ART 494

la legge e gli account : https://www.laleggepertutti.it/35167_account-falso-punito-come-sostituzione-di-persona

Sono molteplici le condotte che, su internet, integrano il reato di furto di identità: per esempio, creando un account falso di posta elettronica, oppure con il phishing, oppure con la partecipazione ad aste sotto un nominativo di una persona realmente esistente.
 

Le caratteristiche di Internet rendono assai facile inventarsi nuove identità o fingere di essere qualcuno che in realtà non si è. Allo stesso modo, è facile utilizzare informazioni e immagini relative a persone realmente esistenti per rappresentarle ai terzi in modo diverso da come esse sono realmente.

Si è così assistito ad una proliferazione di comportamenti illeciti, quali l’appropriazione di altre identità in rete, il furto delle credenziali d’accesso a servizi nominali quali blog e community, la sostituzione della propria identità all’altrui.

Tutte queste condotte vengono punite dal codice penale con il reato di “sostituzione di persona” [1] la cui pena è quella della reclusione fino a un anno.

Tale reato consiste:

a) nell’indurre taluno in errore:

– sostituendo illegittimamente la propria all’altrui persona

– o attribuendo a sé o ad altri un falso nome, o un falso stato, ovvero una qualità cui la legge attribuisce effetti giuridici;

b) il tutto al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di cagionare un danno ad altri. Non occorre che il vantaggio perseguito sia realmente raggiunto: basta solo l’intenzione.

Normalmente, il furto di identità – pur essendo esso stesso un comportamento illecito previsto e punito dalla normativa penale – viene posto in essere per commettere ulteriori e differenti illeciti (contro la persona, il patrimonio o la fede pubblica). È il caso, per esempio, di un soggetto che si sostituisce ad un altro per diffamarlo o per accedere al suo conto corrente online o per commettere una truffa ai danni di terzi.

Alcune ipotesi del reato di sostituzione di persona

Ecco alcune ipotesi di sostituzione di persona commesse in rete e punite dalle aule giudiziarie.

Secondo i giudici, la creazione di un account di posta elettronica, apparentemente intestato ad altro soggetto, e la sua successiva utilizzazione, sotto il falso nome di quest’ultimo, con lo scopo di arrecare un danno a colui la cui identità personale è stata oggetto di furto, integra il reato di “sostituzione di persona”.

In altre parole, la creazione di un account di posta elettronica con un nominativo diverso dal proprio può configurare il reato di sostituzione di persona purché il gestore, o gli utenti del sito siano tratti in inganno, credendo erroneamente di interloquire con una determinata persona mentre si trovano ad avere a che fare con una persona diversa [2].

Sulla scorta di ciò, è stato, per esempio, condannato per sostituzione di persona un tale che, al fine di danneggiare la sua ex-compagna, aveva creato un account di posta elettronica, apparentemente intestato a costei e aveva allacciato rapporti con utenti di internet a suo nome.

Anche l’attività di phishing è stata ritenuta rientrante nella fattispecie del furto di identità. La tecnica è quella a tutti nota: essa consiste nell’invio di email da un indirizzo artefatto che sembri quello di un ente accreditato, quale un istituto di credito o una società di intermediazione, al fine di irretire terzi e ottenere, da questi, le credenziali di accesso al conto corrente online. Questa specifica fase del phishing, relativa all’invio di messaggi di posta solo apparentemente provenienti da mittenti “reali”, è stata considerata “sostituzione di persona”.

Anche l’uso di uno pseudonimo è stato fatto rientrare nell’ambito del furto di identità. In particolare, la Cassazione ha affermato che la partecipazione ad aste on line con l’uso di uno pseudonimo presuppone necessariamente che a tale pseudonimo corrisponda una reale identità, accertabile on line da parte di tutti i soggetti con i quali vengono concluse compravendite. Pertanto, chi utilizza i dati anagrafici di una conoscente per aprire – a nome della ignara vittima – un account e una casella di posta elettronica ed iscriversi a un sito di aste on line per poi far ricadere, sulla inconsapevole intestataria, le morosità nei pagamenti dei beni acquistati risponde del reato in commento [3].

note

[1] Art. 494 cod. pen.

[2] Cass. sent. n. 46674 del 8.11.2007.

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Alessandra Gangi

  • CORSI DI COMUNICAZIONE ASSERTIVA

    CORSI DI COMUNICAZIONE ASSERTIVA

    PER AZIENDE O PRIVATI. SOTTO I RIFERIMENTI DEL SITO ED I CONTENUTI DEL CORSO http://www.

Altre pagine consultate