Il labirinto oscuro dell'#edilizia. Rubrica a cura di Salvatore Di Bacco (Parte 6a) Le Regioni e il #Salva Casa: Conflitti e differenziazioni della #LegislazioneConcorrente. L’esempio della incostituzionalità della legge della Regione Piemonte sulla determinazione quantitativa delle variazioni essenziali. La Corte Costituzionale ha ritenute non legittime le disposizioni contenute nell’articolo 6 comma 1 L.R. Piemonte 19/1999 modificata da ultimo dalla 7/2022). Si ricorda che l’art. 32 del TU edilizia determina i principi generali delle variazioni essenziali rinviando alle regioni la determinazione quantitativa, cosi come prevede l’art. 117 della costituzione. Al comma 1 lettera b dell’articolo sopra citato, si prevede che costituisce variazione essenziale al progetto approvato l’«aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato». La Regione Piemonte con l’ultima modica del 2022 ha previsto che siffatta variazione si verifica quando sussiste un «aumento in misura superiore al 30 per cento della cubatura o della superficie di solaio» E pensare che altre regioni contengono analoghe disposizioni che per un motivo o un altro non sono state “attenzionate” dalla corte per la verifica dell’incostituzionalità. Ma allora, ci si chiede come si può operare senza riferimenti e parametri quantitativi delle variazioni essenziali? Quindi si corre il rischio di non riuscire a definire con certezza quale sia l’area di riferimento di tali difformità edilizie che solo perché superano di poco le soglie previste dalle tolleranze edilizie siano qualificabili variazioni essenziali, riducendo il perimetro delle parziali difformità. Ne parlo in modo più approfondito nella mia rubrica "Il labirinto oscuro dell'edilizia" su Diariodiac.it di Giorgio Santilli nel link seguente: https://lnkd.in/dmGDVDN7 #unitel #salvacasa #edilizia #regioni #riformacostituzionale #variazioniessenziali Avv. Antonino Cannizzo Antonio Chierichetti DIEGO DE CAROLIS Andrea Di Leo Fabio Squassoni Pierluigi Mantini Lorenzo Spallino Valerio Sarta LUIGI ZAPPACOSTA Roberto Rizzo Stefania Squillace Marco Passoni Morena Luchetti ferdinando verardi Domenico Vitale Francesco Lanatà Rosamaria Berloco Gianluca Oreto Marco Bettazzi Raffaele Di Marcello EdilTecnico Edilportale.com LavoriPubblici.it Anna Gagliardi
Una rappresentazione plastica delle incertezze con le quali professionisti, imprenditori, funzionari e dirigenti pubblici si trovano ad operare ogni giorno. L’Italia rischia di diventare il paese dove la migliore soluzione è non fare nulla, perché l’inazione è l’unica difesa possibile.
Sostengo, da tempo, che ad essere incostituzionale è l’art. 32 del testo unico edilizia per “carenza di contenuto di principio”, ossia per inidoneità ad indirizzare quale norma di principio (e rendere verificabile) la normativa regionale. Se lo Stato delega le regioni a “far ciò che vogliono” non può poi la Corte affermare la violazione di un principio tanto indeterminato.
Tra le motivazioni che hanno portato alla incostituzionalità delle variazioni essenziali “quantitative” regionali del Piemonte: “in base alla norma statale l’aggettivo «consistente» si traduce in una percentuale solitamente parametrata sull’incremento superiore a quello delle tolleranze costruttive (stimate in percentuale rispetto alle misure previste nel titolo abilitativo); si pone, dunque, in contrasto con il principio fondamentale espresso dall’art. 32, comma 1, lettera b), del d.P.R. n. 380 del 2001, una norma di dettaglio che conduca a escludere in via generale la consistenza di variazione essenziale a modificazioni che si mantengano al di sotto di una determinata soglia percentuale, …omissis”