📍Per il #TribunaleDiVenezia in base agli artt. 75 e 652 c.p.p. il rapporto tra giudizio penale e giudizio civile è improntato ai principi di autonomia e separazione e la regola generale è che il giudizio civile di danno debba essere sospeso soltanto allorché l’azione civile, ex art. 75 c.p.p., sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile in sede penale o dopo la sentenza penale di primo grado, in quanto esclusivamente in tali casi si verifica una concreta interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno, che pertanto non può pervenire anticipatamente ad un esito potenzialmente difforme da quello penale, in ordine alla sussistenza di uno o più dei comuni presupposti di fatto. 📖Affinché detta regola possa trovare applicazione è, dunque, necessario che vi sia, non solo, una effettiva coincidenza per petitum e causa petendi tra le due azioni, ma, soprattutto, che vi sia identità di soggetti. ➡️Solo in siffatta ipotesi può, infatti, trovare applicazione la sospensione necessaria di cui all’art. 295 c.p.c. Sospensione necessaria che viene, altresì, in rilievo, in base a quanto dispongono gli artt. 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., nell’ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell’imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto di giudizio nel processo civile, e sempre a condizione che la sentenza che sia per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare nel caso concreto efficacia di giudicato nel processo civile, il che presuppone necessariamente ai sensi dell’art. 2909 c.c. l’identità di soggetti. 🖋Massima a cura di Gabriele Azoti. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/d74DKh9N
Post di Giurisprudenza delle Imprese
Altri post rilevanti
-
La recente sentenza delle Sez. un. penali 36208/2024 afferma che il precedente proprio arresto n. 35490/2009 Tettamanti non sia in contrasto con la successiva pronuncia n. 182/2021 della Corte costituzionale: con la conseguenza che in caso di previa condanna dell’imputato e prescrizione nel giudizio di impugnazione il giudice "è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito". A mio avviso tale soluzione non è condivisibile, avendo la Consulta chiarito l’oggetto dell’accertamento ai sensi dell’art. 578 c.p.p., che ha riguardo non già ad una cognizione incidentale di natura penale (in contrasto con la tutela della presunzione di innocenza), ma all’apprezzamento del fatto quale illecito ex art. 2043, da accertarsi con le regole di giudizio civilistiche. L’accessorietà dell’azione civile nel processo penale (art. 538) viene logicamente meno quando la stessa rimane l’unica azione su cui il giudice debba (alla luce dell’art. 578) pronunziarsi: non si comprende pertanto la ragione per cui, in tale ipotesi, debba sopravvivere la più rigorosa regola di giudizio propria di un accertamento che il giudice non è più tenuto ad operare. PS Né vale obiettare (come pure autorevolmente sostenuto) che il principio della Cassazione valga per i casi in cui il devolutum ricomprenda l'accertamento di responsabilità, mentre quello cui fa riferimento la Consulta il caso in cui il giudizio di impugnazione abbia ad oggetto questioni che non pongano in discussione la colpevolezza dell’imputato. E' infatti agevole rilevare che i procedimenti a quo nel giudizio di costituzionalità riguardavano entrambi appelli degli imputati in punto responsabilità.
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
🔊Il #TribunaleDiBologna ha affermato che ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 652, co. 2, e 75, co. 2, c.p.p., la sentenza penale di assoluzione, ancorchè resa all’esito del dibattimento e benchè recante la formula assolutoria “perché il fatto non sussiste”, non fa stato nel giudizio civile promosso dopo l’esercizio dell’azione penale e proseguito con le modalità indicate dal secondo comma dell’art. 75 c.p.p., ovverosia senza il trasferimento dell’azione civile in sede penale mediante costituzione di parte civile, ovvero quando detta costituzione non era più possibile. 👍La separazione e l’autonomia dei giudizi civile e penale comportano che il giudizio civile sia disciplinato dalle sole regole sue proprie, che largamente si differenziano da quelle del processo penale, non soltanto sotto il profilo probatorio, ma anche, ad esempio, con riguardo alla ricostruzione del nesso di causalità, che risponde, nel processo penale, al canone della ragionevole certezza e, in quello civile, alla regola del più probabile che non. 🖊Massima a cura di Maddalena Vaiano. #Giurisprudenza #GiurisprudenzaDelleImprese #Societario https://lnkd.in/dvn-AgAH
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
⚖ | Giudizio in Assenza: Obblighi di Diligenza dell'Imputato 🖋 Con la Sentenza n. 23750 del 13 giugno 2024, la Corte Suprema di Cassazione, Sezione Seconda Penale, ha chiarito i requisiti necessari per procedere al giudizio in assenza dell'imputato. ✳ Diligenza dell'Imputato e Elezione di Domicilio L'imputato che, al momento dell'arresto, elegge domicilio presso il difensore d'ufficio ha l'obbligo di tenersi informato riguardo alla celebrazione del processo. Tuttavia, la mancanza di diligenza nel farlo non implica automaticamente una "volontaria sottrazione alla conoscenza del processo". ✳ Presunzione di Conoscenza del Processo La Corte ha precisato che non è consentito presupporre la conoscenza della "vocatio in iudicium" (citazione in giudizio) basandosi unicamente sulla negligenza dell'imputato. La conoscenza effettiva della citazione deve essere accertata positivamente dal giudice, senza invertire l'onere probatorio. ✳ Onere Probatorio e Giudizio in Assenza Per procedere con il giudizio in assenza, è necessario che il giudice verifichi che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza della citazione. Questo implica che il giudice non può basarsi su presunzioni o sulla semplice mancanza di diligenza dell'imputato nel mantenersi informato. ✳ Implicazioni per il Diritto di Difesa Questa sentenza rafforza il diritto di difesa dell'imputato, stabilendo che la sua assenza non può essere considerata come volontaria sottrazione senza un accertamento positivo della conoscenza del processo. La decisione protegge gli imputati dall'essere giudicati in assenza senza un'adeguata verifica della loro consapevolezza del procedimento giudiziario a loro carico. 💡 Per ulteriori approfondimenti, nel primo commento il link al sito JuraNews con sentenza integrale
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Le SS.UU. sul giudice penale bifronte (penalista, civilista). Nel corso del giudizio d'appello, in caso di prova incerta o contraddittoria ai sensi dell'art. 530, secondo comma, c.p.p., di estinzione del reato (per amnistia o prescrizione) e di parte civile costituita, prevale l'assoluzione o il proscioglimento nel merito ex art. 129, secondo comma, c.p.p. secondo il criterio penalistico dell'oltre ragionevole dubbio; in tal caso il giudice penale decide sulle statuizioni civili ai sensi del “più probabile che non” (sentenza Tettamanti, SS.UU. n. 35490/2009, di cui l'art. 578 c.p.p., come interpretato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182/2021, costituisce la proiezione in appello della regola generale fissata dall'art. 129 c.p.p. per ogni stato e grado del giudizio). La cognizione del giudice penale è piena ai soli effetti civili, esclusa ogni ipotesi, anche incidenter tantum, di rilevanza penale dell'accertamento salvo (un'altra finestra penale) all'esito della valutazione delle prove si desuma l'innocenza dell'imputato, a quel punto costui andrebbe assolto nel merito. Ultimo su Gruppo SEAC - All in Giuridica
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
🔍𝐏𝐑𝐄𝐒𝐔𝐍𝐙𝐈𝐎𝐍𝐄 𝐃’𝐈𝐍𝐍𝐎𝐂𝐄𝐍𝐙𝐀: 𝐀𝐑𝐓. 𝟏𝟏𝟓-𝐁𝐈𝐒 𝐂.𝐏.𝐏.🔍 L’imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Questo principio, cardine dello Stato di diritto, è sancito dall’𝗮𝗿𝘁. 𝟭𝟭𝟱-𝗯𝗶𝘀 𝗰.𝗽.𝗽., introdotto in recepimento delle direttive UE. 🧐 𝗖𝗼𝘀𝗮 𝗽𝗿𝗲𝘃𝗲𝗱𝗲 𝗲𝘀𝗮𝘁𝘁𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲? 👉🏼𝘊𝘰𝘮𝘮𝘢 1: “La persona sottoposta ad indagine o l’imputato non possono essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o con decreto penale di condanna 𝗶𝗿𝗿𝗲𝘃𝗼𝗰𝗮𝗯𝗶𝗹𝗶.” Un richiamo che ci invita, come professionisti del diritto, a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di chiunque sia coinvolto in un procedimento penale. 💬 Cosa ne pensate? Quali sono le vostre esperienze sul tema? #Avvocato #DirittoPenale #PresunzionedInnocenza #CodiceProceduraPenale #ProceduraPenale
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
Interessante analisi. Il ricorso per Cassazione è ammissibile qualora sia rivolto esclusivamente ad introdurre la remissione della querela, legalmente accettata, purché sia avvenuta dopo la sentenza e prima che scadesse il termine per proporre impugnazione.
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
⚖️ | Cassazione: opposizione al decreto penale di condanna richiede giudizio immediato 🖊 Con la Sentenza n. 33422 del 3 settembre 2024, la Sezione Prima Penale della Corte Suprema di Cassazione ha chiarito che, in caso di opposizione a un decreto penale di condanna, il Giudice per le indagini preliminari non deve dichiarare l'esecutività del decreto stesso. Invece, il giudice è tenuto a emettere un decreto di giudizio immediato, come previsto dall'art. 464 del Codice di Procedura Penale. La Corte ha ribadito che l'inammissibilità della richiesta di messa alla prova, presentata contestualmente all'opposizione, non compromette la validità dell'opposizione al decreto penale. L'opposizione rimane valida e il decreto penale di condanna perde la sua natura di condanna anticipata, diventando solo un presupposto per l'introduzione di un giudizio autonomo. Questa decisione conferma il principio che il mancato accoglimento di una richiesta concordata di applicazione di pena comporta l'emissione di un decreto di giudizio immediato, garantendo così che il procedimento non sia influenzato dall'inammissibilità della richiesta di messa alla prova. 💡 https://lnkd.in/e7kQ5pJk #UltimeDallaCassazione #NovitàGiurisprudenziali
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
-
"... la conclusione che le controversie risarcitorie relative alla lesione dell'affidamento spettino alla giurisdizione del giudice ordinario, salvo che non sia prevista la giurisdizione esclusiva del g.a., è da intendersi raggiunta ... ed è possibile fornirne una giustificazione in senso positivo. Nelle controversie relative alla responsabilità dell'amministrazione, la buona fede viene in rilievo come una regola procedimentale la cui violazione non incide sulla validità del provvedimento, bensì come una regola di mero comportamento. Ed infatti, pur ammesso che la violazione della buona fede possa talora causare l'invalidità, nelle controversie di cui trattasi il provvedimento è considerato valido: dunque la buona fede viene in rilievo non come regola costitutiva della fattispecie, bensì appunto solo e soltanto come criterio della condotta dell'amministrazione. Secondo quanto qui prospettato, le regole procedimentali, allorché vengano in rilievo come meri criteri di comportamento dell'amministrazione, accordano protezione a interessi diversi da quello rivolto all'ottenimento della decisione favorevole e suscettibile di soddisfazione o sacrificio per effetto dell'esercizio del potere. Sono interessi appunto non correlati al potere, bensì ai vincoli che incombono sull'amministrazione nell'esercizio della funzione e, come tali, svolgendo le premesse poste, sono da intendere diritti soggettivi. ... L'autonomia dei diritti procedimentali, e le potenzialità di tutela in essi contenute, si percepiscono allorché la violazione delle regole che vi sono poste a fondamento non causi l'invalidità del provvedimento. In questi casi, infatti, resta fermo che la condotta dell'amministrazione lede l'interesse protetto (nei termini del diritto soggettivo) dalla disposizione procedimentale. In altre parole, la disposizione violata, espunta dal paradigma di validità del provvedimento, viene in rilievo come regola di mero comportamento, la cui violazione è in grado di sostenere il giudizio di ingiustizia del danno eventualmente prodotto e quindi di dar luogo a responsabilità civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.. ... Poiché attengono a diritti soggettivi, di queste controversie deve conoscere il giudice ordinario, salvo che, come avviene per il danno da ritardo, non sia prevista la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Previsione che non è costituzionalmente illegittima in quanto si tratta di controversie nelle quali l'amministrazione, pur avendo asseritamente violato con la propria condotta un diritto soggettivo, non compare come soggetto di diritto privato, ma come autorità, poiché i danni lamentati sono prodotti da un comportamento dell'amministrazione che matura nel contesto del rapporto amministrativo di diritto pubblico".
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
-
RAPPORTO TRA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE E PROCEDIMENTO PENALE - MOTIVAZIONE DELLA SOSPENSIONE Vi segnalo, dall'Area Consulenza di Legislazione Tecnica, una breve nota ad una pronuncia di Cassazione relativa all'obbligo di motivazione del provvedimento di sospensione del giudizio disciplinare per pregiudiziale penale.Il tema è sempre controverso ma i reiterati interventi hanno piano piano delineato un più sicuro perimetro applicativo. Buona lettura! https://lnkd.in/ejM27XvZ #procedimentodisciplinare #professionisti #albo #pregiudizialepenale #653
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-
🔔Danno erariale ed effetto espansivo ex art. 1310 c.c. dell'interruzione della prescrizione-Corte dei Conti, Sez. III App., 5 novembre 2024, n. 257. "... la costituzione di parte civile da parte dell’amministrazione danneggiata nell’ambito del processo penale, avvenuta il 9 maggio 2017 vale quale atto interruttivo della stessa (secondo la giurisprudenza di questa Corte dei conti tali effetti interruttivi sarebbero permanenti – cfr. Corte dei conti, Sez. I, n.252/2023 et Sez. II, n.367/2022 con la giurisprudenza in essa richiamata) ... In ordine alla interruzione della prescrizione la giurisprudenza si è pronunciata sull’effetto espansivo interruttivo della prescrizione, statuendo che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro, ai sensi dell’art.2055 cod. civ., la interruzione del termine di prescrizione è disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali (anche nel caso di diversità dei titoli ascrivibile ai coobbligati) e, in specie dall’art.1310, primo comma cod. civ., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l’esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall’ unicità del fatto dannoso previsto dall’art.2055 cod. civ.: sicchè Cass. 22164/2019 ha ritenuto operante l’effetto estensivo dell’interruzione della prescrizione compiuta mediante la costituzione di parte civile nel procedimento penale a carico dell’autore del fatto illecito (Corte dei conti, Sez.III, n.550/2021). L’effetto interruttivo permanente della prescrizione, garantito dalla costituzione di parte civile opera quando il processo penale è “instaurato per i medesimi fatti per i quali si è agito in sede di responsabilità amministrativa” (cfr. Corte conti, sez.I, n. 200/2015 e Sez.II, n.367/2022). Ebbene in tal senso la sentenza di primo grado qui appellata ha correttamente individuato nella costituzione di parte civile il primo atto interruttivo della prescrizione onde le relative statuizioni, a prescindere dalla esistenza di un occultamento doloso, vanno confermate".
Per visualizzare o aggiungere un commento, accedi
-