IL CD. "VOTO DETERMINANTE” NELLE S.P.A E COME DIRITTO PARTICOLARE DEL SOCIO NELLE S.R.L.
Con l’art. 2468, comma 3, c.c., il legislatore ha espressamente previsto che per le S.r.l.: “Resta salva la possibilità che l'atto costitutivo preveda l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili.”
Per quanto riguarda invece le S.p.a, il legislatore ha stabilito, in generale, all’art. 2348, 4° comma c.c. che: “Si possono tuttavia creare, con lo statuto o con successive modificazioni di questo, categorie di azioni fornite di diritti diversi anche per quanto concerne l’incidenza delle perdite. In tal caso la società, nei limiti imposti dalla legge, può liberamente determinare il contenuto delle azioni delle varie categorie”, e precisamente, quanto al diritto di voto ex art. 2351 c.c., “Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni con diritto di voto plurimo anche per particolari argomenti o subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative…”
Ci si chiede, anche sulla scorta di tali norme, se è possibile subordinare al voto favorevole di un singolo socio nella s.r.l., o di una categoria di soci nella s.p.a., l’approvazione delle delibere assembleari, ed in caso positivo, se tale subordinazione sia limitata a particolari delibere o indistintamente a tutte.
Al riguardo si è espresso il Consiglio Notarile di Milano, che con la massima n. 73 ha analizzato diversi profili della questione.
In primo luogo, ha reputato legittima la clausola statutaria che attribuisce ad un singolo socio (nella s.r.l.), o ad una categoria di azioni (nella s.p.a.), il diritto di subordinare al proprio voto favorevole, o al voto favorevole di tutte o parte delle azioni della speciale categoria, l'approvazione di una o più deliberazioni assembleari.
Al riguardo già è possibile fare un primo distinguo tra i due tipi societari.
Posto che il voto determinante si pone sullo stesso piano di quanto derivante da un innalzamento dei quorum, giacché attribuisce ad una parte dei soci una sorta di potere di veto o di blocco rispetto alle deliberazioni in ordine alle quali è previsto, tale potere di veto, non è per nulla difforme, dal punto di vista della società, da quello che si genera allorché lo statuto disponga un qualsiasi quorum rafforzato.
La differenza sta unicamente nel fatto che nel primo caso (quorum rafforzato), il potere di veto può essere detenuto con il possesso di qualsiasi azione della società, purché in misura tale da superare il quorum di blocco, mentre nel secondo caso il potere di veto può essere detenuto solo con il possesso di azioni di categoria "speciale", con voto determinante.
Ne consegue che nelle s.p.a, il voto determinante è per forza di cosa un "diritto diverso" attribuito ad una categoria speciale di azioni, ai sensi dell'art. 2348 c.c., mentre nelle s.r.l. costituisce oggetto di "particolari diritti" attribuiti ad uno o più soci uti singuli, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c.
Un’altra distinzione riguarda, invece, la natura delle delibere assembleari che possono essere subordinate al voto determinante di un socio, o una categoria di azionisti.
Nelle s.p.a si ritiene che tali deliberazioni non possano essere quelle per le quali la legge non consenta l'innalzamento dei quorum legali, come ad esempio le deliberazioni di approvazione del bilancio e di nomina e revoca delle cariche sociali, ai sensi dell'art. 2369, comma 4, c.c.
Nelle S.r.l., in assenza di qualsivoglia limite o impedimento legislativo all’innalzamento dei quorum legali, qualsiasi deliberazione assembleare può essere subordinata al voto determinante di un singolo socio titolare di un particolare diritto.