La responsabilità del direttore sanitario di una RSA

La responsabilità del direttore sanitario di una RSA

La Corte di Cassazione penale, Sez. IV, con la sentenza del 18 dicembre 2024, n. 46577, ha confermato la condanna del direttore sanitario di una RSA per la morte di un anziano ospite, deceduto a causa di un trauma cranico provocato dalla caduta da un divano.

Il processo riguardava la morte di un paziente della RSA, deceduto a causa di un trauma cranico riportato dopo una caduta da un divano. Il direttore sanitario della struttura è stato accusato di non aver impartito istruzioni adeguate al personale per la vigilanza e il controllo dei pazienti in condizioni psicofisiche gravi. Le operatrici in servizio il giorno dell’evento sono state accusate di non aver esercitato il controllo necessario sul paziente.

La difesa del direttore sanitario ha sostenuto che non gli spettava una posizione di garanzia.

Tuttavia, la Cassazione ha respinto questa tesi, affermando che il direttore sanitario, in virtù dei suoi poteri di gestione e organizzazione, ha una posizione di garanzia giuridicamente rilevante. Questa posizione implica una responsabilità colposa per mancata o inadeguata organizzazione, derivante dall’obbligo di adottare le necessarie cautele organizzative e gestionali per prevenire reati.

La Cassazione ha sottolineato che il direttore sanitario non è stato accusato di aver predisposto un piano terapeutico errato, ma di non aver organizzato adeguatamente la gestione dei pazienti con patologie specifiche che li rendevano incapaci di mantenere la posizione seduta senza supporto. Di conseguenza, il ricorso è stato rigettato.

Avv. Monica Bombelli


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