RINUNCIA AL CREDITO DA TFM
La rinuncia del credito da TFM da parte dell’amministratore comporta le seguenti conseguenze fiscali a carico dell’impresa:
· Nel caso di amministratore/socio dell’impresa, alla luce della volontà di quest’ultimi di apportare, mediante la rinuncia alle quote di TFM accantonate dalla società, nuove risorse al patrimonio aziendale, la R.M. 124/E/2017 ha chiarito che la socità non deve tassare alcuna sopravvenienza attiva in quanto si è in presenza di crediti per il TFM dovuto a persone fisiche “non esercenti attività d’impresa” e, pertanto, non è ravvedibile alcuna differenza tra il valore fiscale dei crediti e il loro valore nominale. Inoltre, chiarisce la circolare, non è necessaria alcuna comunicazione alla società partecipata del valore fiscale dei crediti oggetto di rinuncia, come invece deve avvenire per la rinuncia dei finanziamenti soci;
· Nel caso di amministratore/non socio della società amministrata, la rinuncia al credito comporta una sopravvenienza attiva imponibile, nei limiti dell’accantonamento dal TFM dedotto in passato.
In merito alla tassazione in capo all’amminitratore, si rileva quanto segue:
- Per gli amministratori soci, la C.M. 27.5.1994, n. 73/E – premesso come l’imposizione fiscale avviene sulla base del principio per cassa - ha chiarito che la rinuncia ai crediti da TFM presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e, quindi, l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta. Quindi l’amministratore sarà soggetto ad imposta sul credito da Tfm rinunciato mentre la società, altrettanto, sarà obbligata a versare la ritenuta d’acconto.
- Al contrario non si applica il principio dell’incasso nel caso dell’amministratore/non socio dell’impresa.
Dott. Caglieri Simone