Articolo 508 c.p.c.
Assunzione del debito
L’istituto dell’assunzione del debito (art. 508 c.p.c.) è la possibilità che ha l’aggiudicatario (o l’assegnatario) di una procedura esecutiva immobiliare di “surrogarsi” al creditore stipulando con questi un accordo per assumersi il debito nei confronti della procedura, previa autorizzazione del giudice. Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019) ha apportato importanti modifiche alla legge n.130/1999 (legge sulle “cartolarizzazioni”), tra cui al comma 4 dell’art. 7.1 ha espressamente sancito l’utilizzo delle Reoco, cioè società veicolo di appoggio “aventi come oggetto sociale esclusivo il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'interesse esclusivo dell'operazione di cartolarizzazione, direttamente o attraverso una o più ulteriori società veicolo d'appoggio, autorizzate ad assumere, totalmente o parzialmente, il debito originario, i beni immobili e mobili registrati nonché gli altri beni e diritti concessi o costituiti, in qualunque forma, a garanzia dei crediti oggetto di cartolarizzazione [...]”.
L’articolo 508 c.p.c. citato, riporta letteralmente che “l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore”.
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Se per anni i giudici dell’esecuzione hanno – in larga maggioranza – autorizzato le richieste di assunzione del debito provenienti dagli aggiudicatari (le Reoco) d’accordo con i creditori (SPV) liberando il debitore solo “nei limiti del prezzo di aggiudicazione” o “fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione”, questo non è stato sempre così. In alcuni tribunali, o per alcuni giudici, l’assunzione del debito doveva liberare integralmente il debitore, creando però anche una situazione di disparità rispetto ad una normale aggiudicazione a terzi saldata senza ricorrere all’assunzione del debito. Infatti in questo caso, che è comunque la maggioranza dei casi, il debitore viene liberato solo fino a concorrenza del prezzo di aggiudicazione.
E’ finalmente intervenuta la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24885/2023 (scaricabile integralmente dal sito https://www.italgiure.giustizia.it/sncass/) che ha ribadito come l’assunzione del debito non è paragonabile all’istituto dell’accollo (totalmente o parzialmente liberatorio e incondizionato) né è riconducibile alla “datio in solutum” che implicherebbe la completa liberazione del debitore e la soddisfazione del creditore. Oltre poi a tutta una serie di valide argomentazioni, l’ordinanza termina stabilendo che “Nell’espropriazione forzata di beni immobili gravati da ipoteca, l’assunzione del debito, con le garanzie ad esso inerenti, da parte dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 508 cod. proc. civ. – in accordo col creditore ipotecario e con l’autorizzazione del giudice dell’esecuzione – costituisce una modalità alternativa di pagamento del prezzo di aggiudicazione, che determina, da un lato, l’immediata e incondizionata liberazione del debitore nei limiti del debito assunto (e, cioè, della parte del prezzo che l’aggiudicatario è dispensato dal versare) e, dall’altro, la soddisfazione – non necessariamente totale, ma nella sola medesima misura corrispondente al debito assunto dall’aggiudicatario – del creditore ipotecario, con conseguente suo diritto di partecipare alla distribuzione del ricavato - anche col rango ipotecario, se spettante - per il credito eventualmente residuo”.
Mi auguro pertanto che dopo questo chiarimento si voglia sempre considerare l’assunzione del debito “nei limiti del prezzo di aggiudicazione” o addirittura “del debito assunto”, rispettando quella che sarà la richiesta congiunta del creditore e dell’aggiudicatario rivolta al giudice dell’esecuzione.