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Servizi legali

Roma, Italia 281 follower

Fra gli "Studi Legali dell’anno 2021" nella prestigiosa classifica de Il Sole 24 ORE

Chi siamo

𝗦𝗖𝗟𝗡 – 𝗟𝗲𝗴𝗮𝗹 𝗡𝗲𝘁𝘄𝗼𝗿𝗸 è una Law Firm nata nel 2018 per offrire ad aziende e privati la più qualificata assistenza interdisciplinare nell’ambito dei servizi legali, in Italia e all’Estero. 👉L’innovatività e l’efficienza delle prestazioni ci ha permesso di essere annoverati dal 𝗦𝗼𝗹𝗲 𝟮𝟰 𝗢𝗿𝗲 tra gli studi italiani dell'anno 2019 e 2021. Forniamo una qualificata assistenza e consulenza in materia: ✔️ amministrativa ✔️ commerciale ✔️ finanziaria ✔️ giuslavorista ✔️ tutela del credito L’elevato standard qualitativo delle prestazioni, la tempestività e la personalizzazione del servizio sono i pilastri su cui abbiamo costruito la nostra Mission. L’alta specializzazione e la contemporanea interdisciplinarietà consentono al nostro Studio di proporsi come partner unico delle aziende, per le quali i servizi legali devono poter essere sinonimo di sviluppo e competitività. La capacità distintiva dello Studio risiede sia nella risoluzione tempestiva di qualsiasi problematica, sia nella compliance legale, costituita anche dall’attività di formazione ed aggiornamento che dedichiamo ai nostri clienti, con particolare attenzione allo sviluppo e ricerca di nuovi ambiti di business, anche internazionali. Siamo in grado di offrire, in un’unica struttura, tanti professionisti specializzati nei rispettivi ambiti del diritto, così da rappresentare, per il Cliente, un unico punto di riferimento per la risoluzione di qualsiasi questione legale, evitando la dispendiosa attività di reperire diversi consulenti in relazione alla specifica materia da affrontare. La possibilità di assicurare al cliente uno staff di professionisti specializzati nelle diverse aree di competenza consente di fornire un’assistenza legale efficiente e di pronta soluzione. 📍 Siamo presenti a: 𝗥𝗼𝗺𝗮, 𝗠𝗶𝗹𝗮𝗻𝗼, 𝗖𝗮𝘁𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿𝗼 𝗲 𝗠𝗼𝗻𝘁𝗿𝗲𝗮𝗹.

Sito Web
http://WWW.SCLN.IT
Settore
Servizi legali
Dimensioni dell’azienda
11-50 dipendenti
Sede principale
Roma, Italia
Tipo
Società privata non quotata
Data di fondazione
2018
Settori di competenza
internazionalizzazione, GDPR, diritto societario, diritto del lavoro, diritto penale d'impresa, consulenza fiscale e tributaria, Modelli 231, diritto commerciale, diritto amministrativo e diritto e contenzioso tributario

Località

Dipendenti presso SCLN

Aggiornamenti

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    Nel primo semestre del 2024, secondo il recente Report Unioncamere-Infocamere, le richieste di composizione negoziata delle crisi aziendali hanno registrato un incremento del 53,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Introdotto nel 2021, questo strumento si sta rapidamente affermando come una delle soluzioni più efficaci per affrontare tempestivamente le difficoltà economico-finanziarie delle imprese e per prevenire il deterioramento irreversibile di situazioni critiche. Un dato particolarmente significativo è il numero di aziende che sono riuscite a risanarsi grazie a questa procedura: 167 imprese hanno individuato un percorso di recupero, salvaguardando così ben 8.250 posti di lavoro. Questi numeri confermano che l’approccio proattivo nella gestione delle crisi aziendali, non solo permette di preservare la continuità operativa delle imprese, ma anche di proteggere l’occupazione, elemento imprescindibile per il benessere del tessuto sociale ed economico italiano. Nel 2023, il tasso di successo delle procedure di composizione negoziata si è attestato al 22%, un risultato importante che dimostra la crescente efficacia di questo strumento per le imprese in difficoltà. A supporto di questa evoluzione, il recente decreto correttivo al Codice della crisi ha introdotto misure aggiuntive, tra cui la transazione fiscale, con l’obiettivo di rendere ancora più accessibile ed efficiente la composizione negoziata. Nonostante la liquidazione giudiziale resti la procedura concorsuale prevalente in quanto rappresenta il 76% delle pratiche nel 2024, la composizione negoziata continua a guadagnare terreno. Dal novembre 2021 a giugno 2024, sono state presentate 1.608 istanze di composizione negoziata, con 915 di queste già concluse. Questo aumento costante prova la crescente fiducia delle imprese in questo strumento, che non solo facilita il risanamento, ma contribuisce anche a snellire il carico di lavoro dei tribunali. Nel primo semestre del 2024, infatti, l’8,6% delle nuove procedure concorsuali è stato gestito tramite la composizione negoziata e questo evidenzia una tendenza che potrebbe portare ulteriori benefici in termini di tempi e costi per il sistema giudiziario. Un ulteriore aspetto interessante riguarda l’evoluzione delle dimensioni delle aziende che ricorrono a questa procedura. Nel 2024, il valore medio della produzione delle imprese che hanno richiesto la composizione negoziata è salito a 32 milioni di euro, rispetto ai 7 milioni del 2022. Geograficamente, la maggior parte delle richieste proviene dal Nord Italia (58%), seguito dal Centro (21%) e dal Sud (15%). #scln #composizionenegoziata #crisimpresa #debitifiscali #debititributari

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    Il 27 settembre 2024 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 227 il Decreto Legislativo 13 settembre 2024 n. 136, noto come Decreto Correttivo Ter, che introduce importanti modifiche e integrazioni al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII). Le nuove disposizioni sono entrate in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. #scln #avvocatotributarista #crisidimpresa #codicedellacrisi

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    L'art. 2486 c.c. prevede l'uso del deficit concorsuale come criterio di valutazione del danno quando i patrimoni netti non possono essere determinati. Questo metodo si applica in situazioni di assoluta impossibilità di ricostruire i patrimoni netti, contrariamente all'art. 1226 c.c., che considera anche le difficoltà elevate nel fornire la prova del danno, quali 👉🏻 Assenza totale o inattendibilità della contabilità. 👉🏻 Impossibilità di ricostruire le vicende aziendali attraverso altre fonti. Le decisioni giudiziarie hanno utilizzato questo metodo quando la documentazione contabile era assente o inaffidabile, escludendone l'uso quando la contabilità era parzialmente disponibile e affidabile. Per applicare il deficit concorsuale, l'assenza o l'irregolarità della documentazione contabile deve essere imputabile agli amministratori. Questo criterio può essere utilizzato contro tutti gli amministratori, anche se la colpa è di uno solo, poiché la gestione contabile è una responsabilità collettiva. Anche i sindaci possono essere coinvolti, poiché devono interessarsi alla contabilità e alle scritture aziendali. La normativa non distingue tra i vari ruoli, rendendo tutti i soggetti coinvolti collegialmente responsabili. ✳️ Dettagli Operativi del Deficit Concorsuale Il passivo concorsuale comprende tutti i debiti accertati durante la procedura, escludendo quelli prededucibili. L'attivo include le attività aziendali e i risultati delle azioni revocatorie. 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙪𝙣𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙍𝙚𝙡𝙖𝙩𝙞𝙫𝙖 𝙤 𝘼𝙨𝙨𝙤𝙡𝙪𝙩𝙖? C'è dibattito sulla natura della presunzione legale del deficit concorsuale. La presunzione legale relativa è più coerente con la tendenza moderna di ridurre le presunzioni assolute. Se la norma non esclude esplicitamente la prova contraria, la presunzione deve essere considerata relativa, permettendo agli amministratori di dimostrare un danno diverso e inferiore. Implicazioni per Imprenditori e Proprietari d'Azienda ✳️  È fondamentale mantenere scritture contabili accurate e complete per evitare sanzioni e responsabilità.  ✳️ Gli amministratori devono monitorare costantemente il patrimonio aziendale, intervenendo tempestivamente in caso di perdita del capitale sociale. #scln #francescococola #codicecrisi #composizionenegoziata #deficitconcorsuale

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    La recente evoluzione in merito alla gestione del danno patrimoniale ha introdotto il concetto di "deficit concorsuale" come criterio di valutazione dei danni. Come possono influenzare la gestione aziendale queste disposizioni? L'art. 2486 c.c. prevede, in assenza di scritture contabili regolari o per altre ragioni, che il danno derivante dalla violazione possa essere quantificato come differenza tra l'attivo e il passivo accertati nella procedura concorsuale. Questo metodo, noto come "deficit concorsuale", segna una svolta rispetto ai precedenti principi giurisprudenziali. In passato, la Cassazione aveva stabilito che il danno risarcibile non poteva essere determinato semplicemente come differenza tra passivo e attivo fallimentare, a meno che le azioni degli amministratori non avessero causato direttamente il dissesto. La nuova normativa, invece, accoglie questo nuovo criterio anche per danni derivanti dalla mancata gestione conservativa dopo la perdita del capitale sociale. La normativa supera le restrizioni precedenti e permette l'uso del deficit concorsuale come criterio automatico per la liquidazione del danno in assenza di contabilità, senza necessità di motivare dettagliatamente il ricorso a questo metodo. Questo rappresenta un approccio punitivo verso gli amministratori che non mantengono scritture contabili adeguate. ✳️ Implicazioni per la Gestione Aziendale Gli amministratori devono assicurarsi che la contabilità sia sempre in ordine, poiché la mancanza di scritture regolari può portare a severe conseguenze finanziarie. La trasparenza contabile diventa, quindi, fondamentale per evitare sanzioni e danni punitivi. ✳️ Monitoraggio Continuo del Patrimonio È essenziale tenere sempre monitorato il patrimonio aziendale e intervenire tempestivamente in caso di perdita del capitale sociale. Gli amministratori devono essere proattivi nel rilevare e affrontare tempestivamente le crisi aziendali. ✳️ Consulenza Legale e Strategica Collaborare con esperti legali e consulenti può aiutare a navigare attraverso le nuove normative e implementare le migliori pratiche di gestione patrimoniale. Questo supporto può essere cruciale per evitare responsabilità e ottimizzare la gestione aziendale. #scln #francescococola #composizionenegoziata #crisidimpresa #consulenzalegale #deficitconcorsuale

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    La gestione efficace dei danni patrimoniali è una questione critica per gli imprenditori e i proprietari di aziende. La normativa italiana, con l'art. 2486 c.c., fornisce un quadro preciso per quantificare e risarcire i danni. Quali sono le principali disposizioni? Come possono essere applicate per tutelare il patrimonio aziendale? Approfondiamo l'argomento in questo articolo! #scln #francescococola #gestionedellacrisi #composizionenegoziata #consulenzalegale #dannopatrimoniale

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    Un'area del panorama normativo di particolare rilevanza riguarda la presunzione introdotta dall’art. 2486, comma 3, del Codice Civile, che si riferisce specificamente alla quantificazione dei danni piuttosto che alla condotta stessa. Questa presuppone che l’aggravamento delle perdite derivi dalla prosecuzione dell’attività aziendale, la quale comprende un insieme complesso di operazioni interconnesse, rendendosi refrattaria a una valutazione frammentata del danno. Il legislatore ha riconosciuto la difficoltà di fornire prove specifiche della quantità esatta di danno direttamente derivante da ciascun singolo atto. Per questo motivo è stato introdotto un criterio presuntivo e sintetico per la determinazione del danno. L'obiettivo primario è quello di agevolare l'onere probatorio per i commissari e le curatele, rispondendo alle preoccupazioni secondo cui l'applicazione rigorosa dei principi comuni di responsabilità nel contesto delle azioni di responsabilità avesse reso estremamente difficile, se non impossibile, per le curatele intraprendere azioni risarcitorie. Ciò, a sua volta, rischiava di favorire pratiche gestionali discutibili o di lasciare la loro prevenzione esclusivamente alla giustizia penale. Una questione più controversa, non ancora affrontata esplicitamente in giurisprudenza, è se questa presunzione si estenda anche al nesso di causalità tra la condotta illecita degli amministratori e il danno arrecato. La maggior parte dei giuristi sostiene che la determinazione della responsabilità richiede almeno di allegare e provare condotte illecite potenzialmente efficienti nel causare il danno. Il mandato legislativo era di definire solo i "criteri di quantificazione del danno risarcibile," facilitando così la quantificazione del danno senza introdurre una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità tale da sovvertire i principi di responsabilità risarcitoria. La giurisprudenza ha osservato che le perdite solitamente derivano dalla violazione dell'obbligo di gestione conservativa. Pertanto, l'accertamento della violazione di questo obbligo può stabilire presuntivamente un nesso di causalità tra la violazione e il danno al patrimonio aziendale. Inoltre, la dottrina ha rilevato che il nesso di causalità, basato sulla regolarità statistica, può riferirsi alla gestione complessiva, considerando che in uno stato di illiquidità, spesso accompagnato da un deficit patrimoniale, la prosecuzione delle attività aziendali porta prevedibilmente a un deterioramento progressivo del patrimonio. #scln #francescococola #composizionenegoziata #codicedellacrisi #consulenzalegale

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    La recente normativa in materia di gestione patrimoniale e responsabilità degli amministratori riflette un'evoluzione significativa nel diritto societario italiano, offrendo nuovi strumenti per la protezione del patrimonio aziendale. Per gli imprenditori e i proprietari d'azienda, è essenziale comprendere questi cambiamenti per garantire una gestione efficace e conforme alla legge. La normativa introduce il criterio dei netti patrimoniali come metodologia primaria per la liquidazione dei danni. Questo approccio si applica immediatamente quando sono presenti le condizioni previste, senza dover ricorrere alle disposizioni dell'art. 1226 c.c. Il danno risarcibile è presunto pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura concorsuale e quello al momento in cui si è verificata una causa di scioglimento. Due condizioni sono fondamentali per l'applicazione di questa presunzione: - Scritture Contabili Regolari anche se non complete, devono permettere la ricostruzione del patrimonio. - Accertamento della Responsabilità degli Amministratori comprovata secondo l’art. 2486 c.c. Questa normativa non richiede necessariamente l'apertura di una procedura concorsuale, ampliando il campo di applicazione anche alle azioni di responsabilità fuori dai contesti concorsuali. La norma riveduta impone agli amministratori di gestire l'attività aziendale in modo conservativo, preservando l'integrità del patrimonio sociale. Questo significa che, dopo lo scioglimento della società, la continuazione dell'attività deve essere giustificata da finalità conservative. L'onere probatorio per dimostrare la condotta illecita degli amministratori si divide tra: ✳️ Curatela: Deve provare che la società ha continuato l'attività nonostante la perdita del capitale, dimostrando l'inosservanza degli obblighi conservativi. ✳️ Amministratori: Devono dimostrare che le attività successive allo scioglimento erano necessarie e giustificate dalla finalità conservativa. Per gli imprenditori, è fondamentale adottare pratiche di gestione che rispettino queste nuove disposizioni. Ecco alcuni punti chiave: ✳️ Trasparenza Contabile: Mantenere scritture contabili accurate per permettere una facile ricostruzione del patrimonio. ✳️ Pianificazione Strategica: Valutare attentamente la continuazione dell'attività aziendale in caso di scioglimento, assicurando che ogni azione sia giustificata dalla necessità di conservare il patrimonio. ✳️ Consultazione Legale: Collaborare con esperti legali per assicurarsi che le decisioni aziendali rispettino le nuove normative. #scln #francescococola #composizionegoziata #crisimpresa #consulenzalegale

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    Una delle innovazioni introdotte dal Codice della Crisi e dell’Insolvenza (CCII) riguarda i criteri presuntivi di liquidazione del danno risarcibile a carico degli amministratori in caso di violazione dell’art. 2486 c.c. Approfondiamo l'argomento in questo articolo! #scln #francescococola #codicidellacrisi #composizionenegoziata #supportolegale

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    L'imprenditore mantiene la propria responsabilità per gli atti compiuti, in linea con la gestione dell'azienda e il principio generale stabilito dall'art. 2086 del codice civile. Questo vale sia per gli atti che conservano i loro effetti, sia per quelli soggetti a revocatoria. Secondo l'art. 24, comma 4, che richiama i commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, gli atti rilevanti sono: 1️⃣ Atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'art. 22, CCII, se la composizione negoziata fallisce e viene avviata una procedura concorsuale. 2️⃣ Atti non soggetti a revocatoria ai sensi del comma 2 dell'art. 166, CCII. 3️⃣ Atti di straordinaria amministrazione e pagamenti, per i quali l'esperto ha espresso dissenso nel registro delle imprese o che non sono stati autorizzati dal tribunale ai sensi dell'art. 22, CCII. L'imprenditore ha un preciso dovere di informazione riguardo agli atti che necessitano di autorizzazione, come previsto dagli articoli 22 e 24, comma 1, e per gli atti di straordinaria amministrazione e pagamenti non coerenti, secondo il comma 2 dell'art. 21. Se l'esperto esprime dissenso nel registro delle imprese e l'imprenditore compie comunque l'atto, la responsabilità è triplice: ✳️ Responsabilità per danni. ✳️ Revocabilità delle operazioni. ✳️ Responsabilità penale, ai sensi dell'art. 24, commi 3 e 5. Se l'imprenditore non informa preventivamente l'esperto, le conseguenze non sono esplicitamente previste dalla legge. È ragionevole, tuttavia, ritenere che l'omessa informazione comporti una responsabilità civile e penale per l'imprenditore ⬇️ ✳️ Responsabilità civile: per violazione dei doveri di informazione (art. 21) e dei doveri generali di buona fede, correttezza e gestione del patrimonio senza pregiudicare gli interessi dei creditori. ✳️ Responsabilità penale: ricavabile a contrario dall'ultimo comma dell'art. 24, per gli atti compiuti durante la fase delle trattative che non sono "coerenti" o non autorizzati, in caso di fallimento. 𝙎𝙚 𝙨𝙚𝙞 𝙪𝙣 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩à, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙞! Troveremo il percorso più adatto per risolvere la tua situazione nel migliore dei modi! #scln #francescococola #composizionenegoziata #crisimpresa #codicedellacrisi

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    L'art. 24, comma 2, CCII, introduce un'importante disposizione per incentivare l'uso della composizione negoziata: gli atti, i pagamenti e le garanzie effettuati dall'imprenditore dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto non sono soggetti all'azione revocatoria fallimentare prevista dall'art. 166, comma 2, CCII, purché siano "coerenti" con le trattative e le prospettive di risanamento. L'esperto deve valutare le prospettive di risanamento fin dalla prima audizione dell'imprenditore. Solo se queste prospettive sono concrete, il percorso di composizione negoziata può iniziare o proseguire; in caso contrario, l'istanza deve essere archiviata. Contrariamente, ai sensi del comma 3 dell'art. 24, CCII, gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati dopo l'accettazione dell'incarico dall'esperto sono sempre soggetti a revocatoria se l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione. Le azioni revocatorie fallimentari, dopo la fine della composizione negoziata, saranno difficilmente ipotizzabili in assenza di una norma che faccia decorrere i termini dalla pubblicazione della domanda di misure protettive nel registro delle imprese, se il fallimento è dichiarato entro un breve periodo come conseguenza della stessa crisi. Questa discrepanza è ancora più evidente considerando che la composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e non una procedura formale, e non vi è un prolungamento del periodo di revocabilità nonostante la sospensione delle istanze di fallimento. L'art.21, comma 2, CCII dispone che l'imprenditore debba informare preventivamente l'esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non "coerenti". L'esperto deve segnalare per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo eventuali atti che possano arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento. Se l'imprenditore decide comunque di procedere, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro dieci giorni. Si possono verificare diverse situazioni: ✳️ Finanziamento rimborsato senza segnalazione all'esperto. ✳️ Rimborso del finanziamento segnalato all'esperto senza dissenso. ✳️ Rimborso del finanziamento segnalato all'esperto con dissenso e successiva iscrizione nel registro delle imprese. ✳️ Rimborso del finanziamento segnalato all'esperto con dissenso, ma senza iscrizione del dissenso nel registro delle imprese. In caso di successivo fallimento dell'impresa (ora liquidazione giudiziale), gli atti delle situazioni (a) e (c) potrebbero essere revocabili, mentre quelli delle situazioni (b) e (d) sarebbero esenti da revocatoria se "coerenti" e posti in essere dopo l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto. 𝙎𝙚 𝙨𝙚𝙞 𝙪𝙣 𝙞𝙢𝙥𝙧𝙚𝙣𝙙𝙞𝙩𝙤𝙧𝙚 𝙞𝙣 𝙙𝙞𝙛𝙛𝙞𝙘𝙤𝙡𝙩à, 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙞! #scln #composizionenegoziata #crisimpresa

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