𝐀𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐨𝐛𝐛𝐥𝐢𝐠𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐨 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐜𝐡𝐢 𝐡𝐚 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 ⏳ Si avvicina la scadenza del 31 gennaio per l’𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 e puntualmente i servizi finanziari si attivano per l’occasione. Ma è proprio necessario tale adempimento? ⚖️ L’art. 187 del Tuel consente agli enti locali di 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥 𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐜𝐢𝐨 𝐝𝐢 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐚𝐭𝐨 𝐞 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨, utilizzando risorse che diventeranno certe solamente con l’approvazione del rendiconto. È assolutamente 𝐯𝐢𝐞𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐥𝐢𝐛𝐞𝐫𝐨 𝐨 𝐝𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚𝐭𝐨. 📌 Coloro che si sono avvalsi di tale facoltà - ad esempio perché devono restituire risorse COVID o hanno attivato il FAL e stanno rimborsando le quote -, 𝐝𝐨𝐯𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐚𝐫𝐢𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐚𝐩𝐩𝐫𝐨𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚 𝐥’𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 del prospetto del risultato presunto di amministrazione che confermi la presenza di tali quote (comma 3-quater). In difetto sarà necessario approvare una variazione che disapplichi l'avanzo e riduca le spese. 📌 Chi, al contrario, non ha applicato avanzo al bilancio 𝐧𝐨𝐧 𝐝𝐞𝐯𝐞 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐮𝐧𝐭𝐚. A tale adempimento è chiamato 𝐬𝐨𝐥𝐨 𝐬𝐞 𝐞 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 – 𝐩𝐫𝐢𝐦𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐢𝐜𝐨𝐧𝐭𝐨 – 𝐚𝐯𝐫𝐚̀ 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐬𝐢𝐭𝐚̀ 𝐝𝐢 𝐚𝐩𝐩𝐥𝐢𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐥’𝐚𝐯𝐚𝐧𝐳𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐬𝐮𝐧𝐭𝐨. ❕ 𝐀𝐧𝐜𝐡𝐞 𝐝𝐨𝐩𝐨 𝐢𝐥 𝟑𝟏 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨, infatti, tutti gli enti possono apportare variazioni al documento di previsione inserendo 𝐧𝐮𝐨𝐯𝐞 𝐪𝐮𝐨𝐭𝐞 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐨𝐥𝐚𝐭𝐞 𝐨 𝐚𝐜𝐜𝐚𝐧𝐭𝐨𝐧𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐬𝐮𝐥𝐭𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐚𝐦𝐦𝐢𝐧𝐢𝐬𝐭𝐫𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞, 𝐩𝐫𝐞𝐯𝐢𝐨 𝐚𝐠𝐠𝐢𝐨𝐫𝐧𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 𝐭𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐬𝐩𝐞𝐭𝐭𝐨 (comma 3-quinquies). La variazione per l’applicazione di avanzo 𝐞̀ 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐞𝐭𝐞𝐧𝐳𝐚: - In esercizio provvisorio dell’organo esecutivo - A bilancio approvato dell’organo consigliare, fatta eccezione per l’applicazione di quote vincolate derivanti da economie di spesa dell’es. precedente, che compete al dirigente. 💡 Di questo e delle tante attività da svolgere in questo periodo dell’anno ci occupiamo con: 🗞️ 𝐂𝐢𝐫𝐜𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐧. 𝟐 𝐝𝐢 𝐅𝐢𝐥𝐨𝐝𝐢𝐫𝐞𝐭𝐭𝐨 "Applicazione avanzo presunto e aggiornamento del prospetto" https://lnkd.in/deCKtmA7 " info abbonamenti: 📞 0541.1413671 📧 commerciale@idea-pa.it 👩💻 il 𝐰𝐞𝐛𝐢𝐧𝐚𝐫 𝐝𝐞𝐥 𝟑𝟎 𝐠𝐞𝐧𝐧𝐚𝐢𝐨 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟓-𝟏𝟕 "Le operazioni di inizio anno" ✏️ https://lnkd.in/dR3grtSs #risultatopresunto #filodiretto #bilanciodiprevisione #ideapa
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Riccardo Montanelli, Analista di SGA - Studio Ghitti & Associati, ha approfondito gli ultimi aggiornamenti normativi del Codice degli Enti del Terzo Settore relativi alla disciplina del bilancio d’esercizio e della revisione legale obbligatoria. I nostri professionisti dell’area contabilità e revisione sono a disposizione per informazioni e assistenza fiscale. #SGA #Consulenza #TerzoSettore #imprese #ETS #contabilità
Il 4 luglio 2024 è stata pubblicata in gazzetta ufficiale la legge n. 104 “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore”, che apporta modifiche ed integrazioni al D.lgs. n. 117/2017, c.d. CTS -Codice del Terzo Settore. Le modifiche contabili più rilevanti del Codice del Terzo Settore si riferiscono all’articolo 13, relativo la disciplina del bilancio d’esercizio degli Enti del Terzo Settore (ETS), e all’articolo 31, relativo la disciplina della revisione legale obbligatoria degli ETS. Per quanto concerne l’articolo 13, si introduce, per i soli Enti del Terzo Settore privi di personalità giuridica con entrate di qualsiasi natura inferiori a 300.000€, la possibilità di redigere il rendiconto per cassa al posto del bilancio d’esercizio. Le modifiche introdotte: da un lato ampliano l’ambito di applicazione della semplificazione, innalzando il limite dimensionale da 220.000€ a 300.000€, dall’altro lo riducono, riservando tale semplificazione ai soli Enti del Terzo Settore senza personalità giuridica. Si prevede, inoltre, ai sensi del nuovo comma 2-bis, articolo 13, CTS, che tutti gli enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 € abbiano la possibilità di adottare il rendiconto per cassa indicando entrate ed uscite in forma aggregata. All’articolo 31 si modificano i parametri che definiscono la nomina del revisore legale dei conti. In particolare, per gli ETS che assumono la forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o fondazione è obbligatoria la nomina del revisore legale se per due esercizi consecutivi si superano i seguenti limiti: - Totale attivo Stato patrimoniale: 1.500.000€; - Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 3.000.000€; - Dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità. SGA - Studio Ghitti & Associati è a disposizione per assistenza nell’ambito di contabilità e revisione fiscale. #SGA #TerzoSettore #imprese #ETS #contabilità
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Gli accantonamenti sono buoni e cattivi allo stesso tempo e devo prendere coscienza della loro esistenza, specie se sono in contabilità semplificata. ➡️ Sono buoni perché mi permettono di abbassare l'utile senza avere una immediata uscita di cassa, quindi l'impatto fiscale è sicuramente positivo (quindi pago meno tasse). ➡️ Sono al contempo dannosi perché fanno crescere un debito che nel tempo puoi rischiare di perdere di vista se non sei finanziariamente solido. Un tipico esempio di accantonamento che ogni tanto sfugge di vista è quello per il TFR. Tra l'altro in questo periodo di alta inflazione è un debito che tende ad espandersi a causa di una rivalutazione che sta per puntare quasi ad un 8-10% all'anno. Quindi se hai un'azienda in contabilità semplificata è sempre bene tenere sott'occhio l'indebitamento totale. Non servono grandi software e può bastare anche una semplice tabella in EXCEL oppure anche un banale conteggio con carta e penna. Gli accantonamenti si definiscono "costi non monetari" proprio per il fatto che non hai una immediata e corrispondente uscita finanziaria. Vanno bene per ridurre la base imponibile fiscale e sono da tenere d'occhio per quanto riguarda l'ammontare dell'indebitamento. ✅ Perché i debiti (prima o poi) vanno pagati.
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Continua la serie “Mi metto in proprio”, in collaborazione con School of Work Tre cose da fare quando decidi di metterti in proprio: 1) trovare un commercialista: sarà la tua figura di riferimento che ti permette di fare una pianificazione fiscale, individuare il regime più adatto a te; 2) Fare un budget previsionale di costi fissi e variabili 3) Procurarti tutti gli strumenti tecnologici necessari: PEC, firma digitale, conto corrente e un servizio di fatturazione elettronica. E dopo questi tre step... stai tranquillo: ci pensa la commercialista! #commercialisti #consulenzafiscale #consulentifiscali #gestioneimpresa #startupitalia #bellomiaadvisor ##partitaiva #mettersiinproprio #partitaivaforfettaria
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Ancora una sorpresa nella legge di bilancio in merito ai controlli sui contributi pubblici, sembra essere stato dimenticata, nel maxiemendamento una seconda parte delle norma che prevede: alle società, enti, organismi e fondazioni titolari di contributi pubblici significativi, la regola impone una sorta di spending review, in forme già viste negli enti pubblici ma mai sperimentate, ovviamente, nelle società private. Tali soggetti-si legge all'attuale comma 858, figlio del maxiemendamento, a decorrere dall'anno 2025 non possono effettuare spese per l'acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Un tetto del genere appare piuttosto complicato, per non dire impossibile, da applicare a un'azienda privata. E' solo una svista?
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“Il rendiconto per cassa degli enti del terzo settore” è il titolo del documento di ricerca pubblicato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti. Il Codice del Terzo settore prevede che “il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”. A differenza del rendiconto gestionale, che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio. La diversità sostanziale tra i due prospetti risiede nella circostanza che il sistema di rilevazione, nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo. Il documento di ricerca dei commercialisti analizza, in linea con gli schemi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del marzo 2020, le specificità legate a questo tipo di rendicontazione, proponendo diverse esemplificazioni tratte anche dall’esperienza operativa di questi primi esercizi di applicazione delle norme.
“Il rendiconto per cassa degli enti del terzo settore” è il titolo del documento di ricerca pubblicato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti. Il Codice del Terzo settore prevede che “il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”. A differenza del rendiconto gestionale, che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio. La diversità sostanziale tra i due prospetti risiede nella circostanza che il sistema di rilevazione, nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo. Il documento di ricerca dei commercialisti analizza, in linea con gli schemi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del marzo 2020, le specificità legate a questo tipo di rendicontazione, proponendo diverse esemplificazioni tratte anche dall’esperienza operativa di questi primi esercizi di applicazione delle norme. Per saperne di più https://lnkd.in/dpj_XEZ
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“Il #rendiconto per cassa degli #entidelterzosettore” è il titolo del documento di ricerca pubblicato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti. Il Codice del Terzo settore prevede che “il bilancio degli enti del #Terzosettore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”. A differenza del rendiconto gestionale, che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio. La diversità sostanziale tra i due prospetti risiede nella circostanza che il sistema di rilevazione, nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo. Il documento di ricerca dei #commercialisti analizza, in linea con gli schemi del decreto del #MinisterodelLavoro e delle Politiche sociali del marzo 2020, le specificità legate a questo tipo di rendicontazione, proponendo diverse esemplificazioni tratte anche dall’esperienza operativa di questi primi esercizi di applicazione delle #norme. Per saperne di più https://lnkd.in/dpj_XEZ
“Il rendiconto per cassa degli enti del terzo settore” è il titolo del documento di ricerca pubblicato dal Consiglio nazionale dei Commercialisti. Il Codice del Terzo settore prevede che “il bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220mila euro può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa”. A differenza del rendiconto gestionale, che rileva oneri e proventi della gestione economica di periodo, il rendiconto per cassa evidenzia l’andamento dei flussi monetari dell’esercizio. La diversità sostanziale tra i due prospetti risiede nella circostanza che il sistema di rilevazione, nel primo caso, è basato sulla competenza economica, mentre nel secondo rilevano le sole movimentazioni monetarie (entrate ed uscite). Il rendiconto per cassa, quindi, evidenzia tutti i movimenti monetari avvenuti nel corso dell’esercizio, identificando la modalità con cui le disponibilità liquide sono state generate o assorbite nel corso del periodo amministrativo. Il documento di ricerca dei commercialisti analizza, in linea con gli schemi del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del marzo 2020, le specificità legate a questo tipo di rendicontazione, proponendo diverse esemplificazioni tratte anche dall’esperienza operativa di questi primi esercizi di applicazione delle norme. Per saperne di più https://lnkd.in/dpj_XEZ
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SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI ALLE FARMACIE Adempimenti contabili, fiscali, del lavoro e dei rapporti verso gli enti pubblici, con la relativa consulenza contabile, fiscale e del diritto del lavoro; - Incontri periodici presso la Vostra sede per illustrare gli aggiornamenti professionali e per risolvere le problematiche anche da vicino; - Assistenza nell’inviare i dati in via telematica che spesso creano antipatiche difficoltà oltre a perdita di tempo e nervosismo, davvero inutili; - Redazione di un reporting periodico, almeno trimestrale e del forecast di fine anno che permettono, da un lato di conoscere il risultato economico della gestione e dall’altro di fare una programmazione fiscale in largo anticipo, ottenendo così, un significativo risparmio delle imposte da pagare a fine anno. Qualora si attende la fine dell’anno per fare i suddetti conteggi, la situazione fiscale non può essere più programmata in quanto è diventata definitiva, sia ben chiaro, rimanendo sempre nel campo della legalità e della correttezza nel calcolare le imposte dovute; - Vi assistiamo, se necessario, nel trovare il giusto finanziamento presso i migliori istituti di credito con i quali operiamo da anni e con i quali abbiamo un rapporto di reciproca stima e fiducia; - Vi assistiamo nelle sistemazioni ereditarie e nei passaggi generazionali senza creare incertezze o malintesi sul valore della Farmacia e sulla cessione del patrimonio aziendale e di famiglia; - Vi assistiamo nel risolvere le problematiche di natura legale avendo in Studio un nostro Legale; - Siamo quotidianamente disponibili ad ascoltare le Vostre problematiche ed aiutare a risolverle in modo tempestivo ed efficace.
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Il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) è un certificato emesso dall'Agenzia delle Entrate che attesta la regolarità fiscale di un'impresa, simile al DURC per i contributi previdenziali. 📌 È necessario per le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie che operano in contratti superiori a 200.000 €, al fine di evitare obblighi di controllo fiscale da parte del committente. Per ottenere il DURF, l'impresa deve: ✔ Essere attiva da almeno tre anni, ✔ Essere in regola con gli obblighi dichiarativi, ✔ Aver versato almeno il 10% dei ricavi negli ultimi tre anni, ✔ Non avere debiti fiscali o previdenziali superiori a 50.000 €. ⏳ Il DURF ha una validità di quattro mesi e viene rilasciato su richiesta tramite modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. L’Agenzia delle Entrate in seguito alla richiesta emetterà un DURF POSITIVO quando siano rispettati i vari requisiti mentre emetterà un DURF NEGATIVO con esplicita evidenza dei requisiti mancanti. 🛑 Non avere il DURF, o avere un DURF NEGATIVO, comporta l’applicabilità di tutti gli obblighi e i controlli a carico del committente. #leinfopilloledelloStudioVenturin www.studioventurin.it
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Con la Risposta 166/2024 l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi del c.d. "carried interest", ovvero forme di incentivo riconosciute ai manager (siano essi amministratori o dipendenti) che operino quali gestori o coadiutori nella gestione di società, enti o OICR, e riconosciute come proventi derivanti da strumenti finanziari aventi diritti patrimoniali rafforzati. Considerato il duplice ruolo di amministratore e socio rivestito dal soggetto interessato, in passato vigeva incertezza sull'esatto inquadramento dei proventi di tali incentivi ai fini fiscali. Al fine di superare tale incertezza, con il D.L. 50/2017 sono stati introdotti dei requisiti, al ricorrere dei quali tali proventi si presumono ope legis redditi finanziari, con tassazione tipicamente meno gravosa rispetto ai redditi da lavoro. Nel caso in analisi, l'Agenzia si è occupata di analizzare il requisito c.d. della "postergazione", il quale richiede che il carried maturi solo dopo che tutti i soci abbiano percepito un ammontare pari al capitale investito e ad un rendimento minimo (hurdle rate). Il capitale sociale della società emittente prevede tre classi di azioni: (i) Preference Shares, caratterizzate da un ritorno prioritario del capitale investito oltre ad un rendimento predeterminato; (ii) Common A Shares, equiparabili ad azioni ordinarie, e (iii) Common B Shares, ovvero azioni con diritti patrimoniali rafforzati. In considerazione della "waterfall" dei pagamenti e della remunerazione prioritaria della Preference Shares rispetto alle altre categorie di azioni, il requisito della postergazione non può ritenersi rispettato. Tuttavia, da una analisi fattuale della fattispecie, l'Agenzia conclude comunque per l'assimilabilità dell'extra-rendimento delle Common B Shares a reddito avente natura finanziaria, valorizzando - tra le altre cose - la congruità della remunerazione percepita dall'istante per la sua attività lavorativa, l'utilizzo di mezzi propri per l'effettuazione dell'investimento ed il diritto dell'istante a mantenere una parte delle Common B Shares anche al venir meno dello status di dipendente. Questi aspetti rappresentano dunque una garanzia di allineamento tra il manager e gli altri investitori in termini di interesse alla remunerazione dell'investimento e di rischio di perdita del capitale investito.
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