Verso un ordinamento più creditor-friendly
Decreto legge n. 59/2016: pegno non possessorio e patto marciano
Importanti novità di carattere sostanziale e procedurale nel decreto n. 59/2016. La logica è quella di rendere la nostra giurisdizione più creditor-friendly, facilitando in tal modo l’accesso al credito per le imprese. Vediamo le novità sostanziali.
- Pegno non possessorio: le imprese possono concedere in garanzia beni mobili (non registrati) strumentali esistenti o futuri, determinati o determinabili, a garanzia di crediti presenti o futuri (purché determinabili) concessi per l’esercizio dell’impresa. Il pegno deve risultare da atto scritto con indicazione del creditore, del debitore, del costituente, dei beni oggetto di garanzia e dell’importo massimo garantito. Esso va inoltre iscritto nel “registro dei pegni non possessori” presso l’Agenzia delle Entrate e prende grado dalla data di iscrizione. Le modalità di escussione sono flessibili: vendita tramite procedure competitive sulla base di una stima effettuata da un esperto (designato dalle parti o dal giudice competente), incasso di crediti, locazione dei beni piuttosto che appropriazione in base a criteri e modalità definite nell’atto costitutivo.
- Patto marciano: le imprese possono garantire finanziamenti concessi da banche o altri intermediari finanziari autorizzati, tramite il trasferimento della proprietà di un bene immobile che sia sospensivamente condizionato all’inadempimento del debitore. Tale inadempimento deve persistere per almeno sei mesi dalla scadenza di almeno tre rate (in caso di ammortamento mensile) o anche di una sola rata (negli altri casi). Il patto deve risultare da atto scritto (atto notarile in taluni casi) e trascritto nei registri immobiliari. Le modalità di escussione prevedono che, al verificarsi di un evento di inadempimento, il creditore notifichi al debitore e/o concedente la garanzia l’intenzione di avvalersi del patto. Decorsi 60 giorni, il creditore può chiedere al tribunale competente la nomina di un perito per la stima. La condizione sospensiva si considera avverata quando la stima viene comunicata al creditore o, nel caso in cui la stima ecceda il valore del debito garantito, il creditore provveda a versare al debitore la differenza.
Si tratta evidentemente di due strumenti molto interessanti. Ci sono taluni aspetti poco chiari che verranno auspicabilmente corretti in sede di conversione; altrimenti, occorrerà trovare soluzioni sul piano interpretativo e applicativo delle nuove disposizioni.
Più che sulle lacune, il desiderio è quello di sottolineare un trend evolutivo importante che conferma la volontà del legislatore di aggiornare l’impianto normativo a favore delle imprese, agevolandone l’accesso al credito.