Il prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni in costanza di percezione di Fis/Cassa Integrazione è tenuto a osservare il termine di preavviso?

Il prestatore di lavoro che rassegni le dimissioni in costanza di percezione di Fis/Cassa Integrazione è tenuto a osservare il termine di preavviso?

Il Caso del mese

Lo Studio Legale Del Re, con un team composto dal partner Andrea Del Re e l’associate Matteo Balestri , ha assistito con successo un Centro fisioterapico in un contenzioso con una ex dipendente, con mansioni di massofisioterapista, innanzi al Tribunale di Firenze, Sezione Lavoro. La Lavoratrice si era dimessa senza rispettare il termine di preavviso, contrattualmente dovuto, sostenendo che, poiché era stata collocata in Cassa integrazione a zero ore, unitamente al contesto di incertezza occupazionale, non sussistessero esigenze aziendali di sostituzione di personale tali da giustificare il preavviso. Il Centro Fisioterapico, che non aveva collocato in FIS a zero ore la Lavoratrice, a seguito delle sue dimissioni, aveva trattenuto l’indennità sostituiva dal preavviso dalle spettanze di fine rapporto dovute alla Lavoratrice.

Il Tribunale di Firenze, aderendo alla tesi difensiva dello Studio Legale Del Re, ha respinto la richiesta di restituzione dell’indennità sostitutiva del preavviso trattenuta, affermando che “la ricorrente, quand'anche all'atto delle dimissioni fosse stata collocata in FIS a zero ore, sarebbe, comunque, stata tenuta al preavviso, posto che, da un lato, il rapporto di lavoro, in costanza di CIG/FIS, è regolarmente in essere, ancorché sospeso; dall'altro, il datore di lavoro ha facoltà di decidere in qualunque momento di richiamare in servizio il lavoratore collocato in CIG/FIS e che percepisce relativo trattamento, con la conseguenza che, in caso di dimissioni del lavoratore senza preavviso, può subire un danno alla propria attività produttiva, essendo impossibilitato a fruire della prestazione di un lavoratore per il quale, invece, aveva programmato la fine del periodo di Cassa Integrazione/FIS e, quindi, il rientro in servizio".

Nel giudizio, inoltre, è stato dimostrato che al termine del periodo di ricorso al summenzionato ammortizzatore sociale, il Centro fisioterapico non aveva provveduto ad effettuare licenziamenti, ma, che si è dovuto avvalere di prestazioni di lavoro supplementare di massofisioterapisti, dunque, provando di avere interesse al preavviso per esigenze aziendali.

A tale proposito il Giudice del Lavoro ha rilevato come "la trattenuta operata dalla società sia legittima, sussistendo, nella fattispecie concreta, un interesse della società datrice di lavoro al preavviso, a fronte del regolare svolgimento dell'attività aziendale dal settembre 2021, nonché della comprovata esigenza datoriale di ricorrere al lavoro supplementare di due massofisioterapisti per sopperire all'improvvisa mancanza della lavoratrice odierna ricorrente".

Claudia Del Re

IP & Privacy Cyber & HR Lawyer I Contract Professor University of Florence

4 mesi

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