Ma questa Giustizia?
Ma questa Giustizia? Per chi come me vive l’ambivalenza di lavorare gratuitamente dal 1995 per la crescita dello status dei giudici e della giustizia, ma, contemporaneamente, ha subito pretestuosi attacchi sia in sede civile che penale da cui sono stato assolto, dare un giudizio sul funzionamento della madre di tutte le libertà, è compito arduo, ma, stante la necessità di fare un o’ di chiarezza mi accingo ad esaminare le cose da correggere o migliorare.
In sede penale
1) Ai sensi dell’art. 326 cpp i Pm svolgono, o dovrebbero svolgere, indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale. Ai sensi dell’art. 358 cpp i Pm compiono ogni atto di indagine necessaria e svolgono accertamenti su fatti e circostanze in favore delle persone sottoposte alle indagini
In pratica però, frequentemente, i Pm ignorano o violano detti articoli, mirando immediatamente alla condanna dell’imputato, basando quindi la stessa su illazioni, presunzioni, teoremi o a volte sul nulla. Troppo spesso capita che non leggano le memorie difensive dei legali e/o gli allegati e/o di ignorare la richiesta di appuntamento, richiedendo il rinvio a giudizio dell’indagato, avanti al Giudice, invertendo così l’onere della prova, dovendo, di conseguenza, dimostrare, la persona imputata, la propria innocenza. Così si spendendo nel processo, ‘’tempo’’(anni), denaro di difesa e salute (insonnia, inappetenza, stress e ansia da udienza). Processi che poi si concludono con l’assoluzione perché il fatto non sussiste cosa questa per cui il fatto non era sussistente neppure in fase delle indagini preliminari : se si fossero fatte!
Sul punto si vedano anche i fatti dei casi di cronaca.
Nelle udienze avanti al Giudice monocratico giungono Vpo che, generalmente, appaiono incompetenti e/o impreparati. Non hanno letto il fascicolo di causa, o non hanno capito i fatti o, comunque, ritengono di dover sempre prediligere l’accusa anche avanti all’evidenzia dell’innocenza dell’imputato o di un errore del Pm togato
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2)La riforma Cartabia introduce significative modifiche al processo penale italiano, mirando a deflazionare il carico dei procedimenti giudiziari. Tra queste, spicca l’introduzione dell’udienza predibattimentale e la modifica della regola di giudizio dell’udienza preliminare ,con l’obiettivo di facilitare il proscioglimento degli imputati quando non si prevede ragionevolmente una condanna. Nonostante l’intenzione di snellire il sistema, la riforma non risolve le criticità storiche dell’udienza preliminare. L’esperienza è che il Giudice alla domanda di proscioglimento giustificato e ben provato documentalmente pronuncia la frase di stile che anticipa il Pm ( forse perché non hanno ancora letto gli atti e documenti di causa) ‘’necessita di istruttoria’’ e quindi dal Gip l’udienza si traduce, generalmente in rinvio a giudizio, davanti al Got si traduce al rinvio dell’udienza per l’espletamento delle prove dove, però’, a volte, non esistono le prove testimoniali e si finisce solo per sentire imputato e persona offesa. Succede anche, in caso di coimputati che, se uno assume tutte le responsabilità e l’altro chiede il proscioglimento, questo gli viene negato perché’ ‘’ si deve concludere l’istruttoria’’
3)A volte succede che il Giudice prende la direzione ‘’più’ semplice’’ di aderire alle tesi del Pm. Il processo però non si fa sulla interpretazione in chiave psicologica di quello che dice il pubblico ministero secondo le valutazioni personali, le illazioni e i suoi teoremi mentali che ha espresso nelle conclusioni finali del processo di primo grado. E il processo non si fa nemmeno analizzando quello che ha detto il pubblico ministero per verificare se il suo ragionamento è giusto o sbagliato, perché potrebbe avere fatto un ragionamento a conclusioni giuste, tali da pronunciare una sentenza di condanna, ma il ragionamento sbagliato del pubblico ministero e in base ad un diverso, più corretto percorso argomentativo, per condannare non si può dire che una certa versione dei fatti, una certa ipotesi ricostruttiva dei fatti è verosimile, o anche molto verosimile, bensì che questa ricostruzione è vera e provata con fatti e documenti!.
È da ricordare Albert Einstein che scriveva ‘’è la teoria che determina ciò che osserviamo”. Cosa significa? Significa che se abbiamo una teoria – una teoria che ci piace, che ci soddisfa, che ci sembra buona – tendiamo ad esaminare i fatti attraverso quella teoria, piuttosto che osservare obiettivamente tutti i dati disponibili, cerchiamo solo conferme a quella teoria e così appare il sistema giudiziario, abbastanza sommario.
La nostra stessa percezione è fortemente influenzata, determinata dalla teoria che abbiamo scelto. Appunto, come diceva Einstein – che parlava di scienza- la teoria determina ciò che riusciamo ad osservare. Così anche se ci si pone rispetto a una realtà da interpretare con ipotesi univoca che sin dall’inizio non ammette possibilità diverse, si produce un fenomeno che gli psicologi chiamano ‘’tunnel cognitivo’’ , cioè che l’ipotesi diventa criterio non solo di interpretazione dei dati ma di vera e propria percezione della realtà. Significa che si percepisce quello che corrisponde all’ipotesi e letteralmente non si vede la disconferma, come accade, spesso da parte del Pm e dei suoi ausiliari ma ancor più brutto quando accade per il Giudice che avrebbe dovuto essere e rimanere indipendente. Appare che nessuno lavora per ‘’scrutinare’’ le ipotesi ma solo per confermare l’ipotesi iniziale ‘’errata’’ che il colpevole doveva essere una certa persona. Infatti, i Pm e i suoi preposti cercano di risolvere il caso forse con le migliori intenzioni o per ansia di giustizia. In questo stato d’animo scoprono una pista e individuano un possibile sospetto che poi diventa il probabile colpevole dimenticandosi che l’imputato non bisogna vederlo come presunto colpevole, bensì come presunto innocente, in forza del principio di innocenza sancito dalla Costituzione italiana e dalla Corte europea dei diritti dell’Uomo: nessuno può essere condannato per un fatto che non ha commesso. Nonostante a volte le assurdità delle ricostruzioni proposte dalla pubblica accusa, arrampicata come si suol dire ‘’sugli specchi’’, non essendoci prove come dichiarate dai testi, i Giudicanti hanno, il diritto di pensare che l’imputato potrebbe essere colpevole. Potrebbe. Modo condizionale ma, devono ricordare che le sentenze non si scrivono - non si possono scrivere – al modo condizionale. Si scrivono all’indicativo, affermando certezze, solo Certezze.
Si possono fare affermazioni di certezza? Si può dire che alla fine del processo non esiste un dubbio ragionevole?
Ed è proprio tenuto conto ciò che non esiste nelle indagini che ci si deve interrogare sull’esistenza di possibile, ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell’imputato. Ragionevole dubbio che significa la possibile spiegazione alternativa del quadro indiziario errato.
Purtroppo, però, appaiono in aumento i casi di errori giudiziari dove chi sbaglia non paga! Dove regna il disinteresse e/o l’incompetenza e/o il menefreghismo e/o la negligenza degli addetti alla giustizia e così il Popolo rimane solo cercando di vivere nella fortuna e nella salute, senza certezza nella giustizia e nel diritto e portando alla giustizia fai da te.