IL RITO EMERGENZIALE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: 
ALLA RICERCA DELLE NOTE (DI UDIENZA) PERDUTE

IL RITO EMERGENZIALE NEL PROCESSO AMMINISTRATIVO: ALLA RICERCA DELLE NOTE (DI UDIENZA) PERDUTE

Non si tratta di Proust, diciamolo subito, né di uno studio di carattere musicale.

Molto più banalmente mi riferisco all’art. 25 D.L. 28.10.2020 n. 137, c.d. Decreto Ristori che, come noto, ha ripristinato la disciplina di emergenza nel processo amministrativo, già introdotta dai DD.LL. n. 18/2020 e 28/2020 e la cui vigenza era cessata il 31 luglio 2020, eliminando nuovamente, dal 9 novembre al 31 gennaio 2021,  le udienze in presenza, con la previsione della possibilità delle parti di chiedere (o del giudice di disporre d’ufficio) la discussione della causa in videoconferenza.

Fin qui tutto chiaro: auspicabilmente in via temporanea (non è mai inutile ripeterlo) per consentire lo svolgimento dei processi amministrativi durante l’ulteriore periodo di proroga della dichiarazione dello stato di emergenza, si è re-introdotto uno strumento processuale che consente l’esercizio della giurisdizione - pur non in presenza - salvaguardando il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti e del difensore.

Se il tema “udienza da remoto”, ovvero il I comma dell'art. 25 cit., sembra chiaramente delineato e chiarito, di talché non è il caso di soffermarsi oltre sul “meccanismo” di attivazione e/o sul suo  funzionamento, qualche problema sta invece nella seconda parte o meglio nel secondo comma dell’art.25, il quale prevede che,  salvo quanto previsto dal comma 1, gli affari in trattazione passano in decisione, senza discussione orale, sulla base degli atti depositati, scomparendo del tutto, quindi, il riferimento alla possibilità “di presentare brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione”, espressamente contenuto nell’art.84, V comma. 

Val la pena evidenziare tale passaggio atteso che, in verità, non è sembrato subito per tutti pacifica la “scomparsa” delle note di udienza ora dette - che logicamente nulla hanno a che vedere con quelle depositabili fino alle 12 del giorno antecedente l’udienza e “sostitutive” dell’udienza - anche nel caso in cui non sia stata chiesta la discussione orale da nessuno, prima invece possibile.

Ebbene, piaccia o no e giusto o meno che sia - il campo ce lo dirà - bisogna farsene una ragione: il “sistema” degli scritti difensivi delineato dall’art. 73 c.p.a. e che aveva trovato una deroga con il previgente art. 84 cit. non c’è, né direttamente, nella lettera dell’art. 25 cit. né con richiamo all’art. 84, V comma, pure assente.

In altre parole, se è vero che l’art. 25 del D.L.n. 137/20 ha sostanzialmente ripristinato la disciplina di emergenza nel processo amministrativo, a suo tempo introdotta dall’art. 84 del D.L.18/2020 (conv. In L.n.27/2020) e dal D.L. n. 28/2020 (conv. in L.n.70/2020) è altresì vero che detta disciplina non è stata affatto reintrodotta in toto, come talvolta, per sintesi, si è affermato, restando espressamente fuori da essa proprio le brevi note sino a due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Pertanto, al di fuori dell’ipotesi della videoconferenza da remoto e delle note sostitutive di quest’ultima - solo in tal caso producibili - i ricorsi passano in decisione, sulla base degli atti depositati ovvero documenti, memorie e repliche rigorosamente prodotte nei termini di cui all’art. 73 c.p.a., senza che via sia alcuna possibilità di produrre “ulteriori” note di udienza, che non avrebbero, nel regime processuale emergenziale attualmente vigente, alcun fondamento normativo.  

 


Daniela Anselmi

avvocato amministrativista presso Studio legale Anselmi Associati, Genova-Roma. Vicepresidente UNAA. Presidente Associazione Avvocati Amministrativisti Liguri AAAL. Presidente Aidda Delegazione Liguria

4 anni

Sono assolutamente d’accordo Fabrizio. Anche perché se si ammettessero le note di udienza anche quando non è stata richiesta l’udienza di discussione, si alimenterebbero comportamenti non corretti di chi decide di riservare a tali note argomenti prima non sviluppati, senza che la controparte possa poi avere il paracadute di un’udienza per replicare. Senza contare che se si consolidasse tale interpretazione ( note di udienza anche se non è stata richiesta la discussione) gli avvocati sarebbero indotti a chiedere sempre la discussione, con evidenti riflessi negativi sulla “ tenuta “ dell’udienza da remoto

Sabatino Dino Rainone

Avvocato amministrativista - patrocinio innanzi alle Giurisdizioni Superiori. Già componente CDD Forense di Napoli 2018-2023. Componente del Direttivo della Camera amministrativa e comunitaria della Campania.

4 anni

Condivido in pieno. Purtroppo si sta facendo abuso di questo strumento non più presente nel processo. Toccherà ai Tribunali (speriamo) stralciare atti irritualmente prodotti.

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