Diritto condominiale. La nomina giudiziale del delegato del condominio al supercondominio può essere modificata/revocata dall’assemblea condominiale?

Diritto condominiale. La nomina giudiziale del delegato del condominio al supercondominio può essere modificata/revocata dall’assemblea condominiale?


La nomina del delegato da parte dell’Autorità Giudiziaria ha natura costitutiva, in quanto volta ad assicurare al condominio l'esistenza dell'organo necessario per l'espletamento delle incombenze ad esso demandate dalla legge.

Ne consegue che il provvedimento può essere caducato nei propri effetti giuridici solo dalla sopravvenienza di altro e successivo atto del Tribunale che lo revochi o lo modifichi.

Taluni, tra i tanti Zaccagnini, sottolineano che la volontà privata, sia pure manifestata in assemblea, non possa in alcun modo revocare un provvedimento avente efficacia costitutiva emesso dal Tribunale, anche in funzione non giurisdizionale.Il che fa il paio con la normativa applicabile al caso di specie ovverosia con gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile da cui si evince, stante la pur sempre possibile revoca e/o modifica dei provvedimenti emessi in camera di consiglio, che detto provvedimento di modifica e/o revoca del precedente provvedimento deve essere comunque emesso dal Tribunale o in sede di reclamo o dal giudice di prime cure se sono scaduti i termini di cui all’articolo 741 c.p.c.


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