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Avvocato presso Studio Legale Callipari

#cpminore #reclamo Corte Appello Napoli 21 giugno 2024 Nonostante l’omessa previsione di un rimedio espresso (nulla dice al riguardo l’art. 80 CCII), avverso la sentenza che omologa il concordato minore deve applicarsi estensivamente l’art. 51 CCII in tema di reclamo, stante l’identità di ratio con le previsioni contenute sia nella norma anzidetta che in altre disposizioni del codice: il reclamo ai sensi dell’art. 51, infatti, risulta essere il rimedio previsto dal codice per tutte le ipotesi di impugnazione delle decisioni di apertura delle procedure concorsuali in primo grado, vuoi in virtù del richiamo espresso in essa contenuto ad alcune procedure (in particolare all’impugnazione della sentenza che omologa il concordato preventivo), vuoi in virtù del richiamo che ne viene fatto in altre procedure non direttamente contemplate dalla norma (ad esempio nell’art. 70 comma 8 CCII a proposito dell’impugnazione della sentenza che omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore). In tal senso, peraltro, inducono anche il rinvio contenuto nell’ultimo comma dell’art. 74 CCII, seppure effettuato con riferimento alle sole regole procedurali disciplinanti lo svolgimento della procedura concordataria e nell’art. 82, quinto comma, CCII per l’impugnazione della sentenza che revoca l’omologazione del concordato minore, espressamente dichiarata reclamabile ai sensi dell’art. 51. fonte ilcaso.it

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