Contabilità semplificata: senza inventario scatta l’accertamento induttivo
Post di Studio Sabatino Pizzano - Dottore Commercialista
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CONTABILITA’ ORDINARIA Il regime di contabilità ordinaria è applicabile, a condizioni diverse, dai soggetti esercenti attività d'impresa, di arti e professioni, nonché dagli enti non commerciali e dalle Onlus. Il regime ordinario è obbligatorio per le società di capitali, mentre è scelto per opzione dalle imprese con ricavi non superiori a 500.000 euro, per prestazioni di servizi, o a 800.000 euro per le altre attività. I registri obbligatori ai fini fiscali in caso di contabilità ordinaria, previsti per le imprese, sono i seguenti: • LIBRO GIORNALE; • LIBRO DEGLI INVIENTARI; • REGISTRI IVA (vendite, acquisti, corrispettivi); • LIBRO MASTRO; • REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI; • SCRITTURE AUSILIARIE DI MAGAZZINO (se dovuto). CONTABILITA’ SEMPLIFICATA La contabilità semplificata è prevista per le imprese (no società di capitali) che non superano: • euro 500.000 se prestano servizi; • euro 800.000 se svolgono altre attività (compreso il commercio). Registri previsti per le imprese in contabilità semplificata: • REGISTRI CRONOLOGICI DEI RICAVI E DELLE SPESE; • REGISTRI IVA; • REGISTRO DEI BENI AMMORTIZZABILI. ... continua ...
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Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente: – in modalità analogica (cartacea); – in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea). I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. L’articolo 1, comma 2-bis, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni. Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea): al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire entro il termine di cui all’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per tale fattispecie, il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2022 è stabilito entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ... Buona lettura ...
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📚 Ogni azienda ha bisogno di un sistema contabile ben organizzato. 🏙️ Scopri tutto sui principali libri contabili e la loro importanza per la tua impresa. Leggi l'articolo sul blog 👇🏼 #Contabilità #GestioneAziendale #LibriContabili #studiogiorgio #studiogiorgiodottoricommercialisti
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Modalità di tenuta registri contabili.
Dottore Commercialista, Revisore Legale e Revisore dei conti P.A. - Corporate Tax Consultant - Finanza alternativa per PMI - Revisore contabile di condominio a Napoli ed a Parma
Il libro giornale, il libro inventari, il registro dei beni ammortizzabili, i registri previsti ai fini Iva e, in generale, tutte le scritture contabili possono essere tenuti, alternativamente: – in modalità analogica (cartacea); – in modalità digitale (sostitutiva di quella cartacea). I registri contabili (detti anche libri contabili) previsti dal codice civile e dalla normativa fiscale ai fini delle imposte sui redditi e dell’Iva sono costituiti principalmente dal libro giornale, dal libro inventari, dal registro dei beni ammortizzabili e dai registri previsti dalla normativa Iva. L’articolo 1, comma 2-bis, D.L. 73/2022 (convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2022) ha modificato le regole di tenuta e di conservazione dei registri contabili gestiti mediante sistemi elettronici, riconoscendo, in deroga a quanto disposto dall’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, la regolarità di tali registri, anche se non stampati o conservati elettronicamente nei termini di legge, al ricorrere di alcune particolari condizioni. Nulla cambia, invece, per i registri tenuti con sistemi meccanografici (o elettronici) per i quali il contribuente abbia deciso per la conservazione analogica (cartacea): al ricorrere di tale fattispecie, la stampa del registro o documento deve avvenire entro il termine di cui all’articolo 7, comma 4-ter, D.L. 357/1994, ossia entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. Conseguentemente, per tale fattispecie, il termine per la stampa fiscale dei registri contabili obbligatori dell’esercizio 2022 è stabilito entro 3 mesi successivi al termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ... Buona lettura ...
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Stampa registri contabili 2023: termine e procedure: Libro giornale, inclusi i mastrini contabili (partitari) e Libro Inventari devono essere resi disponibili entro 3 mesi dal termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi del periodo d’imposta interessato. Quindi. per il periodo d’imposta 2023, il termine scade il 31 gennaio 2025. Con l’art. 1 comma 2-bis del DL 73/2022 (Decreto Semplificazioni), che modifica l’art. 7 comma 4-quater del DL 357/94, è stato eliminato l’obbligo di stampa e conservazione elettronica annuale dei registri contabili tenuti con sistemi informatici, superando definitivamente la precedente interpretazione restrittiva dell’Agenzia Entrate, che sembrava negare tale possibilità. La norma aggiornata riguarda la tenuta e conservazione di qualsiasi registro contabile in formato elettronico. In particolare, i registri contabili aggiornati su supporto digitale sono ora considerati validi anche senza la stampa cartacea annuale o senza la conservazione sostitutiva digitale, come previsto dal Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD). I registri contabili elettronici saranno quindi considerati regolari purché disponibili e aggiornati, e dovranno essere stampati solo su richiesta degli organi di controllo. Questa modifica legislativa rappresenta un’importante semplificazione per le imprese, che potranno: ridurre i costi e i tempi legati alla stampa annuale dei registri contabili evitare processi di conservazione digitale sostitutiva obbligatoria gestire in modo più snello e digitale la documentazione contabile Inoltre, le aziende potranno rispondere a eventuali richieste della Pubblica Amministrazione stampando i registri solo in sede di controllo, riducendo così le incombenze amministrative. https://lnkd.in/dvRduS75 #stampa #registri #contabili
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La contabilità rappresenta un aspetto cruciale per i liberi professionisti, che devono gestire le proprie finanze per rispettare le normative fiscali e monitorare l’andamento economico dell’attività. Una contabilità precisa consente di ottimizzare le risorse, pianificare strategie future e soprattutto evitare sanzioni. In questa guida approfondiremo come gestire la contabilità in modo efficace, con particolare attenzione alle esigenze specifiche dei professionisti.
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📌 Passaggio dalla contabilità semplificata al regime ordinario 🚀 Fine anno è tempo di scelte contabili! Sei pronto a valutare il passaggio dal regime semplificato a quello ordinario? Come ogni anno, in prossimità della fine dell'esercizio, è il momento di verificare se la tua attività può (o deve) passare al regime contabile ordinario per il 2025. La contabilità semplificata è ideale per i piccoli imprenditori e professionisti, ma una volta superati determinati limiti di ricavi, il passaggio al regime ordinario diventa obbligatorio. Il regime semplificato è destinato alle imprese di minori dimensioni, qualora i ricavi di cui agli art. 57 e 85 TUIR, percepiti in un anno intero, o conseguiti nell’ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall’art. 109, co. 2, TUIR non abbiano superato: € 500.000 per le imprese che prestano servizi; € 800.000 per le imprese che svolgono altre attività. Nel caso in cui l’attività sia iniziata in corso d’anno, la verifica dei suddetti limiti deve essere effettuata al ragguaglio dei ricavi. 👉 Quali sono le differenze principali tra i due regimi? Il regime ordinario richiede una contabilità più dettagliata, ma offre anche vantaggi in termini di deduzioni e controllo di gestione. Il regime semplificato, invece, permette una gestione contabile più agile, ma con meno dettagli e un diverso criterio di calcolo del reddito. Leggi l'articolo sul sito, link nel primo commento.
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