Limiti alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno per perdita del trattamento pensionistico

Limiti alla richiesta di condanna generica al risarcimento del danno per perdita del trattamento pensionistico


Civile Ord. Sez. L Num. 23855 Anno 2024

L'articolo 2116 secondo comma c.c. disciplina un'azione risarcitoria del danno subito dal lavoratore per la perdita del trattamento pensionistico o per la percezione di un trattamento pensionistico inferiore a quello effettivamente spettante.

L'azione risarcitoria può essere esercitata nel momento in cui il danno, costituito dalla perdita totale o parziale della prestazione previdenziale si determina, ossia ,nel momento in cui avrebbe potuto essere attivato per esserne maturati i requisiti ovvero è stato attivato il trattamento previdenziale, rispettivamente perso ,ovvero goduto in misura inferiore al dovuto.

Nel rito del lavoro è processualmente ammissibile una sentenza di condanna generica con conseguente pronuncia che definisce il giudizio e onera la parte interessata di introdurre, ex articolo 414 c.p.c, uno autonomo giudizio per la liquidazione del quantum.

Ciò è possibile purché la domanda sia stata limitata sin dall'inizio, cioè con il ricorso introduttivo all'accertamento dell’an, ovvero la parte abbia chiesto e ottenuto dal giudice nel corso della prima udienza l'autorizzazione a modificare le originarie richieste, senza possibilità di dare rilievo all'eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte.

Qualora l'attore non abbia limitato la propria domanda all’ an debeatur nel ricorso introduttivo, né abbia chiesto e ottenuto dal giudice, nel corso della prima udienza,  la facoltà di modificare la domanda limitando la pronunzia sollecitata all’ an debeatur è precluso allo stesso, in corso di causa, di modificare le originarie richieste, né la tardività della nuova domanda può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte;  la sua inammissibilità è rilevabile anche d'ufficio.

Questi principi sono stati ribaditi anche dalla Corte di Cassazione a sezioni unite con la  sentenza numero 29862/22 in cui ha ribadito, in via generale, che ai fini del risarcimento del danno la vittima di un fatto illecito può proporre una domanda limitata ab origine all'accertamento del solo an debeatur; con riserva di accertamento del quantum in un separato giudizio; ed è stata quindi confermata la differenza tra domanda generica di danno quale espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento e domanda di condanna specifica che presuppone l'onere di provare l'esistenza e l'ammontare del danno.

Nel giudizio di risarcimento del danno in cui l'attore abbia proposto domanda di condanna generica il giudice può; anche di ufficio ex articolo 279 comma due numero 4 c.c. , pronunciare una sentenza non definitiva di condanna generica al risarcimento ,disponendo con separata ordinanza, la prosecuzione del processo per la limitazione del danno, nel rispetto delle preclusioni e decadenze già maturate, mentre non può, in mancanza di accordo delle parti, definire il giudizio con una pronuncia limitata all'an del diritto perché così ometerebbe di pronunciarsi su una parte della domanda.

Se l'attore ha richiesto la condanna del convenuto al pagamento di una somma di denaro determinata o determinabile (cosiddetta condanna specifica) il giudice non può, in assenza dell'accordo delle parti ,limitare la condanna all’an debeatur( condanna generica ) ma deve decidere anche in ordine al quantum debeatur, accogliendo la domanda, ovvero respingendola in caso contrario.

 

 

Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi

Altri articoli di Studio Legale Magnanelli and partners

Altre pagine consultate