Rapporto di Collaborazione autonoma e decorrenza della prescrizione

Rapporto di Collaborazione autonoma e decorrenza della prescrizione

La Corte di Cassazione civile, sezione lavoro. con ordinanza numero 24446/24, ha affermato due importanti statuizioni quanto al rapporto di collaborazione autonoma stipulato con la pubblica amministrazione:

-in ordine all'applicabilità o meno del regime decadenziale dell'articolo 32 comma 3 legge numero 283/2010s e venga promossa un azione di accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio, nell'ipotesi in cui il contratto si risolva per un recesso del collaboratore oppure per sua naturale scadenza

- quanto al termine di decorrenza della prescrizione dei crediti retributivi maturati ,nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo del quale sia stata accertata successivamente la natura subordinata.

 

I giudici di legittimità affermano che, quando un rapporto di collaborazione autonoma si risolva per effetto di una manifestazione di volontà del lavoratore di voler recedere dal rapporto, ovvero cessi per la sua naturale scadenza, l’azione di accertamento della subordinazione e la riammissione in servizio è esercitabile nei termini di prescrizione senza essere assoggetta al  termine decadenziale dell’art 32, comma 3, legge 183/ 2010, poiché il regime in questione sia applica al solo caso di recesso del committente e non è estensibile alle ipotesi in cui manchi del tutto un atto che il lavoratore abbia interesse a contestare o confutare (Cassazione numero 32254/19);

la Suprema Corte di Cassazione inoltre afferma che ai fini della qualificazione come rapporto di pubblico impiego di un rapporto di lavoro prestato alle dipendenze di un ente pubblico non economico rileva che il dipendente risulti effettivamente inserito nell'organizzazione pubblicistica ed adibito a un servizio rientrante nei fini istitutivi dell'ente pubblico, non rilevando in senso contrario l'assenza di un atto formale di nomina ,che si tratti di un rapporto a termine, e nemmeno che il rapporto sia affetto da nullità per violazione delle norme imperative sul divieto di nuove assunzioni

la sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione, da valutarsi criticamente complessivamente, con un accertamento che è insindacabile in sede di legittimità.

In ultimo la Suprema Corte di Cassazione afferma che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell'ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo del quale sia successivamente accertata la natura subordinata la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell'impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus, in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela.

Si tratta di un principio coerente con quanto recentemente affermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza numero 36197/23 ,secondo cui la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre in costanza di rapporto, dal momento della loro progressiva insorgenza ,attesa la inconfigurabilità di un metus.

 

 

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