Compensazione spese legali

Compensazione spese legali

PROCEDIMENTO CIVILE - SPESE PROCESSUALI - COMPENSAZIONE SOLO IN CASO DI SOCCOMBENZA RECIPROCA O ASSOLUTA NOVITÀ DELLA QUESTIONE TRATTATA O MUTAMENTO DELLA GIURISPRUDENZA RISPETTO ALLE QUESTIONI DIRIMENTI - DIVERSE IPOTESI MERITEVOLI DI COMPENSAZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA GRAVITÀ ED ECCEZIONALITÀ- ART. 92 C.P.C. - ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - SUSSISTE

Il giudice civile, in caso di soccombenza totale di una parte, può? compensare le spese di giudizio, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di "assoluta novità? della questione trattata" o di "mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti" ma anche quando sussistono "altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni". (La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 - Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile -, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Per la Consulta, contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza, aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata. La rigidità di tale tassatività ridonda anche in violazione del canone del giusto processo e del diritto alla tutela giurisdizionale perché la prospettiva della condanna al pagamento delle spese di lite anche in qualsiasi situazione del tutto imprevista ed imprevedibile per la parte che agisce o resiste in giudizio può costituire una remora ingiustificata a far valere i propri diritti).

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