ASSEMBLEA: QUANTE DELEGHE DI VOTO PER CIASCUN ASSOCIATO?
L’articolo 24 del Codice del Terzo Settore disciplina il funzionamento dell’Assemblea, ovvero l’organo sovrano di ogni associazione, sia essa riconosciuta o non riconosciuta.
Tra i suoi compiti fondamentali c’è quello di eleggere gli organi di amministrazione e di indirizzo, approvare il bilancio e deliberare sulle questioni più importanti per la vita dell’ente.
L’articolo 24 stabilisce che, di norma, tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati hanno diritto di voto in Assemblea, salvo che l’atto costitutivo o lo statuto dell’associazione prevedano diversamente.
Ad esempio, possono stabilire un periodo di iscrizione minimo più lungo per acquisire il diritto al voto, oppure possono escludere dal voto determinate categorie di associati.
Oltre al voto diretto, l’articolo 24, comma 3 consente anche il voto per delega.