SULLA DISTINZIONE TRA “MEDIAZIONE TIPICA” E “MEDIAZIONE ATIPICA”

SULLA DISTINZIONE TRA “MEDIAZIONE TIPICA” E “MEDIAZIONE ATIPICA”

Il Caso del mese

Lo Studio Legale Del Re ha assistito con successo una società fiorentina in una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo inerente pretesa creditoria per attività di mediazione immobiliare relativa ad una locazione ad uso commerciale.

Nell’opposizione a decreto ingiuntivo promossa dalla società si sosteneva che la mediatrice opposta si fosse qualificata come rappresentante della proprietà dell’immobile nell’ambito di trattative conseguenti alla disdetta del contratto di locazione e che non le fosse stato conferito alcun incarico di mediazione dalla società medesima. Nel corso delle trattative, i legali rappresentanti della società locatrice e di quella locataria si accordavano per la stipula di un nuovo contratto di locazione ad uso commerciale.

A sostegno della richiesta di revoca del decreto ingiuntivo, la società, assistita dallo Studio legale Del Re, argomentava che l’opposta non avesse svolto alcuna attività di mediazione immobiliare avendo agito esclusivamente quale rappresentante della locatrice, senza il conferimento di alcun incarico, affermando che il nuovo contratto di locazione era stato oggetto di un accordo direttamente concluso tra le Parti.

L’opposta costituitasi in giudizio eccepiva di essere agente immobiliare e di aver interagito con la società opponente per addivenire alla stipula di un nuovo contatto di locazione su basi economiche differenti da quelle sino ad allora pattuite, nonché di avere contribuito attivamente alla conclusione del contatto per il quale aveva percepito compenso dalla società locatrice. 

Il Tribunale di Firenze, nel richiamare la distinzione tra “mediazione tipica e non negoziale” e “mediazione atipica o negoziale” ha evidenziato come secondo consolidata giurisprudenza della Cassazione (Sezioni Unite n.19161/2017) “la mediazione atipica si fonda su un contratto a prestazioni corrispettive e costituisce un vero e proprio mandato, con la conseguenza che l’onere del pagamento grava sulla sola parte che ha conferito il mandato medesimo”, mentre “la mediazione tipica” si caratterizza per la circostanza che il mediatore mette in relazione due o più parti per favorire la conclusione di un affare , senza vincoli e in posizione d’imparzialità.

All’esito dell’istruttoria testimoniale, non emergeva alcun conferimento di incarico da parte dell’opponente alla mediatrice e la circostanza che l’opposta svolgesse tale funzione non era da ritenersi ostativa all’inquadramento come “mediazione atipica” del rapporto intercorrente tra l’opponente e la mediatrice, in quanto l’iscrizione all’Albo da parte del mediatore ai fini della percezione della provvigione è elemento necessario anche per la “mediazione atipica”, né poteva assumere rilievo la circostanza che l’opponente avesse conferito incarichi alla mediatrice per il reperimento di immobili in altre località diverse da Firenze, trattandosi di oggetto distinto rispetto all’incarico del contendere.

Pertanto, la mediatrice aveva diritto a pretendere il compenso soltanto dalla mandante. Stante l’infondatezza della pretesa, era accolta totalmente la domanda della società opponente con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.

To view or add a comment, sign in

More articles by Studio Legale Del Re | Firenze - Milano

Explore topics