Sezioni Unite: procura alle liti e chiamata in garanzia impropria.

Sezioni Unite: procura alle liti e chiamata in garanzia impropria.

Con sentenza del 14 marzo 2016 n. 4909 le Sezioni Unite hanno affermato il principio per cui "la procura alle liti conferita in termini ampi e comprensivi (nella specie, “con ogni facoltà”) è idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le necessarie iniziative per la tutela dell’interesse della parte assistita, ivi inclusa la chiamata del terzo a garanzia cd. impropria".

In particolare, la Cassazione ha espresso i seguenti principi in tema di procura alle liti:

a) la procura alle liti è negozio unilaterale processuale, formale ed autonomo, che investe della rappresentanza in giudizio il difensore;

b) la legge non determina il contenuto necessario della procura, limitandosi a distinguere tra procura generale e speciale e il potere del difensore deriva direttamente dalla legge, con la conseguenza che la volontà della parte è irrilevante, potendo assumere rilievo solo ai fini di un'eventuale limitazione dei poteri del difensore;

c) in assenza di specifica regolamentazione alla procura alle liti si applica la disciplina del mandato;

d) alla stregua di quanto sopra, pur in presenza di procura dal contenuto scarno e generico, sono quindi attribuiti al difensore i poteri di compiere, con effetto vincolante per la parte, tutti gli atti processuali non riservati espressamente alla parte stessa;

e) quanto alla chiamata del terzo, è pacifico in giurisprudenza che il difensore possa senz'altro provvedere alla chiamata in garanzia propria sulla base della sola procura conferita per resistere alla domanda attrice;

f) tale principio va peraltro affermato anche con riguardo alla chiamata in garanzia impropria, fondata cioè su un titolo autonomo e distinto: infatti  i poteri del difensore discendono direttamente dalla legge, con la conseguenza che, laddove la procura sia conferita in termini ampi e comprensivi ("con ogni facoltà"), ovvero senza limitazioni, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale, deve intendersi idonea ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato  a tutela dell'interesse della parte assistita.

 

 

 

 

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