L’amministratore testa di legno non risponde del riciclaggio dell’amministratore di fatto

L’amministratore testa di legno non risponde del riciclaggio dell’amministratore di fatto

La Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 47529/2022, ha stabilito che la responsabilità dell’amministratore di diritto, mero prestanome dell’amministratore di fatto, per reati commessi da quest’ultimo nella gestione dell’impresa non può operare con riferimento ai delitti di riciclaggio e reimpiego dei proventi di reati fiscali commessi per conto della società.

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