Segnaliamo la decisione su natura ed effetti dei provvedimenti di sospensione del deposito digitale per 'malfunzionamento' https://lnkd.in/ekXJJRSf
Post di Penale Diritto e Procedura
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📁 Deposito più smart e veloce con le nuove specifiche tecniche per il processo telematico! Dal 30 settembre le nuove regole saranno efficaci in tutti gli uffici giudiziari. Un ulteriore passo in avanti nell’ottica di rafforzamento del processo di digitalizzazione della giustizia fortemente voluto dal Governo, che si sta realizzando attraverso gli investimenti fin qui sostenuti dal Ministero, con il supporto dei fondi destinati dal Pnrr, per trasformare il sistema italiano in un modello efficiente di digitalizzazione a disposizione dei cittadini. Le principali novità: 📍 Via libera al deposito telematico dei file multimediali, sia immagine che audio e video, e aumenta il numero dei formati consentiti; 📍Raddoppia la dimensione dei file che è possibile depositare per via telematica, da 30 a 60 megabyte; 📍Sul Portale dei depositi telematici (PDT), i difensori possono già trasmettere presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano oltre 128 atti processuali, ai quali si aggiungono ora gli allegati multimediali; sul Portale delle notizie di reato (PNR) agli oltre 120 atti investigativi che possono depositare le Forze di polizia e gli altri soggetti legittimati, dalla querela all’informativa conclusiva delle indagini, si aggiungono ora gli allegati multimediali; 📍Più facili anche i pagamenti telematici per tutti gli operatori del mondo giustizia: sul Portale dei servizi telematici (PST) è già operativo il sistema PagoPA; 📍Le nuove norme ampliano la platea di soggetti che possono iscriversi al Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.) dei domicili digitali; 📍Verrà introdotta l’accettazione automatica dei depositi di atti e documenti fatti dai soggetti abilitati esterni, sia nei sistemi civili che in quelli penali; il cancelliere interverrà solo nei casi di errore bloccante.
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Il contributo di Gabriele Pezzano e Assunta Buongiorno per Giurisprudenza Penale.
Insieme ad Assunta Buongiorno abbiamo analizzato una criticità del Decreto Omnibus in relazione al D. Lgs. #231/2001. 🆕 La norma ha introdotto una specifica disposizione legislativa finalizzata al potenziamento della tutela dei diritti d’autore, specialmente nel contesto digitale, incrementando la responsabilità dei fornitori di servizi digitali e ampliando la possibilità di intervento delle autorità competenti. 👨⚖️ Il terzo comma del nuovo art. 174-sexies afferma che "fuori dai casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino a un anno; si applica l’articolo 24bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231". 🤷♂️ è proprio quest'ultimo rinvio a destare più di una perplessità. Qui trovate le nostre riflessioni per Giurisprudenza Penale. #MOGC231 #OdV #compliance https://lnkd.in/dZMyAKB2
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Insieme ad Assunta Buongiorno abbiamo analizzato una criticità del Decreto Omnibus in relazione al D. Lgs. #231/2001. 🆕 La norma ha introdotto una specifica disposizione legislativa finalizzata al potenziamento della tutela dei diritti d’autore, specialmente nel contesto digitale, incrementando la responsabilità dei fornitori di servizi digitali e ampliando la possibilità di intervento delle autorità competenti. 👨⚖️ Il terzo comma del nuovo art. 174-sexies afferma che "fuori dai casi di concorso nel reato, le omissioni della segnalazione di cui al comma 1 e della comunicazione di cui al comma 2 sono punite con la reclusione fino a un anno; si applica l’articolo 24bis del decreto legislativo 8 giugno n. 231". 🤷♂️ è proprio quest'ultimo rinvio a destare più di una perplessità. Qui trovate le nostre riflessioni per Giurisprudenza Penale. #MOGC231 #OdV #compliance https://lnkd.in/dZMyAKB2
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Un sistema quanto mai barocco e complicato
Avvocato | scrittura di atti chiari e sintetici (servizio per avvocati e non) | proprietà e successioni | obbligazioni e contratti | responsabilità civile | diritto di famiglia |
Cass. ord. n. 11706 del 2.5.2024 - Il sistema del deposito telematico (cosiddetto delle 4 pec). - Un'interfaccia complessa da semplificare. Consolidando l'indirizzo già espresso più volte, la Corte detta le linee guida, ricavate dall'interpretazione delle varie norme tecniche vigenti. Tuttavia, a mio parere, la decisione evidenzia che siamo in presenza di un sistema complicato e non funzionale, che genera errori con conseguenze gravi come nella fattispecie. È ora di chiedersi, come già fatto da tanti giuristi informatici, se il legislatore, che pretende chiarezza e sinteticità degli atti, non debba semplificare l'interfaccia, unica nel suo genere e sconosciuta ad altri ordinamenti stranieri. #avvluigidiprisco
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Le Posta Elettronica Certificata è divenuta oramai uno strumento imprescindibile per garantire immediatezza e certezza nel campo delle comunicazioni e in particolare in quello delle notificazioni di atti giudiziari. Ma cosa succede se il domicilio digitale iscritto in uno dei registri pubblici ufficiali, che dovrebbe essere riferito esclusivamente ad un solo soggetto giuridico, risulta in realtà attribuito contemporaneamente a più soggetti, diversi tra loro? #pec #notificazioni
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📌 Ordine indagine europeo e acquisizione all’estero della messaggistica criptata ⚖️ Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le sentenze gemelle nn. 23755 e 23756/2024, hanno affermato i seguenti principi di diritto: ✅ “La trasmissione, richiesta con ordine europeo di indagine, del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 234-bis c.p.p., che opera al di fuori delle ipotesi di collaborazione tra autorità giudiziarie, bensì nella disciplina relativa alla circolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238 e 270 c.p. p. e 78 disp. att. c.p.p.“; ✅ “In materia di ordine europeo di indagine, le prove già in possesso delle autorità competenti dello Stato di esecuzione possono essere legittimamente richieste ed acquisite dal pubblico ministero italiano senza la necessità di preventiva autorizzazione da parte del giudice del procedimento nel quale si intende utilizzarle“; ✅ “L’emissione, da parte del pubblico ministero, di ordine europeo di indagine diretto ad ottenere il contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite e decrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti ad essa, non deve essere preceduta da autorizzazione del giudice italiano, perché tale autorizzazione, nella disciplina nazionale relativa alla circolazione delle prove, non è richiesta per conseguire la disponibilità del contenuto di comunicazioni già acquisite in altro procedimento“; ✅ “La disciplina di cui all’art. 132 d.lgs. n. 196/2003, relativa all’acquisizione dei dati concernenti il traffico di comunicazioni elettroniche e l’ubicazione dei dispositivi utilizzati, si applica alle richieste rivolte ai fornitori del servizio, ma non anche a quelle dirette ad altra autorità giudiziaria che già detenga tali dati, sicché, in questo caso, il pubblico ministero può legittimamente accedere agli stessi senza chiedere preventiva autorizzazione al giudice davanti al quale intende utilizzarli“; ✅ “L’utilizzabilità del contenuto di comunicazioni scambiate mediante criptofonini, deve essere esclusa se il giudice italiano rileva che il loro impiego determinerebbe una violazione dei diritti fondamentali, fermo restando che l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione grava sulla parte interessata“; ✅ “L’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmo utilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo delle stesse non determina una violazione dei diritti fondamentali, dovendo escludersi, salvo specifiche allegazioni di segno contrario, il pericolo di alterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio è inscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura, ed una chiave errata non ha alcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente“.
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📌 #Processotelematico: dal 30 settembre operative le nuove regole tecniche Dato l’interesse per gli #avvocati riportiamo una sintesi: Tra le principali novità, il via libera al deposito telematico dei file multimediali, sia immagine che audio e video. Non sarà più necessario caricarli su supporti, come penne usb o cd, e chiedere al giudice l’autorizzazione al deposito. Ampliato anche il numero di formati consentiti: non solo i classici mp4 per i video e mp3 per gli audio, ma anche mpeg2, mpeg4, avi, flac, raw, wav e aiff. Sarà possibile il deposito anche dei file compressi, in estensione *.arj, *.zip, *.rar, colmando così una grave lacuna della precedente disciplina. Raddoppia la dimensione dei file che è possibile depositare per via telematica: da 30 a 60 megabyte, sia nei procedimenti civili che penali, consentendo alle parti del processo di depositare telematicamente atti e documenti con un unico invio. Con le nuove specifiche tecniche aumenta anche il numero dei file depositabili attraverso i noti portali ministeriali. Sul Portale dei depositi telematici (PDT), i difensori possono già trasmettere presso qualsiasi ufficio giudiziario italiano oltre 128 atti processuali, ai quali si aggiungono ora gli allegati multimediali; sul Portale delle notizie di reato (PNR) agli oltre 120 atti investigativi che possono depositare le Forze di polizia e gli altri soggetti legittimati, dalla querela all’informativa conclusiva delle indagini, si aggiungono ora gli allegati multimediali. Più facili anche i pagamenti telematici per tutti gli operatori del mondo giustizia: sul Portale dei servizi telematici (PST) è infatti già operativo il sistema PagoPA. Le nuove norme ampliano la platea di soggetti che possono iscriversi al Registro generale degli indirizzi elettronici (RE.G.IND.E.) dei domicili digitali. Ad accedere al fascicolo telematico saranno infatti anche i soggetti esterni costituiti in forma di enti privati, nominati ausiliari del giudice, o che collaborino con l’autorità giudiziaria in settori particolari, come quelli della famiglia e dei minori. Le associazioni rappresentative dei consumatori potranno svolgere una funzione di assistenza ai cittadini nei processi di competenza del Giudice di pace. Per velocizzare i tempi di deposito degli atti processuali e garantire altresì il diritto di difesa degli avvocati, infine, verrà introdotta l’accettazione automatica dei depositi di atti e documenti fatti dai soggetti abilitati esterni, sia nei sistemi civili che in quelli penali, restando l’intervento del cancelliere riservato ai casi residuali di errore bloccante.
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Condivido il mio ultimo approfondimento: cosa succede se l’indirizzo PEC iscritto in uno dei registri pubblici ufficiali, che dovrebbe essere rinconducivile esclusivamente ad un solo soggetto, risulta in realtà attribuito a più soggetti?
Le Posta Elettronica Certificata è divenuta oramai uno strumento imprescindibile per garantire immediatezza e certezza nel campo delle comunicazioni e in particolare in quello delle notificazioni di atti giudiziari. Ma cosa succede se il domicilio digitale iscritto in uno dei registri pubblici ufficiali, che dovrebbe essere riferito esclusivamente ad un solo soggetto giuridico, risulta in realtà attribuito contemporaneamente a più soggetti, diversi tra loro? #pec #notificazioni
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Una interessante riflessione tecnico-giuridica sul Portale deposito atti penali (PDP), che pone in evidenza i vantaggi della digitalizzazione nel processo penale e le criticità operative incontrate dagli avvocati.
L’articolo di Davide Tutino, pubblicato su Vita Forense n.3 di ottobre 2024, alle pagine 25-27, analizza l’introduzione del Portale deposito atti penali (PDP), evidenziando i vantaggi della digitalizzazione nel processo penale e le criticità operative incontrate dagli avvocati. Sebbene il PDP renda più efficiente il deposito degli atti, emergono problemi legati alla gestione tecnologica, all’accesso tramite SPID o CNS, e alla necessità per gli avvocati di aggiornarsi tecnologicamente. Vengono citati vari interventi normativi, tra cui il D.Lgs. 150/2022 e i decreti del 2023, che hanno reso obbligatorio l’uso del PDP, ma permangono ostacoli come il doppio binario tra digitale e cartaceo e la difficoltà nell’accesso ai fascicoli. L’autore sottolinea l’importanza di garantire sicurezza informatica e parità di accesso tecnologico per evitare l’esclusione digitale. #pdp link: https://lnkd.in/dGpgGkne
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La perversione del processo digitale. Tutti abbiamo letto la sentenza della Cassazione che ha confermato l’inammissibilità del ricorso ricevuto da un indirizzo pec della Corte d’appello di Bari non formalmente abilitato alla ricezione delle impugnazioni (pur ricevendo regolarmente le comunicazioni). Come dire che l’atto è inammissibile se il cancelliere che lo riceve è diverso da quello formalmente preposto a ciò. L’inammissibilità digitale deriverebbe, secondo la Cassazione, dalla riforma Cartabia (art. 87-bis comma 1 d.lgs. 150 del 2022) che, in materia coperta da riserva di legge e dal principio di tassatività, ha delegato alle fonti secondarie la regolamentazione (provvedimento DGSIA). Sempre secondo la Cassazione non si applicherebbe nemmeno il generale favor impugnationis, sancito dall’art. 568 comma 5 c.p.p., in quanto riferibile all’impugnazione presentata al giudice “sbagliato”, ma non alla pec “sbagliata”. Il formalismo digitale è un’arma troppo affilata lasciata dal legislatore apprendista stregone nelle mani della giurisprudenza. Prevedendo l’ennesima deriva efficientista in salsa telematica, con Beniamino Migliucci ed Eriberto Rosso, già a settembre 2024, avevamo proposto alla Commissione Nordio il rimedio (finora inascoltati), suggerendo di inserire nell’art. 568 c.p.p. il seguente comma 5-bis: L’impugnazione non può essere dichiarata inammissibile per inosservanza delle formalità telematiche relative alle modalità di deposito della stessa. Bisogna riprendere questa proposta e trasformarla in legge al più presto.
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