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Post di Mela Works
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Queste e altre centinaia di domande simili si stanno accumulando.... che siano "centri assistenza" o i "nuovi manutentori squalificati" come era facile vaticinare iniziano i contenziosi ...... ne volete uscire fuori? Volete sapere come stanno effettivamente le cose? Come fare e come comportarsi in situazioni simili? Beh....è il mio mestiere..... Sotto a chi tocca 😂😂😂😉 Ciao siccome come sai progetto impianti antincendio e siccome i centri assistenza stanno "dettando legge" volevo sapere la Tua opinione ed anche se ce scritto da qualche parte (e mi è sfuggito)nella Norme uni 12845/ 10779 o altre norme.. dove inizia e dove finisce la responsabilità del centro assistenza che va ad avviare il gruppo di pompaggio e dove inizia la mia responsabilità di progettista dell'impianto antincendio. Faccio due semplice esempio. Se il diametro del tubo di aspirazione è inferiore al diametro della Vs pompa (e quindi l'acqua avrà una velocità maggiore) il Vs centro assistenza avvia lostesso il gruppo o no? di chi è la responsabilità? del centro assistenza o del progettista?. Oppure.. se i collegamenti tra il gruppo di pompaggio e l'impianto antincendio sono in polietilene anche a vista...(stesse domande di cui sopra) Ringrazio anticipatamente per l'attenzione........
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‼️Sono aperte le iscrizioni al #Corso per i gestori della crisi da sovraindebitamento organizzato dalla Fondazione ADR Commercialisti e dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ‼️ Lieta di far parte del panel dei relatori ➡️ segui il #programma 👇
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𝗧𝗲𝘀𝘁𝗼 𝗨𝗻𝗶𝗰𝗼 𝗗.𝗟𝗴𝘀. 𝟴𝟭/𝟬𝟴: 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗚𝗲𝗻𝗻𝗮𝗶𝗼 𝟮𝟬𝟮𝟱 download: ☛https://lnkd.in/dMUjPnKM☚ 𝗡𝗼𝘃𝗶𝘁𝗮̀ 𝗶𝗻 𝗾𝘂𝗲𝘀𝘁𝗮 𝘃𝗲𝗿𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲: Inserita la nota INL prot. 5662 del 23/07/2024 “chiarimenti circa il numero di operatori abilitati alla conduzione generatori di vapore”; Introdotto l’Allegato XLIII-bis e inserite le modifiche agli artt. 26, 29, 55, 222, 223, 229, 232, 233, 234. 235. 236, 237, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, alla rubrica del capo II del titolo IX e agli Allegati 3B, XXXVIII, XXXIX (abrogazione) e XLIII, come disposto dal D.Lgs. 4 settembre 2024, n. 135 recante “Attuazione della dir (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti canc o mutageni durante il lavoro”; Inseriti gli interpelli n. 4 del 30/09/2024, n. 5 e n. 6 del 24/10/2024, n. 7 del 21/11/2024, n. 8 del 12/12/2024; Inserita la nota INL prot. 9326 del 09/12/2024 ad oggetto: “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti” Inserite le modifiche agli artt. 12, 38, 41, 65, 304 ed introdotto l’articolo 14-bis come disposto dall’art. 1, Legge dicembre 2024, n. 203 recante “Disposizioni in materia di lavoro” Inseriti, come link i seguenti documenti: Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 14843 del 20/11/2024 ad oggetto: ”Aggiornamento delle tariffe per l’attività di verifica periodica delle attrezzature di lavoro”; Circolare del Ministero dell’Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, prot. n. 19631 del 03.12.2024, ad oggetto “DM 1° settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. D.M. 13 Settembre 2024 – Prime istruzioni operative; Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 2540 del 16/03/2006 ad oggetto “Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l’incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche”; Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, rep 178/CSR del 18/07/2008 ad oggetto “Intesa in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata del 30 ottobre 2007 sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi”
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RISPOSTE OVVIE per DOMANDE SCONTATE . La CCIA di Modena ha avanzato istanza di interpello per tre domande in merito al preposto. Duole dire che erano tutte e tre decisamente ovvie per qualunque "addetto ai lavori". La Commissione Interpelli ha risposto con l'interpello 04/2024, confermando quanto già era chiaro, che in sintesi si può riassumere così: 1) la figura del preposto può coincidere con quella del datore di lavoro soltanto laddove, per dimensione e assetto dell'azienda, il DdL sovrintenda direttamente alle attività; 2) Un lavoratore non può essere preposto di se stesso (questa per tutti coloro che in ordine di appalto, con un solo lavoratore, continuano a dire che il preposto è obbligatorio....); 3) Che non solo il preposto in tutti i casi di appalto/subappalto (esclusi singolisti, di cui al punto precedente) va indicato, ma che tale figura non può essere rivestita ad esempio dal capo commessa (o project manager che dir si voglia) se costui di fatto non è sul luogo ove si svolge l'attività.
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E' stato un duro lavoro ma alla fine la soddisfazione ha vinto sulla fatica! Si tratta del mio secondo intervento nella rivista Rivista Controllo di gestione n. 5/2024 edita da Wolters Kluwer Italia. In questo intervento, porto un caso pratico, tratto dalla mia attività di consulenza giornaliera: L'analisi del BEP in una ditta del settore dell'edilizia. Potete trovare l'articolo completo a questo link https://lnkd.in/dyY_R5yY Di seguito ne riporto i tratti iniziali introduttivi.
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Termini per la fruizione del servizio di stampa del format di registro di carico e scarico e vidimazione dei FIR e registri digitali. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA). Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione. Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025. Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.
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Perchè attendere il passaggio delle consegne per verificare la correttezza della gestione contabile del condominio? https://ift.tt/t6xULQk Il condomino può sempre controllare se l'amministratore esegue il mandato con trasparenza e lo può fare con tutti gli strumenti messi a sua disposizione dalle norme concernenti la disciplina del condominio.
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𝐋'𝐀𝐍𝐀𝐂 𝐫𝐢𝐛𝐚𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 Nell'esercizio della propria attività di vigilanza, con riguardo ad un affidamento in somma urgenza operato da un Comune, #ANAC ha ribadito le condizioni base per il ricorso alla #sommaurgenza: - Verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio; - Redazione di un verbale di somma urgenza con l’indicazione dei motivi dello stato di urgenza e delle relative cause e dei lavori necessari per rimuoverlo; - L’esecuzione dei lavori può essere affidata direttamente ad un operatore economico definendo consensualmente il corrispettivo; - Il RUP deve compilare entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e trasmetterla unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’approvazione della stessa. ANAC ha quindi censurato il ricorso alla somma urgenza ex art. 140 del Codice (e prima art. 163 del D.lgs. n. 50/2016) da parte del Comune per "𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢𝘭𝘪 𝘶𝘴𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘳𝘢𝘪𝘭 𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘢𝘴𝘧𝘢𝘭𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢", trattandosi in questo caso di manutenzione ordinaria e non di attività che possano essere affidate in somma urgenza.
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molto interessante
𝐋'𝐀𝐍𝐀𝐂 𝐫𝐢𝐛𝐚𝐝𝐢𝐬𝐜𝐞 𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐧𝐝𝐢𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐢𝐥 𝐫𝐢𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐚 𝐮𝐫𝐠𝐞𝐧𝐳𝐚 Nell'esercizio della propria attività di vigilanza, con riguardo ad un affidamento in somma urgenza operato da un Comune, #ANAC ha ribadito le condizioni base per il ricorso alla #sommaurgenza: - Verificarsi di circostanze impreviste e pregiudizievoli che non consentano alcun indugio; - Redazione di un verbale di somma urgenza con l’indicazione dei motivi dello stato di urgenza e delle relative cause e dei lavori necessari per rimuoverlo; - L’esecuzione dei lavori può essere affidata direttamente ad un operatore economico definendo consensualmente il corrispettivo; - Il RUP deve compilare entro 10 giorni dall’ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e trasmetterla unitamente al verbale di somma urgenza alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l’approvazione della stessa. ANAC ha quindi censurato il ricorso alla somma urgenza ex art. 140 del Codice (e prima art. 163 del D.lgs. n. 50/2016) da parte del Comune per "𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘪 𝘴𝘵𝘳𝘢𝘥𝘢𝘭𝘪 𝘶𝘴𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪 𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘪𝘵𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘨𝘶𝘢𝘳𝘥𝘳𝘢𝘪𝘭 𝘦 𝘭𝘦 𝘢𝘵𝘵𝘪𝘷𝘪𝘵à 𝘥𝘪 𝘢𝘴𝘧𝘢𝘭𝘵𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢", trattandosi in questo caso di manutenzione ordinaria e non di attività che possano essere affidate in somma urgenza.
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Ci sono alcuni importanti aggiornamenti in merito al cosiddetto “Decreto Controlli”, ovvero il DM 1° settembre 2021, che introduce un sistema di qualificazione per le persone che effettuino manutenzione sui presidi antincendio. Com'è noto, l’entrata in vigore del provvedimento è stata prorogata al prossimo 25 Settembre 2024. Da tale data, quindi, sarà obbligatorio per le persone che effettuino attività di manutenzione sui presidii indicati essere “qualificati”, ovverosia possedere un’attestazione rilasciata dai Vigili del Fuoco. Confartigianato Imprese SI E' BATTUTA per alcuni IMPORTANTI RISULTATI in favore delle #Imprese, tra i quali le varie proroghe, la semplificazione delle procedure d'esame, valorizzando, ad esempio, l'esperienza sul campo; la semplificazione delle prenotazioni, il risparmio sulle marche da bollo (1 sola, a prescindere dal numero di presidi per i quali ci si vuole qualificare)... E MOLTO ALTRO!). LEGGI TUTTA LA NOTIZIA... #decretocontrolli #antincendio #impianti #ConfartigianatoImpiantiVerona #ConfartigianatoVerona #Verona #NoiConfartigianato #CostruttoridiFuturo #IntelligenzaArtigiana NADIA CUGILDI
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