S.r.l.: gli ampi confini dei poteri organizzativi e decisionali dei soci

S.r.l.: gli ampi confini dei poteri organizzativi e decisionali dei soci

Il Consiglio Notarile dei distretti riuniti di Firenze, Pistoia e Prato ha elaborato la massima no. 57, vertente sul tema dell’attribuzione di deleghe gestorie in ambito di società a responsabilità limitata, di seguito riportata, che andiamo a commentare:

S.r.l., deleghe gestorie e diritti particolari ex art. 2468, comma 3, c.c.

(1) Nella s.r.l., in caso di scelta di un organo amministrativo pluripersonale collegiale, salvo il rispetto dell’art. 2475, ultimo comma, c.c., lo statuto può intervenire sull’ organizzazione interna dell’organo gestorio e disciplinare:

i) l’ampiezza ed il contenuto delle deleghe, salvo quanto indelegabile per legge; ii) una o più figure specifiche, individuate per relationem (Presidente, Vice-Presidente) od in funzione del loro criterio di nomina (amministratore espresso dalla maggioranza o dalla minoranza), cui affidare le deleghe.

(2) I diritti particolari dei soci in materia di “amministrazione della società”, ex art. 2468, comma 3, c.c., possono prevedere la facoltà di un socio di essere amministratore - o di poter designare l’amministratore - munito di particolari deleghe gestorie.

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