del dibattito sull’‘uso alternativo del diritto" e, anche se forse non ha il merito di essere poi tanto breve, è perlomeno scaricabile gratuitamente all'indirizzo https://lnkd.in/d4fweCcE, insieme all'intero volume.
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
A che cosa serve il diritto, oggi? La Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ha festeggiato da poco i suoi primi 100 anni di vita, e per l’occasione Vita e Pensiero ha pubblicato un volume prezioso, "Cent’anni di dialogo", che raccoglie gli interventi di una ventina di grandi maestri a proposito dell’eredità e del futuro della scuola giuridica di Largo Gemelli. Tra questi, Luciano Eusebi (che ho avuto la fortuna di avere come mio co-relatore ai tempi della tesi) ha scelto di partire da una provocazione: rispetto alle angosce del tempo che stiamo vivendo, il diritto “appare rimanere inerte, forse attonito, ma comunque non coinvolto: affaccendato a regolare il contingente, mentre tutto può crollare”. “Sembra darsi sempre più per scontata l'idea di relazioni umane inevitabilmente caratterizzate dalla conflittualità”, riflette Eusebi, “secondo una logica che il diritto cerca in qualche modo di imbrigliare, ma che nella sostanza sancisce, senza immaginare alternative”. Al contrario, il diritto “dev'essere disposto, circa il suo ruolo, a un ripensamento, che non può non coinvolgere il pensiero accademico. Ci si dovrà chiedere: in quanto manifestazione emblematica della giustizia, quale modello di quest'ultima - valido ben oltre i confini del contenzioso giudiziario - il diritto ha veicolato nel corso della storia, con riguardo agli aspetti più diversi delle relazioni umane?”. Ecco quindi il punto: il diritto che si riduce all’”idea formale, aritmetica della giustizia in termini di corrispettività” rischia di diventare “un inesorabile moltiplicatore del negativo”: “se a ciò che è male, o che riteniamo tale, è giusto rispondere in modo analogo, la catena del farsi reciprocamente del male, e del doversi reciprocamente difendere, si rivelerà infinita”. Una “giustizia commutativa”, come la definisce Eusebi, in cui anche il dovere di “agire in modo positivo verso l'altro” può trasformarsi in un semplice “contraccambio”, condizionato solo al fatto “dall'aver ricevuto, o dalla prospettiva di ricevere, qualcosa di analogo”. Il grande compito del giurista, allora, è quello di coltivare una visione alternativa della giustizia, che abbia come fine quello di “rendere giusti, o tornare a rendere giusti, rapporti che non lo siano stati, rispetto a tutte le parti coinvolte, nessuna esclusa”. “Se il diritto ha l'obiettivo di una progettazione secondo giustizia dei rapporti relazionali umani che vada oltre l'organizzazione pratica dell'esistente, un simile impegno può costituire la sfida culturale prioritaria, e appassionante, rispetto al futuro di una Facoltà giuridica la quale, come la nostra, ha acquisito la maturità dei suoi cento anni”. Alumni Università Cattolica del Sacro Cuore
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
⬆ ↔ Sinteticità e chiarezza una sorta di endiadi. Per il prof. Federico Bambi, socio accademico della Crusca, il D.M. 110/2023 è un ottimo strumento di valenza culturale per ogni operatore del diritto: legislatore, giudice e avvocato. ➡ La sinteticità è la capacità di " commisurare lunghezza e complessità" per giungere alla chiarezza. #AvvLuigiDiPrisco #chiarezzasinteticità
L’Accademia della Crusca sferza i giuristi: “La lingua del diritto sia chiara”
ildubbio.news
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
La professoressa Vera Fanti, ordinario di Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” Chieti-Pescara scrive un interessante contributo sull'autonomia sostanziale e processuale degli interessi procedimentali quali diritti fondamentali. Il saggio ripercorre gli orientamenti dottrinali volti ad individuare la natura giuridica della posizione del privato a fronte degli obblighi procedimentali a cui è tenuta la P.A. nell’esercizio del suo potere. Nel saggio della docente si sottolinea come, anche alla luce dei recenti arresti giurisprudenziali in tema di responsabilità da contatto sociale, gli interessi procedimentali possano configurarsi come una possibile autonoma situazione giuridica soggettiva nei confronti della pubblica amministrazione che, ormai, assume caratteri suoi propri, non solo sotto il profilo sostanziale, ma anche con riferimento alla tutela. In una tale prospettiva è possibile, altresì, inquadrare gli interessi procedimentali nella categoria dei diritti fondamentali, evidenziando la loro funzione atta a garantire il pieno sviluppo della persona nei suoi rapporti con la P.A., in attuazione degli artt. 2 e 97 della Costituzione.
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Giovedì 16 maggio discuteremo il bellissimo libro di Nicolò Lipari, che con il suo insegnamento continua a dare un contribuito fondamentale alla scienza giuridica : un contributo sempre ispirato ai valori e mai appiattito su un’idea di diritto come sistema logico-formale.
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Segnalo e condivido, per chi fosse interessato, quello che e’ stato forse l’ultimo saggio pubblicato dal prof Lipari in materia di interpretazione. Per me, un gigante. Alcune mie modestissime notazioni. Da sempre, almeno da quando esiste il diritto scritto, all’interpretazione letterale in senso stretto, si e’ sempre accompagnata una interpretazione logico sistematica, fatta a mezzo di “costruzioni giuridiche”. basata su principi e argomenti logico-giuridici di sistema, che possono condurre a dare alla singola disposizione un significato diverso (più ristretto o piu’ ampio) da quello ad essa “prima facie” attribuibile in base al suo significato strettamente letterale (singolarmente considerato ed isolato dal contesto), creando ad es. delle cd “eccezioni implicite” o “norme implicite”. Questa tecnica argomentativa/interpreativa e’ vecchia (credo) come il diritto e corrisponde al vecchio brocardo argomentativo “lex dixit minus quam voluit” o al “distinguishing” di common law. Questa attività di interpretazione mediante “ costruzione giuridica” tuttavia, non e’ come qualcuno ancora oggi vorrebbe far credere, una attività sovversiva o illegittima, o una attività arbitraria di creazione di fonti del diritto fuori dallla Costituzione, ma e’ una attività intellettiva che appartiene, a mio giudizio, al diritto e alla democrazia ed e’ consustanziale all’esperienza giuridica. Essa si svolge in modo mai arbitrario ma e’ sempre derivata e vincolata partendo da norme e principi che sono dati nel sistema e non inventati dall’interprete a suo piacimento, che esistono nel sistema, nei precedenti e nella cultura giuridica. Ogni attribuzione di significato, per quanto lata e di tipo logico sistematica, deve essere giustificata e ogni interpretazione per affermarsi deve saper superare i vari controlli motivazionali previsti in uno stato di diritto. Essa non e’ una attività arbitraria e senza vincoli di creazione a piacimento di una nuova fonte materiale di diritto. Insomma, ricordiamoci sempre che l’interpretazione delle disposizioni in diritto non è un’impresa conoscitiva di ricerca di un “significato” astratto delle parole (come se fosse l’orbita dei pianeti). Essa non e’ indipendente (e non può essere indipendente) dallo scopo e dal contesto pratico a cui è’ finalizzata quella ricerca di significato e dal problema pratico della vita dei consociati che si deve e vuole risolvere tramite di essa, dalla Costituzione in cui si e’ inseriti e dai principi di sistema in cui la suddetta impresa conoscitiva si svolge.
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Quando le visioni scientifiche diventano realtà : colloquio cliente-avvocato in un contesto interdisciplinare e a carattere teorico-pratico 🥰
👉 Il #colloquio #avvocato-#cliente al centro della riflessione del Progetto di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN) 2002 #Edu4Just 👉Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza, 21 novembre 2024 Il colloquio avvocato-cliente. Tra #dovere di #informazione e costruzione della #soluzione del #conflitto L'avvocato e la dimensione relazionale del diritto (Silvana Dalla Bontà) #Simulazione di un primo colloquio avvocato-cliente (Paola Ventura, La Scala Società tra Avvocati e Maurizio Di Rocco, Resolutia - Gestione Delle Controversie) Ne discutono @Silvia Toniolo (Università di Trento) Cenere Carmen (@S.I.Me.F., @MEDeS)
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Oggi 27 maggio, la nostra Francesca Pietrangeli ha tenuto la prima delle sue lezioni in materia di diritto internazionale privato, quale docente a contratto della Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali “L. Migliorini” dell’Università degli Studi di Perugia. La lezione di oggi ha riguardato il Reg. (UE) n. 1259/2010 sulla legge applicabile al #divorzio e alla #separazionepersonale. #dip #dirittointernazionaleprivato #leggeapplicabile #famiglia #regolamentoeuropeo #dirittoUe #privateinternationallaw
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
PhD Candidate | Trainee Lawyer at Nunziante Magrone
1 meseMolto interessante! Complimenti!