Indice 
 Precedente 
 Seguente 
 Testo integrale 
Procedura : 2020/2015(INI)
Ciclo di vita in Aula
Ciclo del documento : A9-0176/2020

Testi presentati :

A9-0176/2020

Discussioni :

PV 19/10/2020 - 15
PV 19/10/2020 - 18
CRE 19/10/2020 - 15
CRE 19/10/2020 - 18

Votazioni :

PV 20/10/2020 - 17
PV 20/10/2020 - 21

Testi approvati :

P9_TA(2020)0277

Testi approvati
PDF 149kWORD 48k
Martedì 20 ottobre 2020 - Bruxelles
Diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale
P9_TA(2020)0277A9-0176/2020

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale (2020/2015(INI))

Il Parlamento europeo,

–  visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare gli articoli 4, 16, 26, 114 e 118,

–  vista la Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche,

–  visti l'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016(1) e gli orientamenti della Commissione in materia (COM(2015)0215),

–  visti il trattato dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) sul diritto d'autore, il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi e il documento di sintesi rivisto dell'OMPI del 29 maggio 2020 sulle politiche in materia di proprietà intellettuale e l'intelligenza artificiale,

–  vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE(2),

–  vista la direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati(3),

–  vista la direttiva 2009/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore(4),

–  vista la direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti(5),

–  vista la direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all'apertura dei dati e al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico(6),

–  visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE(7) (regolamento generale sulla protezione dei dati),

–  visto il regolamento (UE) 2018/1807 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo a un quadro applicabile alla libera circolazione dei dati non personali nell'Unione europea(8),

–  visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online(9),

–  visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" (COM(2020)0065),

–  visti i lavori del gruppo di esperti ad alto livello sull'intelligenza artificiale istituito dalla Commissione,

–  viste le comunicazioni della Commissione dal titolo "Una strategia europea per i dati" (COM(2020)0066) e "Una nuova strategia industriale per l'Europa" (COM(2020)0102),

–  viste le direttive concernenti l'esame effettuato presso l'Ufficio europeo dei brevetti del novembre 2019,

–  visto il documento di lavoro per l'economia digitale 2016/05 del Centro comune di ricerca della Commissione e del suo Istituto di studi delle prospettive tecnologiche dal titolo "An Economic Policy Perspective on Online Platforms" (Una prospettiva di politica economica sulle piattaforme online),

–  visti gli orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2019-2024 dal titolo "Un'Unione più ambiziosa – Il mio programma per l'Europa",

–   vista la sua risoluzione del 16 febbraio 2017 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica(10),

–  visto l'articolo 54 del suo regolamento,

–  visti i pareri della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, della commissione per i trasporti e il turismo e della commissione per la cultura e l'istruzione,

–  vista la relazione della commissione giuridica (A9-0176/2020),

A.  considerando che il quadro giuridico dell'Unione in materia di proprietà intellettuale mira a promuovere l'innovazione, la creatività e l'accesso alla conoscenza e all'informazione;

B.  considerando che l'articolo 118 TFUE prevede che il legislatore dell'Unione stabilisca le misure per la creazione di diritti di proprietà intellettuale (DPI) europei al fine di garantire una protezione uniforme di tali diritti nell'Unione; che il mercato unico favorisce una crescita economica più forte onde garantire la prosperità dei cittadini dell'Unione;

C.  considerando che i recenti sviluppi dell'intelligenza artificiale (IA) e di tecnologie emergenti analoghe rappresentano un notevole progresso tecnologico che crea opportunità e sfide per i cittadini, le imprese, la pubblica amministrazione, i creatori e il settore della difesa dell'Unione;

D.  considerando che le tecnologie di IA possono rendere difficili la tracciabilità dei DPI e la loro applicazione ai prodotti dell'intelligenza artificiale, ostacolando in tal modo l'equa remunerazione dei creatori umani la cui opera originale è utilizzata come base di tali tecnologie;

E.  considerando che l'obiettivo di rendere l'Unione leader mondiale delle tecnologie di IA deve includere sforzi volti a riacquisire e salvaguardare la sovranità digitale e industriale dell'Unione, garantire la sua competitività e promuovere e proteggere l'innovazione, e che tale obiettivo impone una riforma strutturale della politica industriale dell'Unione affinché essa sia all'avanguardia nel campo delle tecnologie di IA e rispetti la diversità culturale; che la leadership mondiale dell'Unione nell'ambito dell'IA richiede un sistema efficace di proprietà intellettuale, che sia adatto all'era digitale e consenta agli innovatori di immettere sul mercato nuovi prodotti; che è essenziale predisporre solide garanzie per tutelare il sistema dei brevetti dell'Unione dagli abusi, che vanno a discapito degli sviluppatori innovativi nel campo dell'IA; che è necessario un approccio antropocentrico all'IA, conforme ai principi etici e ai diritti umani, affinché la tecnologia resti uno strumento al servizio delle persone e del bene comune;

F.  considerando che, per evitare la frammentazione del mercato unico e la presenza di disposizioni e orientamenti diversi a livello nazionale, è opportuno che la regolamentazione nel settore delle tecnologie di IA avvenga a livello di Unione; che un quadro normativo dell'Unione pienamente armonizzato nel settore dell'IA potrà diventare un riferimento legislativo a livello internazionale; che le nuove norme comuni per i sistemi di IA dovrebbero assumere la forma di regolamenti per garantire l'esistenza di norme uniformi in tutta l'Unione, e che la legislazione deve essere adeguata alle esigenze future, per assicurare che possa tenere il passo con il rapido sviluppo di queste tecnologie, e deve essere accompagnata da valutazioni d'impatto approfondite; che la certezza giuridica favorisce il progresso tecnologico e che la fiducia dei cittadini nelle nuove tecnologie è fondamentale per lo sviluppo di questo settore, in quanto rafforza il vantaggio competitivo dell'Unione; che il quadro normativo che disciplina l'IA dovrebbe pertanto ispirare fiducia nella sicurezza e nell'affidabilità dell'IA e assicurare un equilibrio tra la protezione dei cittadini e gli incentivi alle imprese per sostenere gli investimenti nell'innovazione;

G.  considerando che l'IA e le tecnologie correlate si basano su modelli computazionali e algoritmi, che sono considerati metodi matematici ai sensi della Convenzione sul brevetto europeo (CBE) e in quanto tali non sono brevettabili; che i metodi matematici e i programmi per elaboratore possono essere brevettati a norma dell'articolo 52, paragrafo 3, della Convenzione sul brevetto europeo se sono utilizzati come parte di un sistema di IA che contribuisce a produrre un effetto tecnico ulteriore; che è opportuno valutare in modo approfondito l'impatto di tale eventuale brevettabilità;

H.  considerando che l'IA e le tecnologie correlate si basano sulla creazione e l'esecuzione di programmi per elaboratore, che in quanto tali sono soggetti a uno specifico regime di tutela del diritto d'autore in base a cui è possibile tutelare solo l'espressione del programma per elaboratore e non le idee, i metodi e i principi alla base di uno dei suoi elementi;

I.  considerando che viene concesso un numero crescente di brevetti correlati all'IA;

J.  considerando che lo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate solleva interrogativi circa la protezione dell'innovazione stessa e l'applicazione dei DPI ai materiali, ai contenuti o ai dati generati dall'IA e dalle tecnologie correlate, che possono essere di natura industriale o artistica e generano varie opportunità commerciali; che a tale proposito è importante distinguere tra le creazioni umane ottenute con l'assistenza dell'IA e quelle generate autonomamente dall'IA;

K.  considerando che l'IA e le tecnologie correlate dipendono in larga misura da contenuti preesistenti e grandi volumi di dati; che una maggiore trasparenza e un accesso aperto ad alcuni dati non personali e ad alcune banche di dati nell'Unione, in particolare per le PMI e le start-up, nonché l'interoperabilità dei dati, che limita gli effetti di lock-in, svolgeranno un ruolo cruciale nel favorire lo sviluppo dell'IA europea e nel sostenere la competitività delle imprese europee a livello mondiale; che la raccolta di dati personali deve rispettare i diritti fondamentali e le norme in materia di protezione dei dati e presuppone una governance personalizzata, segnatamente in termini di gestione dei dati e trasparenza dei dati utilizzati nello sviluppo e nella diffusione delle tecnologie di IA, nell'intero ciclo di vita di un sistema basato sull'IA;

1.  prende nota del Libro bianco della Commissione dal titolo "Intelligenza artificiale – Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia" come pure della strategia europea per i dati; sottolinea che gli approcci ivi illustrati contribuiranno con ogni probabilità a sbloccare il potenziale di un'IA antropocentrica nell'Unione; rileva tuttavia che la Commissione non ha affrontato la questione della protezione dei DPI nel quadro dello sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate, nonostante l'importanza cruciale di tali diritti; pone l'accento sulla necessità di creare uno spazio comune europeo dei dati e ritiene che esso svolgerà un ruolo importante per l'innovazione e la creatività nell'ambito dell'economia dell'Unione, che è opportuno incentivare; sottolinea che l'Unione dovrebbe svolgere un ruolo essenziale nel definire i principi di base per lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo dell'IA, senza ostacolarne l'evoluzione o impedire la concorrenza;

2.  evidenzia che lo sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate nei settori dei trasporti e del turismo porterà innovazione, ricerca, la mobilitazione di investimenti e considerevoli benefici economici, sociali, ambientali, pubblici e di sicurezza, rendendo nel contempo tali settori più attraenti per le nuove generazioni e creando nuove opportunità di lavoro e modelli commerciali più sostenibili, ma sottolinea che ciò non dovrebbe arrecare pregiudizi o danni alle persone o alla società;

3.  pone l'accetto sull'importanza della creazione di un quadro normativo operativo e pienamente armonizzato nel settore delle tecnologie di IA; suggerisce che tale quadro sia elaborato sotto forma di regolamento e non di direttiva, al fine di evitare la frammentazione del mercato unico digitale europeo e promuovere l'innovazione;

4.  invita la Commissione a tenere conto dei sette requisiti fondamentali individuati negli orientamenti del gruppo di esperti ad alto livello, che ha accolto con favore nella sua comunicazione dell'8 aprile 2019(11), e ad attuarli adeguatamente in tutta la legislazione in materia di IA;

5.  sottolinea che lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo delle tecnologie di IA come pure la crescita dell'economia mondiale dei dati impongono la necessità di affrontare importanti questioni di carattere tecnico, sociale, economico, etico e giuridico in diversi settori di intervento, inclusi i DPI e il loro impatto su tali settori; evidenzia che, al fine di sbloccare il potenziale delle tecnologie di IA, è necessario rimuovere gli ostacoli normativi non necessari per evitare di ostacolare la crescita o l'innovazione dell'economia dei dati dell'Unione, che è ancora in fase di sviluppo; chiede che sia effettuata una valutazione di impatto riguardo alla tutela dei DPI nel contesto dello sviluppo delle tecnologie di IA;

6.  pone l'accento sull'importanza fondamentale di una protezione equilibrata dei DPI in relazione alle tecnologie di IA, come pure della natura pluridimensionale di tale protezione, e nel contempo richiama l'attenzione sull'importanza di garantire un elevato livello di protezione dei DPI, di assicurare la certezza giuridica e di creare la fiducia necessaria per incoraggiare gli investimenti in tali tecnologie e garantirne la redditività a lungo termine e l'utilizzo prolungato da parte dei consumatori; ritiene che l'Unione abbia la possibilità di diventare leader nella creazione di tecnologie di IA se si doterà di un quadro normativo operativo che venga valutato periodicamente alla luce degli sviluppi tecnologici e se adotterà politiche pubbliche proattive, in particolare per quanto concerne i programmi di formazione e il sostegno finanziario alla ricerca e alla cooperazione tra settore pubblico e privato; ribadisce la necessità di garantire un margine sufficiente per lo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e tecnologie; sottolinea che la creazione di un ambiente propizio alla creatività e all'innovazione attraverso la promozione dell'uso delle tecnologie di IA da parte dei creatori non deve avvenire a discapito degli interessi dei creatori umani né dei principi etici dell'Unione;

7.  ritiene inoltre che l'Unione debba tenere conto delle diverse dimensioni dell'IA attraverso definizioni tecnologicamente neutre che garantiscano la flessibilità necessaria per adeguarsi alle future evoluzioni tecnologiche nonché ai successivi utilizzi; reputa necessario portare avanti la riflessione sulle interazioni tra l'IA e i DPI dal punto di vista sia degli uffici per la proprietà intellettuale sia degli utenti; ritiene che la sfida rappresentata dalla valutazione delle applicazioni di IA implichi la necessità di adottare requisiti di trasparenza e di sviluppare nuovi metodi quali sistemi di apprendimento adattativo che possono ricalibrarsi dopo ogni input, rendendo così inefficaci talune divulgazioni ex ante;

8.  sottolinea che è importante che i servizi di streaming assicurino trasparenza e responsabilità nell'utilizzo degli algoritmi, affinché siano meglio garantiti l'accesso a contenuti culturali e creativi in diverse forme e diverse lingue così come l'accesso equo alle opere europee;

9.  raccomanda di privilegiare una valutazione per settori e tipi di implicazioni delle tecnologie di IA in materia di DPI; ritiene che tale approccio debba tenere in considerazione, ad esempio, il livello di intervento umano, l'autonomia dell'IA e l'importanza del ruolo e dell'origine dei dati e del materiale protetti dal diritto d'autore utilizzati, come pure l'eventuale coinvolgimento di altri fattori pertinenti; ricorda che qualsiasi approccio deve trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di tutelare gli investimenti in termini di risorse e sforzi e la necessità di incentivare la creazione e la condivisione; è del parere che occorrano ricerche più approfondite ai fini della valutazione del contributo umano riguardo ai dati algoritmici dell'IA; ritiene che tecnologie di rottura come l'IA offrano alle imprese, piccole o grandi che siano, la possibilità di sviluppare prodotti leader del mercato; ritiene che tutte le imprese dovrebbero beneficiare di una protezione dei DPI di pari efficienza ed efficacia; invita pertanto la Commissione e gli Stati membri a offrire sostegno alle start-up e alle PMI attraverso il programma per il mercato unico e i poli dell'innovazione digitale, tutelando i loro prodotti;

10.  suggerisce che la valutazione di cui sopra prenda in esame, in particolare, l'impatto e le implicazioni dell'IA e delle tecnologie correlate nel quadro dell'attuale regime in materia di diritto dei brevetti, protezione di marchi, disegni e modelli, diritto d'autore e diritti connessi, ivi compresa l'applicabilità della tutela giuridica delle banche di dati e dei programmi per elaboratore, nonché protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; riconosce le potenzialità delle tecnologie di IA in termini di miglioramento dell'applicazione dei DPI, fatta salva la necessità di una verifica e di un riesame umani laddove vi possano essere conseguenze giuridiche; sottolinea inoltre la necessità di valutare se sia opportuno aggiornare il diritto contrattuale per proteggere meglio i consumatori e se occorra adattare le regole di concorrenza per far fronte ai fallimenti del mercato e agli abusi nell'economia digitale, la necessità di mettere a punto un quadro giuridico più completo per i settori economici interessati dall'IA, consentendo in tal modo alle imprese europee e alle parti interessate di espandersi, e la necessità di creare certezza del diritto; sottolinea che la protezione della proprietà intellettuale deve sempre essere compatibile con altri diritti e libertà fondamentali;

11.  ricorda che i metodi matematici in quanto tali sono esclusi dalla brevettabilità a meno che non siano utilizzati per un fine tecnico nel contesto di invenzioni di carattere tecnico, che sono, a loro volta, brevettabili soltanto se sono soddisfatti i criteri applicabili relativi alle invenzioni; rammenta che se un'invenzione verte su un metodo che utilizza mezzi tecnici o su un dispositivo tecnico, la sua finalità considerata nel complesso ha, di fatto, carattere tecnico e non è quindi esclusa dalla brevettabilità; sottolinea, a tale proposito, il ruolo del quadro di protezione brevettuale nell'incentivare le invenzioni di IA e nel promuoverne la diffusione, nonché la necessità di creare opportunità per le imprese e le start-up europee per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'IA in Europa; sottolinea che i brevetti essenziali svolgono un ruolo chiave nello sviluppo e nella diffusione dell'IA e delle nuove tecnologie ad essa correlate, nonché nel garantire l'interoperabilità; invita la Commissione a sostenere l'istituzione di norme per il settore e ad incoraggiare la normazione formale;

12.  osserva che la protezione brevettuale può essere riconosciuta a condizione che l'invenzione sia nuova e non evidente e che comporti un'attività inventiva; rileva inoltre che il diritto dei brevetti impone la descrizione completa della tecnologia utilizzata, il che può comportare difficoltà nel caso di alcune tecnologie di IA alla luce della complessità dei ragionamenti; sottolinea altresì le sfide giuridiche dell'ingegneria inversa, la quale costituisce un'eccezione alla protezione del diritto d'autore per i programmi per elaboratore e alla tutela del segreto commerciale, che a loro volta rivestono un'importanza fondamentale per la ricerca e l'innovazione e che dovrebbero essere tenuti debitamente in considerazione nel quadro dello sviluppo delle tecnologie di IA; invita la Commissione a valutare modalità che consentano di valutare adeguatamente i prodotti, ad esempio con un approccio modulare, senza creare rischi per i titolari di DPI o per i segreti commerciali imputabili all'ampia divulgazione di prodotti facilmente riproducibili; evidenzia che le tecnologie di IA dovrebbero essere apertamente accessibili a fini di istruzione e ricerca, quali ad esempio metodologie di apprendimento più efficaci;

13.  osserva che l'autonomizzazione del processo creativo di generazione di contenuti di carattere artistico può sollevare interrogativi riguardo alla titolarità dei DPI relativi a tali contenuti; ritiene, a tale proposito, che non sarebbe opportuno dotare di personalità giuridica le tecnologie di IA e ricorda le ripercussioni negative di una siffatta possibilità sugli incentivi per i creatori umani;

14.  sottolinea la differenza tra le creazioni umane ottenute con l'assistenza dell'IA e quelle generate autonomamente dall'IA, indicando che sono queste ultime a porre nuove sfide normative in termini di protezione dei DPI, quali ad esempio le questioni della titolarità e della paternità dell'inventore e della remunerazione adeguata, nonché questioni relative alla potenziale concentrazione del mercato; ritiene altresì che i DPI per lo sviluppo delle tecnologie di IA dovrebbero essere distinti dai DPI potenzialmente riconosciuti alle creazioni generate dall'IA; evidenzia che, nei casi in cui l'IA è impiegata solo come strumento per assistere un autore nel processo creativo, il quadro vigente in materia di diritti d'autore rimane applicabile;

15.  ritiene che le creazioni tecniche generate dalla tecnologia di IA debbano essere tutelate nell'ambito del quadro giuridico dei DPI al fine di incoraggiare gli investimenti in questa forma di creazione e migliorare la certezza del diritto per i cittadini, le imprese e gli inventori, essendo questi ultimi – per il momento – tra i principali utilizzatori delle tecnologie di IA; ritiene che le opere prodotte autonomamente da agenti artificiali e robot potrebbero non essere ammissibili alla protezione del diritto d'autore, al fine di rispettare il principio di originalità, che è legato a una persona fisica, e dal momento che il concetto di "creazione intellettuale" riguarda la personalità dell'autore; invita la Commissione a sostenere un approccio orizzontale, basato su dati concreti e tecnologicamente neutro in merito alle disposizioni comuni e uniformi in materia di diritti d'autore applicabili alle opere generate dall'IA nell'Unione, se si ritiene che tali opere potrebbero essere ritenute ammissibili alla protezione del diritto d'autore; raccomanda che la titolarità di eventuali diritti sia assegnata soltanto alle persone fisiche o giuridiche che hanno creato l'opera in modo lecito e soltanto se il titolare dei diritti d'autore ha concesso l'autorizzazione in caso di utilizzo di materiale protetto dal diritto d'autore, a meno che non si applichino deroghe o limitazioni in materia di diritto d'autore; sottolinea l'importanza di agevolare l'accesso ai dati e la condivisione dei dati, nonché standard aperti e la tecnologia open source, incoraggiando nel contempo gli investimenti e stimolando l'innovazione;

16.  rileva che l'IA consente il trattamento di un elevato volume di dati relativi allo stato dell'arte o all'esistenza di DPI; osserva, nel contempo, che l'IA o le tecnologie correlate utilizzate per la procedura di registrazione per il riconoscimento dei DPI e per la determinazione della responsabilità in caso di violazione dei DPI non possono sostituire un esame umano effettuato caso per caso, al fine di garantire la qualità e l'equità delle decisioni; osserva che l'IA sta progressivamente acquisendo la capacità di svolgere compiti tipicamente svolti dall'uomo e sottolinea pertanto la necessità di istituire salvaguardie adeguate, compresi sistemi di progettazione con controllo dell'intervento umano e procedure di revisione, trasparenza, rendicontabilità e verifica del processo decisionale dell'IA;

17.  osserva che, per quanto concerne l'utilizzo di dati non personali da parte delle tecnologie di IA, occorre valutare l'utilizzo lecito di opere e altri materiali e dati associati protetti dal diritto d'autore, compresi contenuti pre-esistenti e set di dati e metadati di alta qualità, alla luce delle norme vigenti in materia di limitazioni e deroghe al diritto d'autore, come ad esempio le deroghe relative all'estrazione di testo e di dati, contemplate dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale; chiede ulteriori chiarimenti per quanto riguarda la tutela dei dati nell'ambito della normativa sul diritto d'autore e la potenziale protezione dei marchi e dei disegni industriali per le opere generate autonomamente attraverso applicazioni di IA; ritiene che la condivisione volontaria di dati non personali tra imprese e settori dovrebbe essere promossa e dovrebbe basarsi su accordi contrattuali equi, tra cui accordi di licenza; richiama l'attenzione sulle sfide per i DPI poste dalla creazione di deep fake utilizzando dati fuorvianti, manipolati o semplicemente di scarsa qualità, indipendentemente dal fatto che tali deep fake contengano dati che possono essere soggetti al diritto d'autore; è preoccupato per la possibilità che la manipolazione di massa dei cittadini sia utilizzata per destabilizzare le democrazie e chiede una maggiore sensibilizzazione e alfabetizzazione mediatica, nonché la messa a disposizione di tecnologie di IA di cui vi è urgente necessità per verificare fatti e informazioni; ritiene che le registrazioni verificabili dei dati non personali utilizzati durante l'intero ciclo di vita delle tecnologie basate sull'IA nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati potrebbero facilitare il tracciamento dell'uso delle opere protette dal diritto d'autore e, pertanto, proteggere meglio i titolari dei diritti e contribuire alla tutela della vita privata; sottolinea che le tecnologie di IA potrebbero essere utili nel contesto dell'applicazione dei DPI, ma richiederebbero un riesame umano, come pure la garanzia che qualsiasi sistema decisionale basato sull'IA sia pienamente trasparente; sottolinea che qualsiasi futuro regime di IA non può aggirare gli eventuali requisiti relativi alla tecnologia open source negli appalti pubblici o impedire l'interconnettività dei servizi digitali; osserva che i sistemi di IA sono basati su software e si basano su modelli statistici, che possono comportare errori; sottolinea che i prodotti dell'intelligenza artificiale non devono essere discriminatori e che uno dei modi più efficaci per ridurre le distorsioni nei sistemi di IA consiste nell'assicurare – per quanto possibile nel rispetto del diritto dell'Unione – che siano disponibili quanti più dati non personali possibile a fini di formazione e apprendimento automatico; invita la Commissione a riflettere sull'uso dei dati di dominio pubblico a tali finalità;

18.  pone l'accento sull'importanza di una piena attuazione della strategia per il mercato unico digitale al fine di migliorare l'accessibilità e l'interoperabilità dei dati non personali nell'Unione; sottolinea che la strategia europea per i dati deve garantire un equilibrio tra la promozione del flusso, dell'utilizzo e della condivisione dei dati, nonché di un accesso più ampio ai dati, da un lato, e la tutela dei DPI e dei segreti commerciali, dall'altro, rispettando nel contempo le norme in materia di protezione e riservatezza dei dati; sottolinea, a tale proposito, la necessità di valutare se le norme dell'Unione in materia di proprietà intellettuale siano uno strumento adeguato per proteggere i dati, compresi i dati settoriali necessari per lo sviluppo dell'IA, ricordando che i dati strutturati, come le banche dati, allorché sono protetti dalla proprietà intellettuale, generalmente possono non essere considerate dati; ritiene che debbano essere fornite informazioni complete riguardo all'utilizzo dei dati protetti da proprietà intellettuale, segnatamente nel quadro delle relazioni tra piattaforme e imprese; apprezza l'intenzione della Commissione di creare uno spazio comune europeo dei dati;

19.  rileva che la Commissione sta valutando l'opportunità di un intervento legislativo incentrato sulle questioni aventi un'incidenza sulle relazioni tra gli attori economici finalizzate allo sfruttamento dei dati non personali, ed è favorevole a una possibile revisione della direttiva sulle banche di dati nonché a un eventuale chiarimento circa l'applicazione della direttiva sulla protezione dei segreti commerciali come quadro generale; attende con interesse l'esito della consultazione pubblica avviata dalla Commissione sulla strategia europea per i dati;

20.  pone l'accento sulla necessità che la Commissione miri a fornire una protezione della proprietà intellettuale equilibrata e basata sull'innovazione, a beneficio degli sviluppatori europei di tecnologie di IA, per rafforzare la competitività internazionale delle imprese europee, anche tutelandole da eventuali tattiche abusive di contenzioso, e per conseguire la massima certezza del diritto per gli utilizzatori, segnatamente nel quadro nei negoziati condotti a livello internazionale, in particolare per quanto concerne le discussioni in corso sull'IA e la rivoluzione dei dati in seno all'OMPI; si compiace del fatto che la Commissione abbia recentemente presentato le opinioni dell'Unione alla consultazione pubblica dell'OMPI sul progetto di documento di sintesi redatto da tale organizzazione sulle politiche in materia di proprietà intellettuale e intelligenza artificiale; ricorda, a tale proposito, il dovere etico dell'Unione di sostenere lo sviluppo nel mondo agevolando la cooperazione transfrontaliera nel campo dell'IA, anche mediante le limitazioni e le deroghe per la ricerca e l'estrazione di testo e dati in ambito transfrontaliero, previste dalla direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale;

21.  è pienamente consapevole del fatto che i progressi in materia di IA dovranno essere accompagnati da investimenti pubblici nelle infrastrutture, formazione sulle competenze digitali e importanti miglioramenti in termini di connettività e interoperabilità al fine di essere sviluppati appieno; sottolinea pertanto l'importanza di reti 5G sicure e sostenibili per la piena diffusione delle tecnologie di IA, ma soprattutto di un lavoro necessario sul livello delle infrastrutture e sulla sicurezza di queste ultime in tutta l'Unione; prende atto dell'intensa attività brevettuale che si svolge nel settore dei trasporti per quanto riguarda l'IA; esprime preoccupazione per il fatto che ciò potrebbe portare a ingenti contenziosi che danneggeranno l'industria nel suo complesso e potrebbero inoltre ripercuotersi sulla sicurezza del traffico se non sarà adottata con urgenza una normativa a livello di Unione relativa allo sviluppo delle tecnologie correlate all'IA;

22.  sostiene la volontà della Commissione di invitare gli operatori chiave dell'industria manifatturiera – costruttori di veicoli, innovatori in materia di IA e connettività, prestatori di servizi del settore del turismo e altri attori della catena del valore del settore automobilistico – ad accordarsi sulle condizioni alle quali sarebbero disposti a condividere i propri dati;

23.  incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché ai parlamenti e ai governi degli Stati membri.

(1) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(2) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
(3) GU L 77 del 27.3.1996, pag. 20.
(4) GU L 111 del 5.5.2009, pag. 16.
(5) GU L 157 del 15.6.2016, pag. 1.
(6) GU L 172 del 26.6.2019, pag. 56.
(7) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
(8) GU L 303 del 28.11.2018, pag. 59.
(9) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.
(10) GU C 252 del 18.7.2018, pag. 239.
(11) "Creare fiducia nell'intelligenza artificiale antropocentrica" (COM(2019)0168).

Ultimo aggiornamento: 22 gennaio 2021Note legali - Informativa sulla privacy
  翻译: