La videosorveglianza, in assenza di accordo sindacale, non lede la privacy del lavoratore, quando ha lo scopo di tutelare il patrimonio
la Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 1959 del 27 gennaio 2021 è stato stabilito che Installare un impianto di videosorveglianza, in assenza di accordi con i sindacati, è lecito solo quando ha come unico scopo il controllo del patrimonio aziendale e soprattutto quando non è in grado di verificare l’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa dei dipendenti.
Lo ha fissato la Corte di cassazione che, con la pronuncia, ha accolto il ricorso di un commerciante cinese condannato dopo aver puntato le telecamere in negozio, sugli scaffali e sulla cassa.
Ripetendo le norme più nebulose del nostro ordinamento, fra cui l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, la terza sezione penale ha raggiunto le seguenti conclusioni non senza ripercorrere i discrepanti orientamenti in tema, che deve escludersi la configurazione del reato inerente l’inosservanza della disciplina di cui all’art. 4 legge 20 maggio 1970, n. 300, quando l'impianto audiovisivo o di controllo a distanza, ancorché installato sul luogo in difetto di accordo con le rappresentanze sindacali, o di autorizzazione dell’ispettorato del lavoro, sia strettamente funzionale alla tutela del patrimonio aziendale, sempre, però, che il suo utilizzo non implichi un significativo controllo sull’ordinario svolgimento dell’attività lavorativa del dipendenti, e debba restare necessariamente “riservato” per consentire l’accertamento di gravi condotte lecite degli stessi.
Da ultimo, chiarisce il Collegio di legittimità, l’articolo 4 dello Statuto prevede l’esigenza di un preventivo accordo con le organizzazioni sindacali, o di una preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro, ove derivi «anche» la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori. La previsione normativa non sembra riferibile ad impianti che possano controllare in via del tutto occasionale l’attività del singolo dipendente, come, per esempio, potrebbero essere, almeno tendenzialmente, quelli puntati sulla cassaforte e sugli scaffali.
La sentenza in commento non ha abrogato l'obbligo previsto dall'art 4 dello Statuto dei Lavoratori, ma ha bilanciato il diritto alla privacy dei lavoratore con il diritto alla tutela del patrimonio, indicando una interpretazione dell'art. 4 dello Statuto dei lavoratori finalizzata a tutelare il lavoratore, nel solo caso che la videosorveglianza avesse la finalità propria del controllo a distanza e non quando questo possa avvenire saltuariamente ed è stato posizionato con una finalità diversa.
RTD - Responsabile Transizione al Digitale del Gruppo ATB Agenzia della Mobilità SpA
4 anniGrazie Giuseppe.