Verso il Congresso nazionale forense
DIRITTO AL SILENZIO E RIPARAZIONE PER INGIUSTA DETENZIONE: AL CONGRESSO PER PROSEGUIRE NELLA TUTELA DEI DIRITTI di Fabrizio Galluzzo, Lista Galletti
Il XXXV Congresso nazionale forense tratterà della “effettività della tutela dei diritti, garanzia dello sviluppo sociale”. Un obiettivo non più rinviabile e di cui si sta gradualmente rendendo conto anche il legislatore, sulla spinta del “vento europeo” che sta trovando recepimento interno.
Tra le novità legislative che si collocano nella direzione del pieno riconoscimento dei diritti dei cittadini mediante l’imprescindibile attività dell’avvocato, va segnalato l’intervento inerente il diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere, fino ad oggi considerata dalla giurisprudenza causa ostativa al riconoscimento della riparazione per ingiusta detenzione.
Come noto, infatti, nell’ambito della sconfinata giurisprudenza di legittimità che nel tempo ha cercato di delimitare il riconoscimento del diritto alla riparazione per evidenti ragioni economiche, è stato a lungo negato il ristoro patrimoniale al soggetto che, in sede di interrogatorio, avesse serbato una condotta silenziosa, reticente o mendace.
Con il D. lgs. 8 novembre 2021, n. 188, nell’ambito del recepimento della direttiva europea in materia di presunzione di innocenza, il legislatore, modificando l’art. 314, co. 1, c.p.p., ha espressamente previsto che “l’esercizio da parte dell’imputato della facoltà di cui all’articolo 64, comma 3, lettera b), non incide sul diritto alla riparazione di cui al primo periodo”.
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D’altra parte già Corte cost., ord. 10 maggio 2019, n. 117 aveva ribadito la rilevanza del diritto al silenzio quale espressione dell’autodeterminazione dell’individuo e della dignità umana e quale corollario dell’inviolabilità del diritto di difesa.
Con l’intervento richiamato il legislatore ha finalmente sancito che la facoltà di non rispondere nel corso dell’interrogatorio di cui all’art. 64, co. 3, lett. b), c.p.p., essendo espressione del diritto di difesa, non può essere considerato quale elemento ostativo alla successiva riparazione per ingiusta detenzione.
Le prime applicazioni giurisprudenziali del principio (Cass., Sez. VI, 15 marzo 2022, n. 8616, ed ancor prima Cass., Sez. IV, 2 luglio 2021, n. 34367) hanno rilevato che il tenore letterale della norma (“non incide”) esclude chiaramente la discrezionalità del giudice in ordine alla valutazione degli elementi preclusivi alla concessione della riparazione, in particolare laddove il “silenzio” durante l’interrogatorio costituisca l’unico elemento sul quale fondare il rigetto della domanda di riparazione.
E’ una novella che fa ben sperare per il futuro, trattandosi di un pieno riconoscimento del principio della presunzione di innocenza, che legittima l’imputato ad impostare la strategia difensiva senza retro-pensieri in ordine alla riparazione per l’ingiusta detenzione.
Un intervento che si pone in continuità con altre misure a più riprese sollecitate dall’Avvocatura: si pensi al rimborso delle spese legali all’imputato assolto; al riconoscimento del diritto all’oblio successivamente alla definizione del processo penale; alla tutela della presunzione di innocenza nel corso del processo, all’interno dello stesso e al di fuori, nei rapporti con la stampa.
Passi importanti verso un’applicazione sempre più effettiva dei diritti dei cittadini che passa necessariamente per il ruolo costituzionale dell’avvocatura che non mancherà, ancora una volta, di individuare problemi e soluzioni da sottoporre al legislatore per ottenere congiuntamente i risultati che ci si prefigge con il XXXV Congresso nazionale forense. #VotaTutti39Candidati della #ListaGalletti!