Truffa bonus edilizi, sequestrato 1 miliardo di crediti fiscali leggi l'articolo di www.websuggestion.it #masterblog #websuggestion #news #notizie
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Truffa bonus edilizi, sequestrato 1 miliardo di crediti fiscali leggi l'articolo di www.websuggestion.it #masterblog #websuggestion #news #notizie
Truffa bonus edilizi, sequestrato 1 miliardo di crediti fiscali
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Come acquistare crediti derivanti da bonus edilizi in sicurezza?🔐 Ho spiegato questo e molto altro nel mio ultimo video YouTube, corri a vederlo!🏃🏻 Anche tu vuoi vendere o acquistare crediti fiscali? Contattaci per maggiori informazioni. . . . . ✉️Email: Info@amxitaly.com #crediti #cessionidelcredito #bonusedilizia #consulenza #cessioni
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⚖️ | Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche nei bonus edilizi 🖊 La condotta di chi ottiene il riconoscimento di un credito d'imposta per bonus edilizi mediante la trasmissione di false fatture attestanti l'esecuzione di lavori in realtà mai effettuati integra il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, e non quello di indebita percezione di erogazioni pubbliche. La Corte Suprema di Cassazione, con la sentenza n. 40015 del 30 ottobre 2024, ha confermato la condanna per truffa aggravata nei confronti di E.A. e D.G.G., accusati di aver ottenuto indebitamente bonus facciate attraverso pratiche fraudolente. I due indagati hanno registrato false fatture per lavori di ristrutturazione mai effettuati, ottenendo crediti d'imposta fittizi che sono stati successivamente ceduti a Poste Italiane. Le somme incassate sono state movimentate verso conti di società o cittadini cinesi e di altre aziende estere. La Corte ha sottolineato che la condotta illecita integra il delitto di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non quello di indebita percezione, a causa della premeditazione e dell'attività fraudolenta preordinata. 💡 https://lnkd.in/eDDGUfr2 #UltimeDallaCassazione #NovitàGiurisprudenziali
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15 miliardi di truffe per il cosiddetto bonus edilizio, una cifra abnorme. Ai i tempi della pandemia e della cosiddetta rc professionale ad hoc per l'asseveratore e gli interventi di ristrutturazione con il bonus 110% poteva capitare che venissero dichiarate cifre esose per ristrutturare case di valore ben inferiore. Una spirale della crescita dei prezzi che è successivamente sfociata in un rialzo repentino dei tassi interesse per chiedere finanziamenti.
Bonus edilizi, Ruffini: «15 miliardi oggetto di truffe»
ilsole24ore.com
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Bonus edilizi e cessione del credito, conto alla rovescia leggi l'articolo di www.websuggestion.it #masterblog #websuggestion #news #notizie
Bonus edilizi e cessione del credito, conto alla rovescia
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Finalmente un articolo che spiega nel dettaglio i veri rischi che si corrono quando si compra un credito derivante da bonus edilizi, fondamentale soprattutto per i cessionari che sono fortemente frenati, rispetto all'acquisto di tali crediti, dalle conseguenze derivanti dall'acquisto di crediti poi non spettanti! #formazionecontinua #acquistocreditibonusedilizi
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Nel 2023 sono stati bloccati crediti relativi a bonus edilizi per 7,6 miliardi di euro. I dati sono stati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate e sono frutto di diverse azioni di contrasto alle frodi: dal blocco preventivo dei crediti a quello delle comunicazioni passando per lo scarto delle indebite compensazioni con F24
Crediti bonus edilizi: 7,6 miliardi di euro bloccati nel 2023
informazionefiscale.it
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IL PRELIMINARE CHE NON E’ STATO ANCORA REGISTRATO E’ VALIDO? In alcuni casi il preliminare può essere sciolto ma la motivazione “perché non è ancora stato registrato” non è valida. Infatti tutti i preliminari, anche se non ancora registrati, sono pienamente efficaci e vincolanti per le parti. La registrazione del preliminare è un adempimento fiscale da assolvere entro 20 giorni dalla stipula e in caso di ritardo vengono applicate le dovute sanzioni. Da un punto di vista civilistico, se le parti desiderano svincolarsi possono farlo di comune accordo altrimenti, se a volersi ritirare è una soltanto, dovranno essere addotti motivi precisi e tenute in considerazione le eventuali somme, variabili caso per caso, a proprio carico. Evitare il fai-da-te è sempre la scelta migliore quindi, meglio consultare il proprio agente immobiliare di fiducia e, in caso servisse, un avvocato.
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Diritto di Famiglia e delle Successioni - Diritto Immobiliare - Aste Giudiziarie - Sovraindebitamento
❌❌ Per poter vendere l’immobile ipotecato bisognerà fare dei calcoli sulla rendita catastale e presentare un’istanza ben argomentata all’Agente della Riscossione per chiedere a quest’ultima il consenso alla vendita e la partecipazione di un loro funzionario al rogito notarile ovvero tramite consenso preventivo trasmesso anche al notaio. ❌❌ In ogni caso l'Agenzia delle Entrate Riscossione è tenuta obbligatoriamente a prestare il proprio consenso alla vendita qualora si rispettino i criteri di calcolo catastale, a prescindere dall'ammontare del debito. 👉 Puoi rivolgerti al tuo professionista di fiducia per la Presentazione dell’istanza. 👉 https://lnkd.in/dXnFx8KU #dirittoimmobiliare #astegiudiziarie #debiti #pignoramento #fisco #sovraindebitamento #riscossione #legaladvice #equitalia #avvocatocivilista #consulenzalegale #civilista #legalnews #debito #agenziadelleentrate #immobile #aste
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Consulente Immobiliare, vendite, locazioni, gestioni immobiliari, Milano - Marbella - Ibiza - Dubai - Bali
Cambiamenti nei rogiti immobiliari: non più obbligatorio indicare l'importo delle provvigioni Nel Ddl Lavoro arriva una norma che cambia i contratti di vendita delle abitazioni non sarà più obbligatorio indicare quanto è stato pagato all’agente immobiliare . Cambiano i rogiti. A breve non sarà più obbligatorio indicare l’ammontare delle provvigioni pagate al proprio agente immobiliare al momento dell’acquisto o della vendita di una casa. Basterà, invece, indicare il numero della fattura e dichiarare che quanto pagato coincide con quanto scritto sul documento. La novità è stata inserita nel Ddl Lavoro appena approdato al Senato, dopo il passaggio alla Camera. E fa, nella sostanza, tabula rasa di una norma inserita in una delle lenzuolate di liberalizzazione dell’allora ministro dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani: il decreto legge n. 223/2006. Dopo diversi tentativi (la modifica era stata bocciata più volte negli anni scorsi), siamo a un passo da questo cambiamento piuttosto significativo in fase di acquisto di un immobile. Per capire cosa è cambiato, bisogna ricordare che la norma attualmente ancora in vigore prevede che, al momento della vendita, le parti dichiarino se si sono avvalse di un mediatore, identificandolo tramite codice fiscale o partita Iva, e riferendo il suo numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della Camera di commercio. Questa parte non è stata modificata, a differenza dell’ultimo adempimento, in base al quale oggi bisogna dichiarare l’ammontare della spesa sostenuta da entrambe le parti a titolo di provvigione per il mediatore e «le analitiche modalità di pagamento della stessa». Su questa spesa, peraltro, chi compra ha diritto a una detrazione del 19% su un importo massimo di mille euro. In questo modo, compratore e venditore, dopo avere trattato separatamente sulla cifra da versare all’agente immobiliare, al momento del rogito scoprono le carte e dichiarano esplicitamente quanto hanno pagato. Si tratta di un adempimento pensato a suo tempo, chiaramente, in chiave anti-evasione. Ora, però, le cose stanno per cambiare, perché la nuova norma prevede che nel rogito possa essere indicato «l’ammontare della spesa sostenuta per tale attività o, in alternativa, il numero della fattura emessa dal mediatore e la corrispondenza tra l’importo fatturato e la spesa effettivamente sostenuta». Inoltre, bisognerà sempre specificare «le analitiche modalità di pagamento». Diventa, in sostanza, sufficiente indicare un riferimento alla fattura, senza per forza segnalare la cifra corrisposta all’agente. Perché le provvigioni degli agenti immobiliari escono dai rogiti leggi l'articolo completo: https://lnkd.in/ejpkBXkr
Cambiamenti nei rogiti immobiliari: non più obbligatorio indicare l'importo delle provvigioni
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