LA CORTE COSTITUZIONALE 1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 144 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui non prevede l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato della procedura di liquidazione controllata, quando il giudice delegato abbia autorizzato la costituzione in un giudizio e abbia attestato la mancanza di attivo per le spese; 2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata. @liquidazionecontrollata @cortecostituzionale
Post di Avv. Luigi Benigno ⚖
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La quarta edizione del Manuale tratta in maniera completa ed approfondita tutti gli istituti di diritto amministrativo sostanziale (di parte generale e speciale) e processuale. Il testo sta per essere pubblicato a distanza di più di due anni dall’ultima edizione. Le novità sono, pertanto, molte. Tra queste, una prima novità consiste nella maggiore integrazione tra la parte sostanziale e la parte processuale, mediante la trattazione nella parte sostanziale non solo delle forme di tutela ma anche delle regole di riparto di giurisdizione. Una seconda novità è rappresentata dal maggiore approfondimento della parte relativa alla giustizia amministrativa. Inoltre, a seguito della riforma dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36) e dei servizi pubblici locali (decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201) sono stati interamente riscritti i relativi capitoli. Nel primo volume è riportata la parte generale relativa all’attività amministrativa: fonti, situazioni giuridiche, organizzazione, procedimento, provvedimento, accordi pubblici, servizi e controlli. Nel secondo volume sono riportate la parte relativa al diritto privato della pubblica amministrazione (obbligazioni, contratti e responsabilità), la parte speciale e la giustizia amministrativa.
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Contenuto aggiornato alla più recente giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. IV, 15 aprile 2024, n. 3404) #appalti #codiceappalti #contratti #codicecontratti #contrattipubblici #codicecontrattipubblici #appaltipubblici #codiceappaltipubblici https://lnkd.in/dmdqxAm9
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⚖ Il Consiglio di Stato, Sez. IV, con sentenza del 02/05/2024, n. 3990, ha operato un'importante precisazione, stabilendo che: "La procedura abilitativa semplificata (P.A.S.) di cui all'art. 6. D.Lgs. n. 28/2011 è ascrivibile al genus della DIA, ora SCIA, e conseguentemente va qualificato quale atto soggettivamente ed oggettivamente privato. Al decorso del termine di legge di trenta giorni dalla presentazione della dichiarazione, non si determina, infatti, il perfezionamento di una fattispecie legale tipica che, sul piano della produzione degli effetti, rende l'inerzia equivalente ad un vero e proprio provvedimento di accoglimento, come avviene per la fattispecie del silenzio assenso, bensì, più semplicemente, si determina l'effetto di rendere una determinata attività privata lecita, secondo il meccanismo proprio della SCIA; ciò in linea con la diversa natura dei due istituti, laddove il primo risponde ad una ratio di semplificazione amministrativa, mentre il secondo di vera e propria liberalizzazione, con conseguente fuoriuscita dell'attività privata dal regime amministrato a controllo preventivo". Mentre, "In ordine alle modalità di esercizio del potere di autotutela, la Corte costituzionale con la sentenza n. 45/2019 ha chiarito che "Le verifiche cui è chiamata l'amministrazione ai sensi del comma 6-ter sono (…) quelle già puntualmente disciplinate dall'art. 19, da esercitarsi entro i sessanta o trenta giorni dalla presentazione della SCIA (commi 3 e 6-bis), e poi entro i successivi diciotto mesi (comma 4, che rinvia all'art. 21-novies) [ora dodici mesi]. Decorsi questi termini, la situazione soggettiva del segnalante si consolida definitivamente nei confronti dell'amministrazione, ormai priva di poteri, e quindi anche del terzo. Questi, infatti, è titolare di un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del controllo amministrativo, e quindi, venuta meno la possibilità di dialogo con il corrispondente potere, anche l'interesse si estingue". È dunque pacificamente configurabile una forma di autotutela, anche in presenza di un atto soggettivamente ed oggettivamente privato, sebbene la peculiare natura dell'atto valga, tuttavia, a connotarla in termini di autotutela atipica e soprattutto di doverosità, in deroga alla regola generale della natura discrezionale del potere, con specifico riferimento all'obbligo di provvedere".
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L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 6 maggio 2024, n. 10 ha affrontato la questione relativa alla individuazione della giurisdizione competente a pronunciarsi sull’opposizione al decreto di liquidazione del compenso al verificatore o al consulente tecnico d’ufficio. A chi spetta la giurisdizione sull’opposizione al decreto di liquidazione del compenso all’ausiliario? La ricostruzione esegetica dell’Adunanza Plenaria si pone ragionevolmente in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale che ha riconosciuto in capo al giudice ORDINARIO la giurisdizione in materia di opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 anche in ipotesi, a dire il vero, molto più problematiche sotto il profilo della immanenza della controversia di base nell’ambito di quella riguardante il compenso professionale. L’Adunanza Plenaria afferma la giurisdizione del giudice Ordinario sull’opposizione proposta dai verificatori ai sensi dell’art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002, confermando l’interpretazione giurisprudenziale prevalente. RATIO Invero, ai sensi dell’art. 15del D.lgs. 150 del 2011, la sentenza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 170 è inappellabile, ma - in ragione della sua natura decisoria e della capacità di incidere in via definitiva su diritti soggettivi - contro di essa è proponibile il ricorso in Cassazione per violazione di legge, ai sensi dell'art. 111Cost., comma 7, quale strumento di controllo di legalità, costituzionalmente necessario nei confronti di tutti gli atti autoritativi (cfr.,exmultis, Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315). Ne consegue che, ove si ritenesse sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di opposizione al decreto di liquidazione del compenso professionale emesso dallo stesso giudice amministrativo, ciò determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 8, Cost., avverso le decisioni di quest’ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi di giurisdizione.
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NOVEMBRE 12, 2024 DI FABRIZIO VALERIO BONANNI SARACENO *PUBBLICATO IL CORRETTIVO CIVILE ALLA RIFORMA CARTABIA SULLA GAZZETTA UFFICIALE* - Il decreto legislativo n. 164 del 31 ottobre 2024, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 264 dell’11 novembre 2024, presenta un ampio correttivo alla Riforma Cartabia, introducendo modifiche significative al codice civile e al codice di procedura civile… - *VERSOilFUTURO (IUS)*: https://lnkd.in/e8qUXPzH
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⚖️ La giurisdizione del giudice amministrativo ✅ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Ordinanza n. 2312 del 31 gennaio 2025 🖋 Con l'ordinanza n. 2312, le Sezioni Unite hanno espresso i seguenti principi di diritto: 1. La giurisdizione del giudice amministrativo, anche di natura esclusiva, presuppone un collegamento con l'esercizio di poteri di natura pubblicistica, vale a dire dei poteri autoritativi che connotano l'agire della pubblica amministrazione. Quando si deduca, invece, la violazione da parte della pubblica amministrazione del generale principio del neminem laedere, mediante comportamenti, commissivi od omissivi, che prescindono dall'esercizio, anche mediato, di attività amministrativa, la giurisdizione non può che essere quella propria del giudice ordinario; 2. non sussiste, perciò, in quest’ultimo caso, la giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo poiché rilevano diritti soggettivi, e non interessi legittimi; né sussiste la giurisdizione esclusiva (in particolare, ai sensi dell'art. 133 lett. f) del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104), poiché, in riferimento a tutti gli aspetti dell'uso del territorio, sono riservate al giudice amministrativo soltanto le controversie aventi ad oggetto atti o provvedimenti, ed, ai sensi dell'art. 7, comma primo, dello stesso c.p.a., anche i comportamenti, ma soltanto se riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio del potere amministrativo, da escludersi, nella fattispecie, in ragione di quanto sopra evidenziato. 💡 https://lnkd.in/eWYG7GXx
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⚖️ Inammissibilità dell’atto introduttivo e irrilevanza delle considerazioni di merito ai fini dell’impugnazione ✅ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Sentenza n. 32092 del 12 dicembre 2024 🖋 Con la sentenza n. 32092, la Corte di Cassazione ha enunciato il principio di diritto per cui ogni qual volta che il giudice si sia spogliato della potestas iudicandi statuendo l’inammissibilità dell’atto introduttivo del giudizio, le eventuali ulteriori considerazioni sul merito della controversia costituiscono mere argomentazioni ipotetiche e virtuali, le quali non possono formare oggetto di impugnazione proprio per l’assenza di valenza decisoria, potendosi l’impugnazione stessa appuntare esclusivamente sulla statuizione in rito relativa all’ammissibilità della domanda. 💡 https://lnkd.in/eH-HsPBx
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, SENTENZA N. 29812 DEL 19/11/2024 Materia: Ricorso per cassazione Oggetto: Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Conseguenze. Presidente: P. D’Ascola Relatore: U.L.C.G. Scotti Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza poste con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 36216 del 2023 (I) «sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale»; II) «per il caso in cui si reputi che tale fatto implichi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come dovrebbe avvenire la regolamentazione delle spese di lite e in particolare se ne dovrebbe rispondere il difensore o il rappresentante che ha conferito la procura») – hanno affermato il seguente principio «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato» e dichiarato assorbita la seconda questione per effetto della soluzione nel senso dell’ammissibilità della prima questione
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CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE CIVILI, SENTENZA N. 29812 DEL 19/11/2024 Materia: Ricorso per cassazione Oggetto: Società cancellata dal registro delle imprese successivamente al rilascio della procura, ma prima della notifica del ricorso - Ultrattività del mandato - Conseguenze. Presidente: P. D’Ascola Relatore: U.L.C.G. Scotti Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi sulle questioni di massima di particolare importanza poste con l’ordinanza interlocutoria della Seconda Sezione n. 36216 del 2023 (I) «sugli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese, avvenuta prima che il ricorso di legittimità sia proposto, ma successivamente al conferimento del mandato difensivo con procura speciale»; II) «per il caso in cui si reputi che tale fatto implichi l’inammissibilità del ricorso per cassazione, come dovrebbe avvenire la regolamentazione delle spese di lite e in particolare se ne dovrebbe rispondere il difensore o il rappresentante che ha conferito la procura») – hanno affermato il seguente principio «In tema di ricorso per cassazione, la perdita della capacità processuale della parte ricorrente, tanto che si tratti di persona fisica quanto che si tratti di persona giuridica, avvenuta dopo il conferimento della procura speciale al difensore per il giudizio di cassazione ma prima della notifica del ricorso alla controparte, non ne determina l’inammissibilità, alla luce del principio di ultrattività del mandato» e dichiarato assorbita la seconda questione per effetto della soluzione nel senso dell’ammissibilità della prima questione
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Oggi con l'Avv. Maurizio Zoppolato, founding partner Zoppolato & Associati Studio Legale, parliamo delle novità nella disciplina dei contratti pubblici. Guarda il video! #avvocato360 #avvocati #hottopic
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