Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Coaching e formazione professionale
Pisa, Italia 8.426 follower
Ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia.
Chi siamo
Ha come obiettivi la ricerca e lo studio dell'evoluzione e delle tendenze del diritto di famiglia, nonché la promozione di iniziative di studio, confronto, dibattito, formazione e aggiornamento professionale. Ha un proprio statuto, una rivista quadrimestrale (Osservatorio sul diritto di famiglia), una newsletter settimanale, un proprio programma formativo, un Comitato direttivo e un coordinamento nazionale del quale fanno parte i presidenti delle sezioni territoriali, una Scuola Centrale di formazione. Riunisce i propri associati in periodici incontri formativi territoriali e in un forum nazionale all'anno. Per l'iscrizione all'associazione gli interessati possono prendere contatto direttamente con il presidente della sezione che fornirà anche tutte le informazioni sulle iniziative locali e sull'associazione.
- Sito Web
-
https://www.osservatoriofamiglia.it
Link esterno per Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
- Settore
- Coaching e formazione professionale
- Dimensioni dell’azienda
- 2-10 dipendenti
- Sede principale
- Pisa, Italia
- Tipo
- Non profit
Località
-
Principale
Via S. Martino, 51
Pisa, Italia 56125 , IT
Dipendenti presso Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia
Aggiornamenti
-
Considerato il comportamento del padre, fortemente controllante, denigratorio e financo violento, che ha cagionato nella minore uno stato depressivo e ansioso, un pregresso mutismo selettivo e una forte sofferenza fisica, manifestatasi anche con rigurgiti notturni, rilevata altresì la fragilità della figura materna, incapace di assumere alcuna iniziativa a protezione della figlia, va disposto l’affidamento della minore al Servizio Sociale competente per territorio affinché proceda alla collocazione in protezione della predetta, unitamente alla madre, nonché l’allontanamento del padre, previamente sospeso dall’esercizio della responsabilità genitoriale, dalla casa familiare con divieto di avvicinamento alla figlia e alla madre, nonché ai luoghi dalle stesse abitualmente frequentati, e con divieto di ogni altra forma di contatto che non sia previamente autorizzata e regolamentata dal Servizio o dal Tribunale. https://lnkd.in/diubfx5N
-
Il diritto degli ascendenti a mantenere rapporti significativi con i nipoti minorenni non ha carattere incondizionato - Trib. Minorenni di Venezia, Decr. 6 dicembre 2024, n. 4279 https://lnkd.in/dmz85NGU
-
Ammissibile il ricorso straordinario in Cassazione per i provvedimenti assunti in sede di reclamo su questioni inerenti alla collocazione dei minori. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 21 gennaio 2025, n. 1486 In tema di reclamo avverso i provvedimenti temporanei e urgenti assunti all’esito dell’udienza di comparizione ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c., tale mezzo di impugnazione non si risolve in un mero strumento di controllo “ab estrinseco” della statuizione censurata, ma costituisce un vero e proprio gravame, strumentale a un riesame ex novo della controversia decisa con il provvedimento impugnato. Nei procedimenti previsti dall’art. 337-bis c.c., il giudice è chiamato ad adottare provvedimenti riguardo ai figli seguendo il criterio costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, il quale ai sensi dell’art. 337-ter c.c. è quello di conservare un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, sicché le statuizioni sull’affidamento, il collocamento e la frequentazione dei figli devono rispondere ad una valutazione in concreto finalizzata al perseguimento di tale finalità, non potendo essere adottati provvedimenti che limitino grandemente la frequentazione tra uno dei genitori e il figlio in applicazione di valutazioni astratte non misurate con la specifica realtà familiare. https://lnkd.in/e4JnkWJd
-
L’invocato stato di necessità non scrimina la condotta di sottrazione e trasferimento all’estero del minore. Cass. Pen., sez. VI, sent. 22 gennaio 2025, n. 2694 Considerato che, per principio generale, lo stato di necessità non è configurabile nel caso in cui il soggetto che lo invochi possa sottrarsi alla minaccia ricorrendo alla protezione dell'Autorità, ove tale soluzione alternativa si prospetti come realmente praticabile ed efficace a neutralizzare la situazione di pericolo attuale in cui l'agente o il terzo destinatario della minaccia versa, la mancanza di obiettivi riscontri della condotta maltrattante dell'ex compagno della madre e l’irrilevanza di mere difficoltà lavorative e abitative non giustificano il trasferimento all'estero del minore, contro la volontà dell’altro genitore. https://lnkd.in/efzdV6qn
-
Violazione degli obblighi di assistenza familiare. Inammissibile l’effetto di criminalizzare la povertà - Cass. Pen., Sez. VI, sent. 22 gennaio 2025 n. 2702 In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'impossibilità assoluta dell'obbligato di far fronte agli adempimenti sanzionati dall'art. 570-bis cod. pen., che esclude il dolo, non può essere assimilata all'indigenza totale, dovendosi valutare se, in una prospettiva di bilanciamento dei beni in conflitto, ferma restando la prevalenza dell'interesse dei minori e degli aventi diritto alle prestazioni, il soggetto avesse effettivamente la possibilità di assolvere ai propri obblighi senza rinunciare a condizioni di dignitosa sopravvivenza. Occorre pertanto, da parte dei Giudici di merito un accertamento individualizzato, evidenziando come l'intento di sottrarsi ai propri obblighi rappresenti elemento qualificante del reato, che va adeguatamente valorizzato in sede interpretativa perché la fattispecie, posta a tutela della famiglia e, nella specie, dei minori, non si trasfiguri in un reato formale, di mera disobbedienza all'autorità giudiziaria civile, producendo il conseguente, inammissibile effetto di criminalizzare la povertà. https://lnkd.in/dFVCxDgv
-
L’esercizio della genitorialità scomposto può configurare lo stalking - Cass. Pen., Sez. V, sent. 22 gennaio 2025 n. 2732 L'esercizio dei diritti e dei doveri genitoriali nei confronti dei figli, avvenuto con modalità che esorbitino dai limiti fissati dalla regolamentazione del giudice civile ex art. 337-ter cod. proc. o, comunque, dai limiti del diritto/dovere di assistenza morale e materiale del minore stesso (ad esempio del diritto di visita) costituisce abuso del diritto alla genitorialità e non può essere fatto valere neppure alla stregua di scriminante putativa, come tale suscettibile di escludere l'elemento soggettivo del delitto di cui all'art. 612-bis cod. pen. Nel caso all'esame, peraltro, il rilievo relativo all'esercizio scomposto del diritto alla genitorialità da parte dell'imputato è stato generico, avendo la Corte di merito compiutamente evidenziato come questi non si fosse limitato a far visita al figlio minore o a cercare di incontrarlo, ma avesse tenuto una condotta ossessiva, reiteratamente molesta e intrusiva nella vita della stessa ex compagna, cui aveva creato un grave e perdurante stato d'ansia. https://lnkd.in/dbKZvmJi
-
Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico - Cass. Pen., Sez. V, sent. 21 gennaio 2025 n. 2480 Se l’indagato consente a indossare il dispositivo e questo non può funzionare per motivi tecnici (quale il difetto della copertura di rete), il giudice non è tenuto a imporre una misura più grave del divieto di avvicinamento, ma deve rivalutare le esigenze cautelari della fattispecie concreta, potendo, all’esito della rivalutazione, in base ai criteri ordinari di adeguatezza e proporzionalità, scegliere non solo una misura più grave (in primis, il divieto od obbligo di dimora ex art. 283 c.p.p.), ma anche una misura più lieve (segnatamente, l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 c.p.p.)”. Anche in relazione al divieto di avvicinamento, valgono le considerazioni espresse della Sezioni Unite a proposito della rivalutazione delle esigenze cautelari per l’ipotesi di indisponibilità del braccialetto elettronico negli arresti domiciliari; ove siano inattuabili gli arresti con controllo elettronico, non subentra, infatti, alcun automatismo - né a favore dell’indagato (arresti “semplici”), né a suo sfavore (custodia in carcere) -, occorrendo invece rivalutare l’idoneità, la necessità e la proporzionalità di ciascuna misura in relazione alle esigenze cautelari del caso concreto. Allo stesso modo, ove sia impraticabile il divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico per ragioni di non fattibilità tecnica, il giudice deve rivalutare la fattispecie concreta senza preclusioni, né automatismi, e quindi, in aderenza alle regole comuni di adeguatezza e proporzionalità, come può aggravare la coercizione cautelare, così può alleviarla. Nel caso di specie, non sussisteva l’impraticabilità tecnica del divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico poiché era l’indagato che ricusava il presidio disposto. https://lnkd.in/eGdNwRrp
Divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico - Cass. Pen., Sez. V, sent. 21 gennaio 2025 n. 2480
osservatoriofamiglia.it
-
Il mutamento delle abitudini di vita della persona offesa non è essenziale ai fini della sussistenza del reato di stalking, essendo sufficiente che la condotta abbia indotto nella vittima uno stato di ansia e di timore per la propria incolumità, essendo irrilevante a tal fine che le intimidazioni siano state rivolte direttamente ovvero tramite terzi o gli scritti fatti pervenire alla persona offesa. https://lnkd.in/eY8WtuRx
-
Solo le sentenze definitive CEDU costituiscono presupposto per la revocazione. Cass. Civ., Sez. I, Ord. 24 dicembre 2024, n. 34315 L'art. 391-quater c.p.c. richiede quale presupposto necessario, ma non sufficiente, per la revocazione di una decisione nazionale passata in giudicato che il contenuto di quest'ultima sia stato dichiarato contrario alla Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo da una sentenza definitiva di accertamento della violazione, resa dalla Corte Europea dei diritti dell'Uomo. Non è invece consentita la revocazione qualora la Corte Europea abbia assunto una decisione di cancellazione della causa dal ruolo ai sensi dell' art. 37 della Convenzione in relazione all'art. 62A del regolamento, meramente ricognitiva della presentazione di una dichiarazione di ammissione della avvenuta violazione da parte dello Stato italiano, e con la quale la Corte Europea si sia limitata a valutare la congruità del risarcimento offerto e a stabilire che non occorre proseguire l'esame del ricorso. https://lnkd.in/eyd9yXMQ