Il diritto al voto è esteso anche alle donne.
Estensione alle donne del diritto di voto
Umberto di Savoia, Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, relativo alla compilazione delle liste
elettorali;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 23 giugno 1914, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per
l’interno, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Art. 1
Il diritto di voto è esteso alle donne che si trovino nelle condizioni previste dagli articoli 1 e 2 del testo unico
della legge elettorale politica, approvato con Regio Decreto 2 settembre 1919 n. 1495.
Art.2
E’ ordinata la compilazione delle liste elettorali femminili in tutti i Comuni.
Per la compilazione di tali liste, che saranno tenute distinte da quelle maschili, si applicano le disposizioni del
decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944 n. 247, e le relative norme di attuazione approvate
con decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944.
Art. 3
Oltre quanto stabilito dall’art.2 del decreto del Ministro per l’interno in data 24 ottobre 1944, non possono
essere iscritte nelle liste elettorali le donne indicate nell’art. 354 del Regolamento per l’esecuzione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 6 maggio 1940 n. 635.
Art.4
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del Regno.
Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Addì, 1° febbraio 1945