#cpminore #reclamo Corte Appello Napoli 21 giugno 2024 Nonostante l’omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dice al riguardo l’art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l’art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l’identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice: il reclamo ai sensi dell’art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto ad alcune procedure (in particolare all’impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo), vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma (ad esempio nell’art. 70 comma 8 CCII a proposito dell’impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 74 CCII, seppure effettuato con riferimento alle sole regole procedurali disciplinanti lo svolgimento della procedura concordataria e nell’art. 82, quinto comma, CCII per l’impugnazione della sentenza che revoca l’omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell’art. 51. fonte ilcaso.it
Post di Roberto Sposato
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#ingiustificatoarricchimento Corte di Cassazione, Sezione Terza, 13 marzo 2024, n. 6735 Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento, avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale, è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.(Nella specie, la S.C. ha confermato, sul punto, la sentenza impugnata che aveva ritenuto ammissibile l'azione di arricchimento senza causa, in relazione a dazioni di denaro, proposta in via subordinata rispetto all'azione ex art. 2932 c.c., basata su di un patto fiduciario di intestazione di un immobile, ritenuta infondata per difetto di prova del pactum fiduciae e, dunque, per inesistenza ab origine del titolo giustificativo dell'azione). Fonte Ilcaso.it
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#adr Tribunale di Verona 2 aprile 2024 La clausola c.d. di “infallibilità” non è di ostacolo all’omologa dell’accordo di ristrutturazione. Al riguardo va osservato che: - questo tipo di clausola è riconducibile alla categoria dei patti di incoercibilità del credito, oggetto di esame da parte della dottrina e di poche pronunce giurisprudenziali di merito; - i dubbi sulla validità di tali patti (sotto il profilo causale) si pongono nell’ipotesi di esclusione assoluta della coercibilità, poiché essa si tradurrebbe in una sorta di annichilimento del sinallagma, eliminando del tutto una caratteristica essenziale dell’obbligazione giuridica; - gli stessi dubbi invece non si pongono nell’ipotesi di semplice riduzione dei diritti di azione coercitiva riconosciuti al creditore, come nell’ipotesi di esclusione del diritto di promuovere l’apertura di un’esecuzione concorsuale (tramite la liquidazione giudiziale o controllata) con conservazione del diritto di promuovere l’azione esecutiva individuale e viceversa; - d’altra parte, la disposizione che riconosce ai creditori il diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale deve ritenersi dettata a tutela degli interessi individuali dei creditori stessi ed è quindi derogabile, posto che l’interesse generale in questa materia è assicurato dalla previsione della legittimazione concorrente del Pubblico Ministero; - nel caso di specie, l’esclusione del diritto di promuovere l’apertura della liquidazione giudiziale non è accompagnata dalla previsione di limitazioni del diritto di promuovere esecuzioni individuali in caso di inadempimento dell’accordo e, quindi, non si pongono dubbi di validità della clausola in esame. [Nel caso di specie, la clausola c.d. di “infallibilità” prevedeva che nell’ipotesi di omessa esecuzione dell’accordo “… si impegna a non proporre nei confronti di … la domanda di cui all’articolo 37 del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza, salvo il caso in cui detta domanda sia presentata dal pubblico ministero… ) Ilcaso.it
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#supersocietàdifatto #socioavvocato Corte di Appello di Napoli 8 novembre 2024 Non può integrare la prova presuntiva della esistenza di una supersocietà di fatto la mera difesa giudiziale nel medesimo procedimento e in momenti diversi di alcune società, circostanza che potrebbe al più soltanto costituire indizio di un eventuale interesse di gruppo fra le società ma non necessariamente una prova di un esercizio in comune di una medesima attività economica fra le stesse e né tanto meno una prova della qualità di socio di fatto eventualmente rivestita dal legale e socio, trattandosi di una mera attività professionale espletata su incarichi ricevuti di volta in volta dalle dette distinte società, difettando nel caso la risultanza di rilevanti elementi tali da evidenziare o ingenerare nei terzi la convinzione della esistenza di un eventuale diretto e sostanziale interesse di detto avvocato.
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Corte di Cassazione, Sezione 3,12 luglio 2024, n. 19314 La Sezione Terza civile ha disposto, ai sensi dell’art. 374, comma 2, c.p.c., la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite della seguente questione, sinora esaminata soltanto in una decisione penale (Cass. pen., Sez. 4, Sentenza n. 33187 del 28/06/2012 Cc. (dep. 23/08/2012), che si presenta di massima di particolare importanza, sia perché attinente al fondamentale tema delle cause di prelazione e degli interessi ad esse sottesi, sia perché queste vengono in rilievo in controversie devolute anche ad altre Sezioni della Corte: Se – in base alla regola dell’art. 2748, comma 2, c.c. – il creditore che gode del privilegio previsto dall’art. 316, comma 4, c.p.p. va preferito, nella distribuzione del ricavato dalla vendita di beni immobili, al creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente al sequestro penale oppure se – in forza della clausola di riserva della citata disposizione – la legge dispone diversamente (come già finora riconosciuto solo per escludere la prevalenza del privilegio sulle ipoteche nel caso in cui il primo sia previsto a tutela esclusivamente di interessi di natura individuale, ai sensi dell’art. 2775-bis c.c., a garanzia dei crediti del promissario acquirente conseguenti alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell’art. 2645-bis c.c.), con una «deroga non necessariamente contenuta in un esplicito precetto, ma che può e deve essere individuata nell’ordinamento nel suo complesso, attraverso la lettura e l’interpretazione normativa che tenda all’armonioso coordinamento dello specifico istituto in trattazione con l’intero sistema». Ilcaso.it
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#trustliquidatorio #art1322cc Tribunale di Modena 26 aprile 2023 Un c.d. trust liquidatorio, istituito da un socio accomandatario su alcuni beni di sua proprietà per garantire e soddisfare i creditori sociali della sas, è riconoscibile nel nostro ordinamento solo qualora venga accertato che gli interessi concretamente perseguiti dal settlor siano meritevoli di tutela. Pertanto, l’oggetto del c.d. giudizio di meritevolezza deve essere rappresentato dalla causa concreta del trust liquidatorio, come risultante dall’atto istitutivo dello stesso. Lo stato di insolvenza in cui eventualmente versi il settlor al momento istitutivo di un c.d. trust liquidatorio è idoneo ad escluderne la meritevolezza solo qualora continuativamente collegato all’insolvenza che ha determinato successivamente il fallimento del disponente, questo collegamento essendo tale da far presumere la preordinazione dell’atto allo scopo elusivo della procedura concorsuale, secondo il meccanismo fissato dall’art. 2729, comma 1, c.c. L’omesso avvio da parte del trustee della fase di liquidazione programmata nell’atto istitutivo di un c.d. trust liquidatorio, che pur funge da indice della volontà del disponente contraria alla realizzazione del trust, non rappresenta di per sé un fatto sopravvenuto idoneo a incedere in modo diretto sulle ragioni poste a necessario fondamento di un precedente giudicato intervenuto tra le stesse parti, rimuovendone pienamente la portata impeditiva. Ilcaso.it
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GUIDA OPERATIVA - PROCESSO CIVILE: LE MODIFICHE AL LIBRO SECONDO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: RIFORMA DEL GIUDIZIO DI CASSAZIONE: LA RIFORMA DEL GIUDIZIO IN CASSAZIONE 1. Nota introduttiva La recente modifica introdotta con la c.d. “riforma Cartabia”, ha lambito anche la disciplina inerente al giudizio in Cassazione. In siffatto ambito il Legislatore si è limitato ad introdurre ed implementare talune norme di dettaglio, con l’obiettivo di meglio specificare il paradigma processuale voluto dalla citata riforma, senza stravolgere dunque le fondamenta alla base della citata novella legislativa. 2. Disamina delle modifiche al libro secondo del codice di procedura civile La recente riforma voluta dal Legislatore ha apportato, dunque, una serie di novità anche con riferimento alla disciplina concernente il processo di legittimità: dai nuovi requisiti di contenuto del ricorso in Cassazione alle nuove regole cui deve farsi riferimento in tema di c.d. “controricorso”. Prima di esaminare analiticamente le modifiche introdotte, risulta d’uopo rimembrare l’istituto che qui ci si accinge a studiare, cioè il ricorso in Cassazione: esso rappresenta un mezzo di impugnazione ordinaria, a critica vincolata, che non contempla una valutazione del merito della causa; difatti, questo prevede in via esclusiva una mera revisione dell’iter processuale che ha condotto alla pronuncia oggetto di contestazione, nonché del giudizio di diritto reso con la medesima sentenza. In estrema sintesi, la funzione della Suprema Corte è quella di assicurare l’uniforme interpretazione della legge e l’unità del diritto (c.d. funzione nomofilattica). ✍ Avv. Mario Benedetti e Dott.ssa Marta Minnici, BLB Studio Legale Consultazione riservata agli abbonati di Top24Diritto: https://lnkd.in/ds_fmgZC #processocivile #top24diritto
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📜 SAGGIO | Le domande tardive e c.d. “ultratardive” nella liquidazione giudiziale 🖋 di Alessandro Motto, Ordinario di diritto processuale civile nell’Università degli Studi dell’Insubria 📄Il lavoro esamina la disciplina delle domande tardive e c.d. “ultratardive” (o supertardive) di cui all’art. 208 del Codice, analizzando i relativi presupposti, il procedimento e gli effetti del provvedimento di ammissione in via tardiva. Una trattazione specifica è dedicata all’ammissione al passivo dei crediti sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, in ordine a cui il Codice non detta regole espresse e si riscontrano orientamenti divergenti nella giurisprudenza di legittimità. https://lnkd.in/dyyEwFjR
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>> Pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia il D.M. 5 novembre 2024 con l'elenco delle varie Corti d’Appello Leggi l'articolo completo 👇 Altalex Wolters Kluwer Italia #Avvocati #PraticantiAvvocati #EsameAvvocato #EsameAvvocato2024 #PraticanteAvvocato
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📜 SAGGIO | L’applicabilità delle misure protettive e cautelari nell’ambito del concordato semplificato e la via stretta dell’analogia legis: in attesa del correttivo 🖋 di Elisabetta Sorci, Ricercatrice di Diritto Commerciale nell’Università di Palermo 📄 L’A. compie un’articolata riflessione sulla possibile applicazione delle misure cautelari e protettive nel concordato semplificato, passando al vaglio critico gli opposti orientamenti della giurisprudenza in merito all’applicazione dell’analogia legis. Le conclusioni cui perviene portano ad escludere nell’attuale contesto normativo l’applicabilità dello strumento dell’analogia per mancanza dei presupposti ex art. 12 disp. prel., come al contrario statuito dalla giurisprudenza maggioritaria, e a rendere auspicabile un intervento legislativo in materia di misure protettive e cautelari in chiave estensiva nell’ambito del emanando decreto correttivo al Codice della Crisi d’impresa e dell’Insolvenza. https://lnkd.in/dZRJddeJ
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La quarta edizione del Manuale tratta in maniera completa ed approfondita tutti gli istituti di diritto amministrativo sostanziale (di parte generale e speciale) e processuale. Il testo sta per essere pubblicato a distanza di più di due anni dall’ultima edizione. Le novità sono, pertanto, molte. Tra queste, una prima novità consiste nella maggiore integrazione tra la parte sostanziale e la parte processuale, mediante la trattazione nella parte sostanziale non solo delle forme di tutela ma anche delle regole di riparto di giurisdizione. Una seconda novità è rappresentata dal maggiore approfondimento della parte relativa alla giustizia amministrativa. Inoltre, a seguito della riforma dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e dei servizi pubblici locali (decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201) sono stati interamente riscritti i relativi capitoli. Nel primo volume è riportata la parte generale relativa all’attività amministrativa: fonti, situazioni giuridiche, organizzazione, procedimento, provvedimento, accordi pubblici, servizi e controlli. Nel secondo volume sono riportate la parte relativa al diritto privato della pubblica amministrazione (obbligazioni, contratti e responsabilità), la parte speciale e la giustizia amministrativa.
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