Nel settore #edile, l’istituto del #minimale #contributivo, previsto dall’art. 29, d.l. n. 244/1995, cit., trova applicazione anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part-time in eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto collettivo applicabile, dal momento che la funzione della norma predetta è quella di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti parttime in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali compensi siano stati effettivamente corrisposti #Cassazione 19760/24 deposito 17 luglio #lacassazionedelgiornoprima
Post di Gennaro Esposito
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IL LAVORATORE HA DIRITTO AD UNA RETRIBUZIONE PROPORZIONATA ALLA QUALITÀ DEL LAVORO SVOLTO Con Sentenza Tribunale di Verona n. 771/2024 del 5 dicembre 2024 il Tribunale ha sancito il diritto di un lavoratore, assistito dall’avv. Daniele Mascia, operante nel settore dell’installazione impianti, la cui retribuzione oraria lorda era pari ad € 5.65896 prevista dal contratto collettivo ANPIT, all’adeguamento del trattamento economico ai parametri del contratto collettivo METALMECCANINI PMI applicato nel settore e sottoscritto dalla maggiori organizzazioni sindacali. Il Giudice ha infatti ritenuto la retribuzione contrattualmente imposta al lavoratore del tutto inadeguata, raffrontandola con l’indice di povertà assoluta definito dall’ISTAT, che nel 2021 per una persona singola di età compresa tra 30 e 59 anni residente in un grande comune del Veneto era pari ad € 871,83 e nel 2022 ad € 982,92. Sulla base di tali presupposti sono state calcolate le differenze retributive e condannata la società datrice di lavoro. E’ stato quindi affermato il principio del lavoratore, a prescindere da quanto indicato nel contratto di assunzione ed in busta paga, alla retribuzione proporzionata alla qualità e quantità del lavoro.
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🔎 È in corso di esame presso la Camera dei Deputati il DDL Lavoro 2024, ossia il Disegno di Legge di iniziativa governativa recante “Disposizioni in materia di lavoro”. Il DDL Lavoro interviene nelle materie di tutela e sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali e politiche formative, oltre che sulle regole alla base dei contratti di lavoro vigenti. In particolare, il DDL: - prevede che il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi (art. 6); - esclude dal computo dei limiti quantitativi relativi alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori - che non può superare il 30 per cento del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l'utilizzatore al 1° gennaio dell'anno di stipulazione dei medesimi contratti - i casi in cui la somministrazione a tempo determinato riguardi lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni) (art. 10, comma 1, lettera a) ed elimina la previsione secondo cui, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato, non trovano applicazione i limiti di durata complessiva della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore e attualmente pari a 24 mesi (art. 10, comma 1, lettera b); - prevede l'applicabilità del regime forfetario previsto dalla normativa vigente agli iscritti ad albi e/o repertori professionali che esercitano attività libero-professionale a favore di datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti, dai quali sono contestualmente assunti a tempo parziale e indeterminato (art. 17); - dispone che l'assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, per un periodo superiore a quindici giorni, comporta la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore e che a tale fattispecie non si applica la disciplina vigente in materia di dimissioni telematiche. Tale previsione non si applica se il lavoratore dimostra l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza (art. 19); - prevede che, in tutte le controversie in materia contributiva nelle quali l'INPS è parte convenuta, la notifica sia effettuata presso la struttura territoriale dell'ente nella cui circoscrizione risiedono i ricorrenti (art. 25). Qui le principali novità inserite nel #DDLLavoro come risultante dalle modifiche introdotte dalla XI Commissione permanente.👇👇👇
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In vigore le nuove regole del Collegato lavoro: le novità i materia di somministrazione di lavoro: E' entrata in vigore ieri la Legge 17 dicembre 2024, n. 203 recante "Disposizioni in materia di lavoro", c.d. Collegato Lavoro, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre scorso. In materia di somministrazione di lavoro, vengono introdotte semplificazioni con l'intento di incentivare l’utilizzo di contratti flessibili e rendere più dinamico il mercato del lavoro (art. 10). In particolare, vengono esclusi dal computo del 30% di lavoratori a tempo determinato che un’azienda può assumere tramite agenzia interinale, i casi in cui la somministrazione a termine riguardi lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia di lavoro o lavoratori con determinate caratteristiche o assunti per determinate esigenze (svolgimento di attività stagionali o di specifici spettacoli, start-up, sostituzione di lavoratori assenti, lavoratori con più di 50 anni). Inoltre, viene eliminato il limite di 24 mesi della missione a tempo determinato presso un soggetto utilizzatore, se il contratto tra agenzia di somministrazione e lavoratore è a tempo indeterminato. https://lnkd.in/d7f_DJAt #vigore #nuove #regole
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Conciliazioni sindacali delle controversie di lavoro anche in modalità telematica. Meno vincoli per il lavoro stagionale. Chiarimento sulle dimissioni per fatti concludenti: se l’assenza ingiustificata supera i termini del Ccnl o 15 giorni, il datore comunica all’Ispettorato del lavoro e il rapporto si intende risolto. Queste novità sono parte degli emendamenti approvati dalla Camera al “collegato Lavoro”. Bene il chiarimento su comportamenti opportunistici per prendersi la NASPI, bene per l'estensione dell'apprendistato, bene per la possibilità di lavorare in CIG presso terzi. Non mi convince il contratto ibrido dipendente/contratto autonomo. Ora tocca a Montecitorio.
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Assumere a tempo determinato sarà possibile anche nel 2025 con una causale stabilita dal datore di #lavoro. Oggi su #ipsoa Quotidiano facciamo un confronto di convenienza con i #contratti stabili. Wolters Kluwer Italia
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PRECARI Meno vincoli per il ricorso al lavoro stagionale. Rimossi i limiti temporali e le percentuali di impiego per il ricorso alla somministrazione a termine di lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro. Sono le novità del Ddl Collegato Lavoro, il provvedimento di 33 articoli all’esame della decima Commissione del Senato,dove a partire dalla prossima settimana è previsto il voto sugli emendamenti. Il Governo punta alla conferma della versione approvata dalla Camera, per evitare una terza lettura, ma l’opposizione promette battaglia, come è accaduto già nell’Aula di Montecitorio dove ha visto la luce il 9 ottobre in prima lettura, dopo una gestazione di un anno. Quel giorno Cgil e Uil sono scese in piazza per contestare il Ddl che «precarizza» il lavoro. Tra le novità, per le dimissioni per “fatti concludenti” se l’assenza ingiustificata del lavoratore si protrae oltre i termini previsti dal Ccnl o, in mancanza di previsione contrattuale oltre i 15 giorni, il datore ne dà comunicazione all' Ispettorato nazionale del lavoro per accertarne la veridicità e il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore. Inoltre si introducono la modalità telematica e i collegamenti audiovisivi anche per tutte le conciliazioni in sede sindacale delle controversie di lavoro. Novità per il lavoro in somministrazione: si escludono dal computo del limite quantitativo del 30% relativo alla somministrazione a tempo determinato di lavoratori i casi in cui la somministrazione a tempo determinato coinvolga lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato, o lavoratori stagionali ed in aziende start up. Viene rimossa la causale in caso di impiego in somministrazione a termine di lavoratori appartenenti a fasce deboli (svantaggiati o percettori di ammortizzatori sociali). Viene meno il termine temporale del 30 giugno 2025 in caso di impiego oltre i 24 mesi di lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato dall’Agenzia per il lavoro e inviati in missione a termine presso l’azienda utilizzatrice.Si consente l’utilizzo delle risorse di Formatemp destinate ai contratti a tempo indeterminato anche per la formazione dei dipendenti a termine. Nel lavoro stagionale, attraverso un’interpretazione autentica oltre ai cosiddetti “stagionali” individuati da decreto (Dpr del 1963) vi rientrano anche le attività organizzate per fronteggiare intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, o le esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa, secondo quanto previsto dal Ccnl. Inoltre si potrà lavorare sempre durante la cassa integrazione:il lavoratore che svolge attività di lavoro subordinato, o autonoma, durante il periodo di integrazione salariale, non ha diritto al relativo trattamento per le giornate di lavoro effettuate presso un datore di lavoro diverso da quello che ha fatto ricorso ai trattamenti medesimi
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🕵Per alcuni è il DDL Lavoro, per altri è il Collegato Lavoro, il provvedimento approvato dalla Camera, e ora all’esame del Senato, prevede delle significative modifiche alla somministrazione di lavoro. · 🔹 Abrogata la norma transitoria che consentiva missioni di durata superiore a 24 mesi per i somministrati assunti a tempo indeterminato dalle Agenzie per il lavoro ; · 🔹 Ampliata la categoria di lavoratori somministrati esenti dal limite percentuale del 30 % dei lavoratori a tempo indeterminato presso l’utilizzatore ; · 🔹 L’obbligo di indicare le causali dopo i primi 12 mesi di attività viene meno per alcune categorie di lavoratori. La normativa così strutturata potrebbe essere un importante volano per ricollocare i lavoratori assunti dal somministratore a tempo indeterminato al termine della loro missione.⤵️ #lavoro #risorseumane #hr #humanresources #employmentlaw #hrmanagement #dirittodellavoro #labourlaw #legislazione #diritto #impresa #somministrazione
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Diritti di precedenza all'assunzione per i lavoratori a #tempodeterminato. La Cassazione, con l'ordinanza n. 9444/24, ha chiarito i diritti di precedenza dei lavoratori a tempo determinato (anche stagionali) per essere assunti a tempo indeterminato al termine del loro contratto. Il lavoratore a tempo determinato ha il diritto di essere assunto a tempo indeterminato in caso di future assunzioni per le stesse mansioni svolte, entro i 12 mesi successivi alla cessazione del contratto. Questo diritto, definito "prelazione", deve essere espressamente indicato nel contratto dal datore di lavoro. Il datore di lavoro è obbligato a specificare nel contratto il diritto di precedenza del lavoratore, in modo chiaro e scritto. Non è sufficiente che la legge preveda il diritto, ma è necessario che il datore lo comunichi formalmente al lavoratore. Per il lavoratore sussiste l'obbligo di manifestare formalmente la volontà di avvalersi del diritto di precedenza entro 12 mesi dalla cessazione del contratto. Li dove il datore di lavoro non rispetta l'obbligo di comunicazione o procede ad assunzioni senza rispettare il diritto di precedenza, il lavoratore può richiedere il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 1218 del codice civile.
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🕵 Il Collegato Lavoro approda in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 303 del 28 dicembre 2024. La Legge 13 dicembre 2024, n.203, recante " Disposizioni in materia di lavoro ", entrerà in vigore il prossimo 12 gennaio 2025. Tante le novità per lavoratori e imprese : 𝐀𝐬𝐬𝐞𝐧𝐳𝐞 𝐢𝐧𝐠𝐢𝐮𝐬𝐭𝐢𝐟𝐢𝐜𝐚𝐭𝐞 𝐞 𝐝𝐢𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐢 – Assenze oltre i 15 giorni comportano la risoluzione del rapporto di lavoro per volontà del lavoratore. Viene meno la disoccupazione involontaria e il lavoratore perde la NASPI ; 𝐒𝐨𝐫𝐯𝐞𝐠𝐥𝐢𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐬𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚 – Idoneità alla mansione specifica valutabile già in fase preassuntiva ; 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐫𝐢𝐨𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚 – Forniti criteri univoci per la definizione della durata nei contratti a termine ; 𝐒𝐦𝐚𝐫𝐭 𝐰𝐨𝐫𝐤𝐢𝐧𝐠 - Comunicazioni obbligatorie al Ministero su date di inizio e fine del lavoro agile ; 𝐌𝐞𝐧𝐨 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐢 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐬𝐨𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 – Rivisti i limiti quantitativi e di durata all’ impiego di somministrati ; 𝐅𝐨𝐫𝐦𝐚𝐭𝐞𝐦𝐩 𝐞 𝐄𝐛𝐢𝐭𝐞𝐦𝐩 – Maggiore flessibilità nella gestione delle risorse per la formazione dei somministrati ; 𝐑𝐚𝐭𝐞𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐝𝐞𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐢𝐛𝐮𝐭𝐢𝐯𝐢 𝐈𝐍𝐏𝐒 𝐈𝐍𝐀𝐈𝐋 - Se non affidati alla riscossione, per un massimo di 60 rate a partire dal 1° gennaio 2025 ; 𝐀𝐭𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚̀ 𝐬𝐭𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐢 𝐚𝐦𝐩𝐥𝐢𝐚𝐭𝐞 – Per far fronte a “intensificazioni” dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno; 𝐀𝐩𝐩𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐬𝐭𝐚𝐭𝐨 – Nuove risorse e possibilità di trasformazione da apprendistato per la qualifica o diploma professionale in apprendistato professionalizzante o di alta formazione ; 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐚 𝐜𝐚𝐮𝐬𝐚 𝐦𝐢𝐬𝐭𝐚 - Contratto ibrido tra subordinato e autonomo con accesso al regime forfettario ; ⤵️ #lavoro #imprese #risorseumane #hr #humanresources #hrlegal #legislazione #dirittodellavoro #payroll #cdl #avvocati #licenziamenti #apprendistato #inps #inail #sicurezzasullavoro #lawfirm #employmentlaw #diritto #dimissioni #smartworking #lavoroagile #diritto
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