Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3880 depositata oggi, rigettando il ricorso della donna condannata per il delitto di cui agli articoli 476 e 482 cod. pen.
Post di Il Sole 24 Ore
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🔴 Autorizzazione del Giudice Tutelare 🔴 Specifica autorizzazione e nomina di curatore per il beneficiario di ads che intenda proporre domanda di separazione e divorzio. Corte d’Appello di Milano, 13 novembre 2024. Considerata la peculiarità del giudizio instaurato ex art 473-bis.49 c.p.c., che richiama implicitamente l’abrogato art 4, comma 5, Legge n. 898/1970, e la necessità della nomina del curatore allorquando si prospetti un conflitto di interesse, è necessaria una specifica autorizzazione per l’amministratore di sostegno che instauri, in favore del beneficiario, una azione cumulativa di separazione e divorzio ed è parimenti necessario che l’autorizzazione contempli la nomina di un curatore cui sia conferito uno specifico ius postulandi con riferimento alle plurime questioni sottese all’azione al fine di una protezione, non solo formale, ma anche di una rappresentanza piena della autonomia personale e negoziale del beneficiario. In difetto, non può dirsi correttamente instaurato il contraddittorio, ciò integrando una violazione rilevante ex art 354 c.p.c. tale da determinare, per effetto della nullità, la regressione del procedimento al primo grado di giudizio.
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⚖️ Esclusione della colpevolezza per la mancata esecuzione di un provvedimento di affidamento minorile ✅ 𝐶𝑜𝑟𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝐶𝑎𝑠𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 - Sentenza n. 41818 del 13 novembre 2024 🖋 Con la sentenza n. 41818, la Corte di Cassazione è tornata a ribadire che in caso di mancata esecuzione di un provvedimento di affidamento di un figlio minore, la colpevolezza può essere esclusa solo se il comportamento è stato motivato da un motivo plausibile e giustificato, volto a tutelare l'interesse del minore. Questo motivo deve essere determinato dalla volontà di proteggere il minore, anche se la situazione non configura uno stato di necessità. La giustificazione non può essere legata a circostanze già valutate dal giudice, ma può emergere da situazioni transitorie e sopravvenute che non sono ancora oggetto di una modifica del provvedimento di affidamento. 💡 https://lnkd.in/e4AVbxXd
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>> Cassazione penale, sentenza n. 10079/2024 È una forma di memorizzazione fonica di un fatto storico di cui l’autore può disporre anche a fini di prova nel processo Leggi l'articolo di Anna Larussa 👇 #Intercettazioni #Fonoregistrazione Altalex Wolters Kluwer Italia #ProcessoPenale
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Vi è sul punto ampia giurisprudenza.
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Impugnazioni e assenza dell’imputato Sembra che non tutti comprendano che la necessità dell’elezione di domicilio da allegare all’impugnazione riguardi solo ed esclusivamente l’imputato giudicato in absentia. La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 20515/2024 prova a ricordarlo #cassazione #impugnazioni
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Impugnazioni e assenza dell’imputato Sembra che non tutti comprendano che la necessità dell’elezione di domicilio da allegare all’impugnazione riguardi solo ed esclusivamente l’imputato giudicato in absentia. La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 20515/2024 prova a ricordarlo #cassazione #impugnazioni
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Tale finalità è di certo sottesa all’esigenza di evitare che l’imputato sia completamente all’oscuro del processo, il quale si sia dipanato e concluso nonostante l’assenza processuale dell’imputato medesimo, sicché l’obbligatoria dichiarazione ed elezione di domicilio richiesta dopo la statuizione finale oggetto di impugnazione, assolve ad una finalità -esigenza di certezza giuridica, ovvero implica oltre ogni ragionevole dubbio la certezza della volontà dell’imputato di procedere alla presentazione del gravame avverso la sentenza, esigenza che evidentemente a favore dell’imputato processato in primo grado in absentia.
Avvocato penalista, blogger Terzultima Fermata e Consulente giuridico associazione Errori Giudiziari
Impugnazioni e assenza dell’imputato Sembra che non tutti comprendano che la necessità dell’elezione di domicilio da allegare all’impugnazione riguardi solo ed esclusivamente l’imputato giudicato in absentia. La Cassazione sezione 2 con la sentenza numero 20515/2024 prova a ricordarlo #cassazione #impugnazioni
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Sottopongo alla vostra attenzione seppur in via sintetica un motivo d’appello, da me redatto, relativo alla contestazione della circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all’art.572, co.2 c.p.: Nel presente giudizio, il giudice di prime cure ha applicato la circostanza aggravante ad effetto speciale con aumento di pena fino alla metà ex art.572, co.2 c.p. introdotta dal noto Codice “Rosso”, ovvero dalla legge n.69 del 2019. Tuttavia, anche prescindendo dalla forte dubbiosità di nutrita circa la presenza dei figli minori dell’odierno ricorrente durante la presunta commissione reiterata di condotte reiterate atte a perfezionare il delitto abituale di maltrattamenti, occorre piuttosto ragionare sotto il profilo logico: invero, l’Organo giudicante ha circoscritto il tempus commissi delicti e comminato la pena per i fatti commessi a partire dal 22 maggio del 2017 fino all’ottobre 2019. Dunque, emerge ictu oculi l’impossibilità giuridica di applicare la summenzionata circostanza aggravante ad effetto speciale, atteso che tale previsione sanzionatoria più afflittiva può trovare applicazione solo rispetto ai fatti successivi della sua entrata in vigore, comprese altresì gli elementi circostanziati del delitto, logicamente per gli effetti afflittivi negativi comportanti sul trattamento sanzionatorio, in conformità al principio di irretroattività della legge penale sfavorevole. Dunque, il Giudice di primo grado non avrebbe potuto aggravare il trattamento sanzionatorio attraverso l’inflizione della suddetta aggravante ad effetto speciale, ma al più l’omonimo circostanza aggravante, tuttavia ad efficacia comune, contemplata dal previgente art.61, co.1, n.11 quinquies introdotta nella trama sistematica del codice penale del decreto L. 14 agosto 2013, n. 93, art. 1, comma 1, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119 e abrogato dall’entrata in vigore del Codice “Rosso” L. 19 luglio 2019, n. 69. Ciò è stato confermato anche dal recente arresto del Supremo Consesso della Nomofilachia, cui incidenter tantum ha statuito: “Le condotte di maltrattamenti posti in essere al cospetto della minore anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 69 del 2019 fondano, dunque, l'applicazione non dell'aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 572 c.p., comma 1-bis, ma dell'aggravante ad effetto comune di cui all'art. 61 c.p., n. 11-quinquies”. Cassazione penale sez. VI, 11/10/2023, (ud. 11/10/2023, dep. 03/11/2023), n.44335.
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Oggi vi parliamo di un’interessante sentenza della Cassazione sul reato di sottrazione di minore: affronta l’argomento l’Avv. Stefania Crespi con un articolo sul nostro Blog.
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L'avvocato deve avere la toga aperta perchè è libero e non sottomesso.
Avvocato penalista, blogger Terzultima Fermata e Consulente giuridico associazione Errori Giudiziari
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