Post di Maida Milàn

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Avvocato cassazionista. Lex Tax Studio avvocati e commercialisti

Sebbene la L. 22 maggio 1978, n. 194, consideri l'interruzione volontaria della gravidanza come reato, la stessa legge identifica tre fattispecie in cui l'aborto non è punibile. La prima fattispecie riguarda l'interruzione volontaria della gravidanza entro novanta giorni dal concepimento, quando la prosecuzione della gravidanza comporta un serio pericolo per la salute fisica o psichica della donna. La seconda fattispecie si applica dopo il novantesimo giorno, in presenza di un grave pericolo per la vita della donna o di processi patologici che minacciano la salute della gestante. La terza fattispecie si riferisce ai casi di imminente pericolo di vita della donna, permettendo l'aborto senza le procedure standard. La legge stabilisce che la richiesta di interruzione volontaria della gravidanza deve essere fatta personalmente dalla gestante, anche se minore, con specifiche condizioni e procedure per ottenere l'autorizzazione del Giudice Tutelare. Ne parlo nella mia nuiova guida su One Legale per Wolters Kluwer Italia.

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